Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto con firma digitale

La Redazione
14 Marzo 2024

Il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità a meno che non sia possibile desumere aliunde la sua certa paternità.

Le Sezioni Unite Civili, su sollecitazione della sezione tributaria, si sono pronunciate sulla questione di diritto, di massima particolare importanza, che attiene ad un requisito di forma del ricorso per cassazione redatto in originale informatico, ossia, se mancando la sottoscrizione con firma digitale del difensore (come nel caso esaminato, quale circostanza incontestata dalla stessa difesa erariale dell'Agenzia delle Entrate), un tale vizio sia da ricondursi alla categoria dell'inesistenza, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 161, comma 2, c.p.c., ovvero a quella della nullità suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

I giudici di legittimità hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Cass. civ., sez. un., sent., 24 settembre 2018, n. 22438) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev'essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell'atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell'atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella PEC, censita nel REGINDE, dell'Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato).

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