Gli effetti nel giudizio civile della costituzione di parte civile

15 Marzo 2024

Nella nuova articolazione dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, il legislatore si è mosso su una triplice direttiva: quella del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, della separazione dei giudici e della pregiudiziale penale nel processo civile.

Processo civile e processo penale: il legislatore ha optato per la regola dell'autonomia

L'art. 75 c.p.p. regola il rapporto tra l'azione penale e quella civile.

La vigente normativa ha tracciato quale criterio guida dei rapporti tra le due azioni, quello della separazione dei giudizi, modificando la disciplina previgente fondata, invece, sul principio della sospensione necessaria del processo civile sino al passaggio in giudicato di quello penale.

Nella nuova articolazione dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, il legislatore del 1988 si è mosso su una triplice direttiva: quella del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, della separazione dei giudici e della pregiudiziale penale nel processo civile.

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale è la prima ipotesi disciplinata dall'art. 75, comma 1, c.p.p. e consente a chi, dopo aver iniziato l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile, intenda proseguirla in sede penale. Tale possibilità costituisce una facoltà riconosciuta alla parte titolare del diritto al risarcimento e, ovviamente, non un obbligo. Va, tuttavia, evidenziato che si tratta di una facoltà esercitabile entro i limiti determinati e sottoposta a determinate condizioni: a) limite temporale; b) identità controversia; c) rinuncia agli atti.

La prima condizione è di natura strettamente temporale, in quanto il trasferimento non può avvenire dopo che sia stata pronunciata sentenza in sede civile, ancorché non definitiva.

La seconda condizione attiene all'identità della controversia, in quanto sarà possibile proseguire il giudizio civile in sede penale sono in caso in cui le due controversie risultino identiche sia con riferimento al petitum che alla causa petendi.

La terza condizione appare essere una necessaria conseguenza del trasferimento in sede penale della causa iniziata innanzi al giudice civile ossia la rinuncia agli atti del giudizio civile, che non comprende quella alle spese sostenute sino a quel momento e che ben potranno essere liquidate dal giudice penale. La rinuncia agli atti, infatti, non significa rinuncia all'azione la quale, anche se inserita nel processo penale, potrà nuovamente essere riproposta in sede civile in linea col dettato dell'art. 75, comma 3, c.p.p. (che, com'è noto, consente l'esercizio dell'azione innanzi al giudice civile anche dopo la costituzione di parte civile ovvero dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale anche se, in tal caso, l'azione iniziata innanzi al giudice civile rimarrà necessariamente sospesa sino alla completa definizione del processo civile).

La sospensione per pregiudizialità nel giudizio civile

Invero, dopo le modifiche all'art. 42 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353/1990, non vi è più spazio nell’ordinamento per la sospensione discrezionale.

Questa può allora essere disposta solo nei casi tassativi previsti dalla legge, cioè ipotesi in cui il giudice è obbligato a sospendere il giudizio civile.

In caso contrario ci sarebbe una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e di durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.).

In definitiva, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato nell'art. 295 c.p.c. (nel caso, cioè, in cui in giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa) o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio.

Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, l'unico mezzo processuale preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p.: di conseguenza, i due processi possono proseguire parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti.

La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

Peraltro, a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

Al di fuori di tali ipotesi invece il giudizio civile prosegue autonomamente e il giudice accerta liberamente i fatti e le responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere tenuto a sospendere il giudizio civile e senza essere vincolato alle risultanze del processo penale.

La Corte di cassazione ha in plurime occasioni ha statuito che la decisione del processo civile è dipendente dalla definizione del giudizio penale non solo allorquando nei due processi vengano in rilievo gli stessi fatti, essendo necessario che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato alla commissione di un reato, oggetto di accertamento in sede penale. Inoltre, la sospensione può essere disposta dal giudice civile allorquando una norma penale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sulla pretesa portata innanzi alla cognizione del giudice civile (Cass. n. 18202/2018; Cass. n. 26863/2016; Cass. n. 23516/2015).

Come noto, l'art. 35 l. n. 353/1990, al fine di coordinare il disposto dell'art. 295 c.p.c. con le modifiche introdotte al codice di procedura penale nel 1988, ha abolito la necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile di danno, eliminando il richiamo all'art. 3 c.p.p. contenuto nella prima parte della norma che si commenta.

