Il mancato funzionamento dell’assemblea quale presupposto per lo scioglimento della società

La Redazione
14 Marzo 2024

Il Tribunale di Torino si pronuncia su una fattispecie relativa al dissidio tra i soci di una s.r.l. sulla gestione operativa della società, chiarendo a quali condizioni è possibile invocare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 c.c.

Per dare luogo alla causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c., l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea deve tradursi in comportamenti ostruzionistici dei soci, tali da impedire la costituzione dell'assemblea stessa o la formazione di maggioranze necessarie all'adozione di delibere, e deve, da un lato, essere stabile e irreversibile, ad esempio per un dissidio insanabile tra soci, dall'altro, riguardare delibere che assolvono funzioni essenziali per la prosecuzione della società, quali la nomina o sostituzione degli amministratori o sindaci o l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il mancato accordo dei soci sulla gestione operativa, oppure sulla messa in liquidazione volontaria della società non costituisce un valido presupposto per lo scioglimento, ove gli stessi soci riuniti in assemblea abbiano sempre regolarmente approvato i bilanci d'esercizio.