Scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente

Francesca Maria Bava
15 Marzo 2024

Il contributo analizza la massima n. 209, pubblicata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, in materia di scissione mediante scorporo.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 209, ritiene ammissibile la c.d. scissione mediante scorporo anche a favore di una beneficiaria preesistente.

L'art. 2506.1 c.c., introdotto dall'art. 51 d.lgs. n. 19/2023, contempla una nuova variante di scissione mediante la quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

La peculiarità risiede nel fatto che i soci della scissa partecipano solo indirettamente alla scissione, non ricevendo in concambio partecipazioni che, invece, vengono assegnate alla scissa.

Nonostante la norma faccia riferimento solo alla scissione a favore di una società di nuova costituzione, la massima in esame (contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 45-2023/I, e da Assonime, nella Circolare n. 14 dell'11 maggio 2023) sostiene l'ammissibilità della scissione anche a favore di una beneficiaria preesistente: ciò in considerazione dell'atipicità delle operazioni straordinarie, del contenuto della Direttiva (UE) 2019/2121 (in attuazione della quale è stata introdotta anche la presente nuova variante di scissione), nonché della comparazione con le discipline analoghe previste in altri paesi e, infine, in considerazione degli interessi meritevoli di tutela che si possono realizzare.

Con riferimento alla disciplina applicabile, l'art. 2506 bis c.c., come modificato, esclude per la scissione di cui all'art. 2506.1 c.c. l'indicazione nel progetto di scissione di quanto previsto nell'art. 2506-ter c.c. ai nn. 3), 4), 5) e 7) e - secondo la massima L.G.1 del Comitato Triveneto - anche al n. 6), stante la mancanza di un rapporto di cambio.

Inoltre, l'art. 2506-ter c.c. esclude la necessità di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., la relazione degli amministratoriex art. 2501-quinquies c.c. nonché la relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.

Secondo poi la massima L.G.1 del Comitato Triveneto, è da escludersi anche il diritto di exit di cui all'art. 2506-bis, comma 4, c.c.

Tuttavia, la massima n. 209 in parola evidenzia come tale disciplina – con le relative esenzioni sopracitate – non trovi applicazione in caso di scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente, essendo applicabile solo in caso di beneficiaria di nuova costituzione e nei casi in cui non si ponga un problema di congruità tra la parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria e la partecipazione in essa ricevuta dalla scissa (ad esempio, nell'ipotesi di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa o in altri casi di non rilevanza del rapporto di cambio).

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