Pertanto, nel sistema novellato, ferma la sospensione del processo civile per la pendenza del processo penale nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. nelle ipotesi in cui la decisione emessa in sede penale possa effettivamente esplicare effetti nel giudizio civile (Cass. n. 14566/2002), si avrà inoltre sospensione necessaria del giudizio civile ove lo stesso sia concretamente “pregiudicato” dal processo penale pendente secondo quanto previsto dall'art. 295 c.p.c.

A quest'ultimo riguardo, la Corte di Cassazione ha anche osservato, infatti, che in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli art. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, sicché per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. n. 5804/2015). 

Inoltre, deve rilevarsi che è consolidato l'orientamento in virtù del quale la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. n. 11688/2018, fattispecie nella quale è stato accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della procura ad litem).

Pertanto, i giudici di legittimità hanno annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, essendo invece configurabile una semplice comunanza di fatti, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali e l'accertamento della invalidità e dell'inefficacia del relativo contratto in attesa della definizione del processo penale per il reato di truffa, addebitato a soggetti facenti capo alla organizzazione di entrambe le parti, relativo alla determinazione dei corrispettivi (Cass. n. 27787/2005).

A riguardo, è stato altresì precisato che il giudizio civile di risarcimento del danno da fatto illecito è soggetto a sospensione necessaria per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ed in relazione all'art. 211 disp. att. c.p.p., solo quando tra i fatti costitutivi del diritto risarcitorio vi sia una fattispecie di reato ascritta al soggetto convenuto in giudizio, e non pure nel caso opposto in cui il giudizio penale riguardi una pretesa responsabilità dell'attore, sebbene in ordine a condotte collegate a tale fattispecie (Cass., n. 7617/2017).

Analogamente, la Corte di  cassazione ha evidenziato che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. n. 6510/2016).

Sull'assunto per il quale la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati e tale evenienza non ricorre qualora l'azione civile sia stata autonomamente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, poiché l'esito del giudizio civile prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall'art. 3 del precedente c.p.p. (Cass. n. 24811/2005: fattispecie relativa al rapporto tra l'azione proposta dall'Inail nei confronti di un soggetto che aveva aggredito una guardia venatoria in quanto sorpreso in atto di bracconaggio, per il recupero delle somme pagate all'assicurato, e il procedimento penale a carico del danneggiante).

La revoca della costituzione di parte civile per effetto dell'azione davanti al giudice civile. Il carattere eccezionale della revoca implicita

La scelta del legislatore, improntata al favor separationis, lascia impregiudicata al danneggiato la possibilità di far valere i propri interessi risarcitori innanzi al giudice civile.

L'art. 75, comma 3, c.p.p. prevede due deroghe al principio della separazione di cui al comma precedente.

Si tratta dei casi in cui si verifica una pregiudiziale del processo penale su quello civile.

È il caso in cui l'azione innanzi al giudice civile sia iniziata dopo la costituzione di parte civile, ovvero in cui l'azione civile sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado.

Vengono in rilievo due distinte ipotesi: la prima, infatti, presuppone che vi sia stato il preventivo esercizio dell'azione civile innanzi al giudice penale, mentre nella seconda non è preso in considerazione. In ogni caso le due fattispecie, ancorché diverse anche con riferimento al dato temporale, sono accomunate negli effetti. In entrambi i casi, infatti, si otterrà la sospensione del giudizio civile sino all'esito della definizione di quello penale. Sin quando all'interno del procedimento penale non sarà pronunciata una decisione definitiva, il giudizio civile resterà sospeso.

L'azione di restituzione o risarcitoria ha carattere accessorio ed è pertanto subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa è condizionata dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione, tra l'altro, si realizza, nell'interesse pubblico e dell'imputato voluto dal legislatore ed è finalizzata a tutelare l'esigenza di una rapida conclusione del processo penale.

Il legislatore del 1988 ha previsto la possibilità di una revoca implicita che, tuttavia, non ricorre nei casi della mancata comparizione della parte civile al dibattimento e dell'omessa presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.

Le ipotesi in cui la revoca può essere desunta da comportamenti posti in essere dalla parte sono state tassativamente indicate dalla legge.

