Il condominio ha diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione delle detrazioni fiscali

15 Marzo 2024

In tale contesto, deve essere risarcita la chance che il condominio avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.

Il caso

Il condominio aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto con cui la ditta si impegnava, previa cessione dei crediti fiscali maturati dall'appaltatrice in attuazione della normativa del bonus facciate, a eseguire i lavori di ristrutturazione. La ditta, invece, contestava la fondatezza della domanda di risoluzione, adducendo a giustificazione della propria inerzia il mutamento della disciplina vigente, la quale avrebbe reso di fatto impossibile alle imprese appaltataci lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti.

Il mutamento legislativo

A seguito delle modifiche apportate dal Legislatore, tutti gli istituti bancari, a causa della nuova disciplina, adottata per disincentivare alcune prassi illecite, hanno smesso di scontare i crediti fiscali. Ciò aveva reso problematica l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo, facendo venire meno anche l'utilizzabilità degli acconti sui lavori appaltati sui quali le imprese solitamente contano per poter avviare l'esecuzione delle opere. La radicale modificazione del sistema normativo incideva non solo sulla possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte dalle società edili appaltatrici, ma sullo stesso meccanismo di pagamento del corrispettivo dovuto, rendendo la forma di pagamento prescelto notevolmente più tortuosa e ingestibile per i rallentamenti propri della detrazione fiscale.

L'attivazione del prestito ponte per l'esecuzione dei lavori

Il Tribunale riconosce l'innegabile incidenza della nuova normativa sulla eseguibilità della prestazione da parte della ditta appaltatrice come del resto fatto anche da parte attrice, che di tale difficoltà aveva cercato di farsi carico mettendo in delibera la concessione di un prestito "ponte".  In tal contesto, difatti, l'oggettiva difficoltà sopravvenuta veniva affrontata dal condominio attore deliberando l'attribuzione all'impresa appaltatrice di un prestito ponte per consentirle l'avvio dei lavori. Pertanto, in esecuzione della predetta delibera e dell'accordo raggiunto con la ditta, il condominio inviava il testo dell'accordo sull'erogazione del prestito ponte convenuto.

La risoluzione del contratto

A seguito del mancato riscontro dell'appaltatrice, il condominio diffidava la ditta ad adempiere. Tale diffida rimaneva senza risposta e, per le ragioni esposte, portava alla dichiarazione del Tribunale dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ditta. Quest'ultima, difatti, pur in presenza delle modifiche normative, non aveva proseguito i lavori nonostante la messa a disposizione da parte del condominio della provvista necessaria (prestito ponte). D'altra parte, non era stata provata l'offerta di parte resistente di mettere a disposizione per l'attuazione delle opere altra società del gruppo, asseritamente solvibile per mancanza di crediti "incagliati".

Il riconoscimento del danno da perdita del bonus facciate

Alla luce delle considerazioni esposte, il giudicante ha riconosciuto il risarcimento del danno legato alla lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato. Difatti, non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata che dava diritto al bonus fiscale invocato, la stessa insorgenza del diritto risultava frustrata. Poiché tale frustrazione era in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell'appaltatore, il Tribunale ha ritenuto la ditta responsabile della perdita della chance che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l'appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al condominio la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.

La quantificazione “ridotta” del danno

Pur riconoscendo un danno, il giudice romano, tuttavia, ha riconosciuto alcune “limitazioni”. Difatti, parte attrice non aveva offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa di tale ritardo, essa aveva perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pure ancorati a presupposti non del tutto sovrapponibili, davano comunque diritto al godimento del 65% o del 50% di risparmi fiscali. In conclusione, dalla somma corrispondente al valore complessivo del bonus fiscale, il giudice ha ritenuto ridursi l'importo liquidabile ad una percentuale, determinata “equitativamente” pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile. A tale somma, il Tribunale ha aggiunto la differenza tra gli importi versati in contanti e il valore riconosciuto delle opere realizzati.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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