Clausole vessatorie e duplice sottoscrizione
18 Marzo 2024
Premessa La questione delle clausole vessatorie affonda la propria essenza nel passato e la sua evoluzione dev'essere necessariamente comparata con l'aumento della complessità degli scambi commerciali. Se, da un lato, il contratto è la massima espressione dell'autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c., garantendo la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare e determinare il contenuto del proprio accordo, dall'altro lato l'ascesa delle transazioni commerciali e dello sviluppo industriale ha contribuito alla graduale standardizzazione dei contratti che, da strumenti “creati” ad hoc per la singola circostanza e limati sulle specifiche esigenze delle parti contrattuali, sono divenuti dei modelli “precompilati” adattabili a plurimi rapporti. Ovviamente, la standardizzazione contrattuale ha reso i traffici commerciali più spediti e agili; tuttavia, si è palesata una problematica molto delicata, ossia la presenza di clausole contrattuali standard, inserite in ogni contratto della medesima tipologia, che risultavano fumose, poco chiare o che, infine, erano potenzialmente idonee a cagionare una lesione al contraente c.d. debole, da individuarsi nella parte contrattuale che, per sua stessa natura, ha un limitato potere di incidenza nelle decisioni in merito alle condizioni del contratto. Si delinea così il concetto di clausola vessatoria, da intendersi come quella clausola inserita all'interno di un contratto che determina un rilevante squilibrio dei diritti e dei doveri a favore di una parte e in danno dell'altra, così come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 23 novembre 2023 n. 321). Il Legislatore nazionale, pur percependo la rilevanza del problema delle clausole vessatorie, ha inizialmente omesso l'adozione di misure finalizzate a contrastare l'inserimento delle stesse; nel corso del XX secolo gli sforzi legislativi nazionali si sono intensificati e sono stati gradualmente sostenuti dalla legislazione sovranazionale, che ha introdotto rilevanti disposizioni finalizzate a uniformare il panorama legislativo dei singoli stati. La disciplina normativa interna Il codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.) regola la disciplina applicabile ai contratti conclusi tra consumatori (c.d. C2C, consumer to consumer) o tra professionisti (B2B, business to business). La caratteristica peculiare di tali contratti è la sostanziale, ma astratta, “parità” dei contraenti, che si collocano sul medesimo piano figurato. L'art. 1341 c.c., in particolare, disciplina le condizioni generali di contratto, ovvero un insieme di clausole normalmente non inserite nel contratto ma che, in ogni caso, si intendono comprese nella regolamentazione dell'accordo nell'ambito della contrattazione di massa. In merito alle condizioni generali di contratto, il legislatore specifica che devono essere ritenute valide nei confronti della controparte se la stessa, al momento della conclusione dell'accordo, le conosceva o, comunque, avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l'ordinaria diligenza richiesta nei rapporti commerciali. Tuttavia, viene anche precisato che quelle condizioni generali che assicurano alla parte che le ha disposte «limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria» devono essere specificamente approvate per iscritto. In assenza della specifica sottoscrizione delle clausole, si realizza una nullità parziale del contratto e, pertanto, si considerano come non apposte (“La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.”: in tal senso Cass. 14 luglio 2009 nr. 16394) L'art. 1342 c.c. si occupa dei contratti conclusi mediante moduli o formulari e stabilisce che le clausole aggiunte al modulo o al formulario che si trovano ad essere in contrasto con il modulo o il formulario stesso, prevalgono su quest'ultimo. A completare tale quadro giova menzionare l'articolo 1370 c.c., che attiene all'interpretazione contrattuale; le clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. devono essere interpretate, in caso di dubbio, a sfavore della parte che le ha predisposte. Con l'introduzione del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) è stata organicamente regolata la materia dei contratti che vedono, tra le parti, un consumatore e un professionista; ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005, il consumatore deve ritenersi quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolge. Il professionista, al contrario, è la persona (sia fisica, sia giuridica) che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, o un suo intermediario. Le norme del Codice del Consumo si applicano a tutti i contratti le cui parti sono riconducibili allo schema professionista – consumatore, a prescindere dalla standardizzazione dell'accordo; l'articolo 33 del Codice del Consumo definisce “vessatorie” le clausole «che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». L'art. 33 c. 2 D.Lgs. 206/2005 introduce un elenco non tassativo di clausole che si presumono vessatorie sino a prova contraria, che consiste nella dimostrazione da parte del professionista che la clausola è stata oggetto di una trattativa individuale con il consumatore o che, in alternativa, la clausola non determina un effettivo squilibrio dei diritti e dei doveri delle parti. L'art. 36 c. 2 D.Lgs. 206/2005 introduce le c.d. nullità di protezione (rilevabili solo dal contraente debole e d'ufficio), affermando che vengono sempre considerate nulle a vantaggio del consumatore, anche se oggetto di una specifica trattativa tra le parti contrattuali, tutte le clausole che hanno l'effetto di:
Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 206/2005, le clausole vessatorie devono essere sempre apposte al contratto in modo chiaro e comprensibile e, in caso di dubbio, vengono interpretate contro colui che le ha predisposte; altro non è che la conferma di quanto già presente all'articolo 1370 c.c. Duplice sottoscrizione Come si accennava in precedenza, il contraente in adesione deve approvare specificamente e per iscritto le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto o nei contratti conclusi mediante moduli e formulari (artt. 1341 e 1342 c.c.), in caso contrario le clausole vessatorie vengono ritenute nulle dalla giurisprudenza prevalente. Com'è noto, la specifica approvazione si risolve in una duplice firma del contraente, una in calce al contratto e una avente ad oggetto uno specifico richiamo alle clausole vessatorie contenute nel corpo del contratto. La giurisprudenza è intervenuta in molteplici occasioni al fine di dirimere alcune questioni pratiche in ordine alla duplice sottoscrizione, escludendo la validità del c.d. richiamo in blocco alle condizioni generali del contratto (ex multis, Cass. 27 febbraio 2012 n. 2970). La validità della doppia sottoscrizione è, al contrario, garantita nel caso in cui vi sia un'indicazione, anche generale, del contenuto delle condizioni. Recentemente, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema ribadendo la non validità delle clausole vessatorie evidenziate all'interno del contratto o collocate immediatamente prima della sottoscrizione, affermando la necessità di «un'autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto» e una sottoscrizione distinta del contraente debole. |