Ed invero, la norma di cui all'art. 82, comma 2, c.p.p. è una norma di carattere eccezionale e non può essere applicata per analogia ad una fattispecie diversa da quella prevista.

Pertanto, può aversi la revoca tacita della costituzione solo in presenza della mancata presentazione delle conclusioni all'esito della discussione nel corso del giudizio di primo grado ed in caso di promovimento della medesima azione innanzi al giudice civile.

Altra ipotesi di revoca tacita espressamente prevista è quella della proposizione dell'azione civile dopo l'avvenuta costituzione di parte civile.

Nulla vieta al danneggiato di poter operare in tal senso anche se il processo civile rimarrà sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione (art. 75, comma 3).

L'effetto preclusivo, peraltro, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Cass. n. 62/2009).

In altri termini, è necessaria l'identità della controversia, in quanto sarà possibile proseguire il giudizio civile in sede penale sono in caso in cui le due controversie risultino identiche sia con riferimento al petitum che alla causa petendi.

Ne consegue che la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorché la relativa decisione non sia passata in giudicato in quanto in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima (Cass. n. 43374/2007).

In ogni caso l'azione proposta dinanzi al giudice civile deve riguardare le restituzioni ed il risarcimento del danno, come indicati dall'art. 74 e, pertanto, l'attore deve chiedere anche la declaratoria di responsabilità del convenuto, e non limitarsi a domandare la quantificazione del danno ovvero ad esercitare azioni di garanzia del credito di natura risarcitoria (Cass. n. 47069/2016).

Si è così affermato che la revoca della costituzione di parte civile in conseguenza dalla proposizione della domanda davanti al giudice civile ha natura eccezionale, sicché non può ricavarsi la revoca implicita nella condotta del danneggiato che si limiti a proporre opposizione a decreto ingiuntivo spiegando domanda riconvenzionale (Cass. n. 43061/2023).

La valenza della sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste

La scelta di esercitare in sede penale l'azione civile volta al risarcimento del danno è una scelta rimessa al danneggiato che comporta la conseguenza di subire tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale e, tra queste, anche quelle derivanti dalla sentenza definitiva di assoluzione che accerti l'insussistenza del "fatto" con effetti, ex art. 652 c.p.p., di giudicato extra penale determinatosi in quella sede secondo le regole proprie del giudizio penale sul "fatto-reato".

Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia proposto un'azione civile in sede penale, questo deve essere consapevole del carattere accessorio dell'azione e delle conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale (Corte cost., n. 182/2021).

Tra le conseguenze di questa scelta c'è anche quella che deriva da una sentenza definitiva di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, che accerti l'insussistenza del fatto, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, che ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. L'accertamento del fatto, in tal caso, non può più essere messo in discussione in sede civile.

L'art. 652, c.p.p. disciplina l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2, c.p.p.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652,653 e 654 c.p.p. non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).

Al riguardo il giudice della nomofilachia ha affermato, risolvendo un contrasto giurisprudenziale esistente, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651,653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti (Cass., sez. un., n. 1768/2011).

Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

La Suprema Corte ha pure precisato che "l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale" (Cass. n. 24862/2010).

Dagli artt. 652 e 654 c.p.p. si evince che il discrimen tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice. Pertanto, se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non è, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica - vincolante per il giudizio civile- dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici (Cass. n. 6593/2022).

Si ricorda che sono tre le condizioni che devono necessariamente coesistere affinché una sentenza penale di assoluzione «perché il fatto non sussiste» possa spiegare effetto di giudicato nel procedimento civile di risarcimento del danno: a) la sentenza penale deve essere stata pronunciata in esito a dibattimento; b) il danneggiato deve essersi costituito parte civile, ovvero deve essere stato messo in condizione di farlo; --c) in sede civile la domanda di risarcimento del danno deve essere stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato a giudizio penale nella veste di responsabile civile.

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato ed oneri del giudice civile

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell' art. 652 c.p.p. , nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016).

Già con riferimento all'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" la Corte di cassazione ha posto in rilievo come tale decisione non precluda la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (Cass. n. 12225/2019), e tale soluzione a fortiori s'impone in caso di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato nella specie ravvisato da parte del giudice penale (Cass. n. 12164/2021).

L'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale dal complessivo sistema normativo è stata sottolineata da ultimo anche dalle Sezioni Unite penali con riferimento all' art. 622 c.p.p. , disciplinante la fase in cui all'esito del giudizio di cassazione la vicenda penale si sia esaurita (per essersi prescritto il reato o per essere irrevocabile la sentenza di assoluzione) e il giudizio debba proseguire con riferimento alle sole statuizioni civili da reato (Cass., sez. un., n. 22065/2021).

Le Sezioni Unite penali hanno sottolineato l'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima.

Accedendo alla prospettazione della terza sezione civile in base alla quale il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie non già del giudizio penale bensì del giudizio civile (Cass. n. 15859/2019; Cass. n. 16916/2019; Cass. n. 517/2020), le Sezioni Unite penali sono pervenute ad affermare che (trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio judicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale, mediante l'applicazione dei criteri civilistici della prova, dovendo in questo giudizio trovare applicazione esclusivamente le regole processuali e probatorie civili) il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale.

Le Sezioni Unite penali hanno al riguardo sottolineato come il giudice civile sia libero di procedere autonomamente alla ricostruzione dei fatti e alla relativa valutazione facendo applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non", in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica, quanto all'accertamento del nesso di causalità; non sia tenuto ad osservare lo statuto della prova penale, non potendo anzi fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile, preclusa in ambito civilistico dall'art. 246 c.p.c., laddove in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ben può per converso porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico (riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato) con le altre risultanze del processo; sia libero di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a formare il proprio convincimento e a sorreggere la motivazione, essendo pertanto insindacabile in sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.

Nell'ulteriormente sottolineare che il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette, le Sezioni Unite penali sono giunte a concludere che, formatosi il "giudicato agli effetti penali", è invero "ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale: la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità" (Cass., sez. un., n. 22065/2021).

La Corte costituzionale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplina informata al "principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi": "il danneggiato può scegliere se esperire l'azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l'impero del codice del 1930, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell'ambito del quale l'eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 c.p.p.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75 comma 2 c.p.p.): la sospensione rappresenta l'eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall'art. 75, comma 3 (Corte Cost. n. 12/2016).

Il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato: di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell'abolitio criminis preveda che il giudice dell'impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" (nel caso di specie, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice disposta dall'art. 1, d.lgs. n. 7/2016) preclude l'esame, ai fini dell'eventuale conferma, delle statuizioni civili.

Sotto altro aspetto, si osserva che nel caso di abrogazione a norma del d.lgs. n. 7/2016, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una disciplina processuale analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8/2016, (e a quella di cui all'art. 578 c.p.p.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d.lgs. n. 7/2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8/2016, e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 7/2016.

Da quanto precede, risulta che l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, dovendo prendere in considerazione le prove assunte nel processo penale o la motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile.

In tale direzione si è precisato che in tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, ove sia stata pronunciata sentenza penale assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n. 7/2016), è doverosa da parte del giudice civile una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse (Cass. n. 34621/2023).

I criteri di valutazione delle prove da parte del giudice civile

Per i principi che regolano il nuovo codice di procedura penale, l'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a produrre conseguenze civili può e deve essere compiuta dal giudice civile liberamente ed in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale.

Il venir meno del c.d. principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile (con l'unico limite rappresentato dagli artt. 651 e ss. c.p.p.) implica che il giudice civile debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotti nel giudizio civile.

Relativamente alla specifica esclusione delle regole poste alla base dell'art. 192 c.p.p., in caso di dichiarazioni rese da coimputato, già in precedenza il giudice del lavoro aveva evidenziato che nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. In particolare, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da imputati in reato connesso nel corso delle indagini preliminari, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare al fondatezza degli addebiti mossi come giusta causa di licenziamento (Cass. n. 8716/2002, nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che, a fronte delle inequivoche e già di per sè esaustive dichiarazioni accusatorie formulate da un teste, le dichiarazioni rese dagli altri coimputati - seppure non confermate in dibattimento - potessero confermare e corroborare il complessivo quadro probatorio delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ascritte al dipendente).

Pertanto, il giudice civile ben può utilizzare - in mancanza di qualsiasi divieto di legge e in ossequio al principio dell'atipicità delle prove - come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa civile, e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova.

In particolare, è stato altresì precisato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 20562/2018; Cass., n. 2168/2013; Cass., n. 1593/2017; Cass., n. 5317/2017).

Il giudice della nomofilachia ha già avuto modo di affermare che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (Cass., sez. un., n. 8035/2016; Cass., sez. un., n. 1768/2011; Cass., n. 20252/2014).

Si è altresì precisato che al fine di delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652,653 e 654 c.p.p. nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa deve risultare provato, e il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato.

Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cass., n. 20325/2006).

Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (Cass., n. 23516/2015; Cass., n. 15112/2013; Cass., n. 6478/2005), ivi ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass., n. 8035/2016).

Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale (Cass., n. 25365/2018).

Pertanto, il giudice civile nella domanda di risarcimento del danno da reato può arrivare all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale.

Ovviamente, ai fini della prova dei fatti accertati, le sentenze rese da un'autorità giudiziaria diversa dal giudice penale, ancorché definitive, non vincolano quest'ultimo ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione (Cass., n. 28529/2008; Cass., n. 14042/2013; Cass., n. 10210/2011).

Siffatto approdo interpretativo risulta assolutamente conforme alla previsione normativa, che, come si evince dal combinato disposto dell'art. 2 c.p.p., comma 1 e art. 3 c.p.p., comma 4, attribuisce al giudice penale una cognizione esclusiva su ogni questione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del giudice civile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nel procedimento penale.

L'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis c.p.p., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili.

L'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile con conseguente dismissione del concetto di unità di giurisdizione e della prevalenza della giurisdizione penale sulla giurisdizione civile, in assenza della regola come quella dell'art. 3, comma 2, del previgente codice, deve considerarsi uno dei tratti più caratterizzanti della riforma operata mediante il vigente codice di rito penale.

Sicché, alla luce del principio di autonomia e separazione tra il giudizio civile e quello penale, in presenza di una domanda risarcimento del danno derivante da un reato già oggetto di accertamento in un giudizio penale, il giudice civile può procedere ad una valutazione del quadro probatorio con criteri meno restrittivi rispetto a quelli utilizzati nel giudizio penale, giungendo in questo a modo ad un approdo diverso rispetto a quello cui era pervenuta la sentenza penale.

L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.

Ad abundantiam, si nota che l'autonomia della giurisdizione civile rispetto alla giurisdizione penale al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 651,652 e 654 c.p.p., non giustifica, però, un'assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti - pur senza valore di giudicato - alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice civile (sull'utilizzabilità per la formazione del libero convincimento da parte del giudice civile di elementi attingibili da un giudizio penale pervenuto al giudicato: Cass. n. 15112/2013, laddove conferma che, nonostante l'autonomia suddetta, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo).

Pertanto, la preclusione di cui all'art. 192 c.p.p., che esclude l'utilizzo delle dichiarazioni dei coimputati quali fonti di prova a carico dell'imputato, opera solo sul piano penalistico, e pertanto nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti il giudice civile può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale (Cass. n. 9722/2023).

Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e i poteri di indagine e di valutazione della prova da parte del giudice civile

L'art. 622 c.p.p. non rappresenta un elemento di novità nel panorama storico - legislativo.

In effetti, assente nel codice del 1865 (che all'art. 675 prevedeva nel suddetto caso un rinvio al giudice penale), la previsione compare già nel codice Finocchiaro/Aprile del 1913, che, all'art. 525, così recitava: se la corte di cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l'azione civile, proposta a norma dell'art. 7 (relativo appunto all'azione civile esercitata nel processo penale), rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise; mentre, nel codice del 1930, la previsione, che non ha formato oggetto di specifica considerazione nella relazione, è stata mantenuta nell'art. 541, che così recitava: la corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23 (relativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale), rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

La norma giuridica attualmente vigente, a sua volta, è del tutto corrispondente, anche formalmente, a quella che figurava nel Progetto preliminare del 1978 (sotto l'art. 586), e nella Relazione al Progetto preliminare del 1988, osservandosi (ripetendo quanto già contenuto della relazione al precedente progetto del 1978) che l'art. 622 detta disposizioni analoghe a quelle dell'attuale art. 541, aggiungendo il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: quando la Corte di cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l'eventuale giudizio di rinvio - fermi restando gli effetti penali - si svolgerà davanti al giudice civile competente in grado di appello, anche se l'annullamento riguarda una sentenza inappellabile.

Orbene, una volta compiuto questo breve excursus storico-normativo, si osserva che con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione si allinea con l'orientamento di legittimità in via di consolidamento a mente del quale in caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri propri del giudizio civile (Cass. n. 28011/2021; Cass. n. 15858/2019; altre pronunce hanno affermato il principio opposto invocando l'applicazione delle regole del diritto penale: Cass. n. 5901/2019; Cass. n. 41272019; Cass. n. 34878/2017).

In particolare, la pronuncia in commento si occupa della disciplina, processuale e probatoria, applicabile nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione penale ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p., con specifico riferimento alla eventuale ineludibilità del vincolo posto al giudice civile dalla sentenza della Corte di cassazione penale in ordine ai criteri processuali e probatori applicabili, così come indicati nella sentenza rescindente, anche a prescindere dalla relativa conformità a diritto.

I giudici di legittimità si adeguano al principio in forza del quale in materia di rapporti tra processo penale e civile, la sentenza di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, passata in giudicato, non esplica alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, anche quando lo stesso si svolga nelle forme del giudizio di rinvio conseguente a quello penale, ex art. 622 c.p.p., giacché rispetto ad esso - sebbene regolato dagli artt. 392-394 c.p.c. - non è ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello derivante dall'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 9358/2017).

E' indubitabile che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392-394 c.p.c., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2: con conseguente libertà del giudice civile nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione.

Tale orientamento segna il definitivo superamento l'iniziale orientamento di legittimità (Cass. n. 417/1996;  Cass. n. 7004/2015) in merito al quesito se si formi o meno un giudicato interno in ordine all'azione civile in caso di condanna generica al risarcimento dei danni non impugnata dalla parte civile riguardo all'omessa liquidazione dei danni - orientamento secondo cui il giudicato interno formatosi nei vari gradi del processo penale deve ritenersi operante nel giudizio civile di rinvio: allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno.

Nell'ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574 c.p.p., comma 4, - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum (Cass. n. 15182/2017; Cass. n. 22570/2018).

Viene così valorizzato, in primo luogo, il fondamento dell'impostazione, nuova rispetto alla tradizione, adottata dal legislatore del 1988 ed orientata verso l'evidente valorizzazione dell'autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale, specificandosi ancora che il contenuto del giudizio di rinvio non può essere compresso e/o ridotto dal giudice remittente in contrasto con il dettato normativo: il remittente indicherà al giudice del rinvio quel che ancora deve essere accertato, ma non potrà vietargli di pervenire alla decisione conclusiva sulla domanda civile, poiché l'art. 622 c.p.p. non gli attribuisce il potere di imporre a chi ha esercitato l'azione civile in sede penale in modo completo - e quindi non chiedendo soltanto una condanna generica - una obbligatoria scissione della decisione sull'an da quella sul quantum, costringendolo ad un processo ulteriore, e quindi ad un - incostituzionale, perché di per sé non necessario incremento del tempo necessario per far valere compiutamente il proprio diritto.

La morfologia del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., comma 3, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, consente di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., alla luce del recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 12310/2015).

E' noto che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1 c.p.c., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda, invece, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carena o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice del merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 5418/1994; Cass. n. 12839/1992).

Pertanto, quando il giudizio penale si conclude perché il giudice di legittimità annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile oppure accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato (ricorso in tal caso proposto soltanto, è ovvio, dalla parte civile) - così si esprime il legislatore nell'art. 622 c.p.p. - la rimessione al giudice civile quale giudice di rinvio significa inevitabilmente conferirgli la cognizione di tutto quanto ancora non è stato deciso con pronuncia passata in giudicato a proposito della domanda civile che la parte civile aveva inserito nel giudizio penale.

Non sussiste, quindi, una scissione paragonabile a quella dell'ipotesi di rimessione ex art. 539 c.p.p.: quel che residua della regiudicanda come riguardante la domanda civile viene tutto convogliato davanti "al giudice civile competente per valore in grado di appello. E, anche se il giudizio è di rinvio, il suo contenuto non può essere compresso e/o ridotto dal giudice remittente in contrasto con il dettato normativo. Il giudice remittente indicherà al giudice del rinvio quel che ancora deve essere accertato, ma non potrà vietargli di pervenire alla decisione conclusiva sulla domanda civile, poiché l'art. 622 c.p.p. non gli attribuisce il potere di imporre a chi ha esercitato l'azione civile in sede penale in modo completo - e quindi non chiedendo soltanto una condanna generica - una obbligatoria scissione della decisione sull'an da quella sul quantum, costringendolo ad un processo ulteriore, e quindi a un - incostituzionale, perché di per sé non necessario incremento del tempo necessario per far valere compiutamente il proprio diritto.

Né, peraltro, è sostenibile che il danneggiato assuma una nuova posizione o apporti addirittura del novum qualora chieda anche il quantum: a parte, appunto, l'ipotesi in cui si sia costituito parte civile per ottenere solo una condanna generica, esercitando l'azione civile nell'ambito del giudizio penale persegue la completa tutela del suo diritto esattamente come l'avrebbe potuta perseguire in sede civile, con l'unica eccezione - giustificata dalla insufficienza probatoria della fattispecie di cui all'art. 539 c.p.p. (specchio che riflette l'ipotesi dell'art. 278 c.p.c., con la differenza che il giudice penale deferisce ad altro giudice, quello civile, la seconda fase accertatoria), non applicabile nel giudizio di legittimità, dove sussiste una norma specifica, che è appunto l'art. 622 c.p.p. 

E tantomeno non può sostenersi l'esistenza di una lesione del diritto di difesa della controparte del danneggiato, essendo stata anch'essa parte nel giudizio penale in cui il danneggiato ha - in toto, si ripete, tranne espressa sua limitazione alla condanna generica - esercitato l'azione ed essendo quindi stata ritualmente posta nelle condizioni di difendersi dall'integrale domanda della parte civile.

Si è dunque al cospetto, giusta il disposto dell'art. 622 c.p.p. così correttamente interpretato, di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all'assetto del giudizio di rinvio la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia della Cassazione, atteso che la funzione di tale pronuncia, al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario a cui essa naturaliter appartiene, è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del "fatto" (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro.

Si è così affermato che la decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (Cass. n. 7474/2022).

La responsabilità sanitaria

Seppure la responsabilità della struttura sanitaria è autonoma da quella del medico di cui essa si si avvalsa in qualità di ausiliario, peraltro entrambi rispondono solidalmente nei confronti del danneggiato.

Ne consegue che l'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quelle del giudizio civile di danno non è sufficiente ad escludere l'efficacia extra penale del giudicato di assoluzione dei medici ausiliari della struttura sanitaria in favore di quest'ultima.

L'art. 1306, comma 2, c.c. consente al condebitore di invocare il giudicato favorevole formato nei confronti di altro condebitore, alla duplice condizione che il giudicato non sia fondato su ragioni personali dell'altro condebitore e che il condebitore faccia valere tempestivamente quel giudicato nel processo contro di lui.

Essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti contributori e risultando il comportamento dei medici elementi costitutivo della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l'illecito colpevole degli ausiliari ben potrà essere opposto per escludere la propria responsabilità civile dal condebitore-struttura sanitaria, che correttamente aveva eccepito l'opponibilità nei confronti dell'attrice sin dalla comparsa di costituzione di primo grado.

La Corte di cassazione ha precisato che nella controversia per responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, basata sull'accertamento effettivo dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata (Cass. n. 26811/2022).

Rapporto tra azione diretta del danneggiato e costituzione di parte civile

In tema di assicurazione obbligatoria, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, quest’ultimo si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria.

Pertanto, ove sia promossa azione risarcitoria in sede civile nei confronti della compagnia di assicurazione, e successivamente l'azione civile sia trasferita in sede penale, con estraneità rispetto al processo penale della compagnia di assicurazione, deve precisarsi che nel caso di azione diretta, prevista dall'art. 144 cod. ass., vi è piena coincidenza oggettiva e soggettiva tra l'oggetto del giudizio civile, originariamente instaurato, e l'oggetto del giudizio civile successivamente trasferito in sede penale.

La Corte di cassazione ha precisato che l'azione diretta, prevista dall'art. 144, comma 1, cod. ass. comporta una forma di legittimazione straordinaria (ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice), che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia (Cass. n. 6602/2023).

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