Danno da perdita del bonus facciate: come si determina?

La Redazione
15 Marzo 2024

Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell'appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus.

Nella liquidazione del danno deve prendersi in esame in primo luogo la voce principale, connessa alla perdita del bonus facciate.

Ebbene, in tale liquidazione non può farsi a meno che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al superbonus al 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell'appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l'appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.

Tuttavia, nella determinazione della misura di tale chance, non può non scontarsi, da un lato, la mancata dimostrazione della sussistenza da parte del condominio di tutti i requisiti ulteriori per potere usufruire del bonus (regolarità urbanistico edilizia degli immobili coinvolti, etc.). D'altro canto, non può non tenersi conto del sia pur limitato concorso del fatto colposo del creditore, atteso che questi, a norma del citato art. 12, aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non "incagliata" sostituendo l'appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale. Inoltre, va rilevato che parte attrice neppure ha offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa di tale ritardo, essa abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pure ancorati a presupposti non del tutto sovrapponibili, davano diritto al godimento del 65% o del 50% di risparmi fiscali.

Pertanto, dalla somma corrispondente al valore complessivo del bonus fiscale, deve ridursi l'importo liquidabile ad una percentuale, determinata equitativamente, pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile. Pertanto, dalla somma corrispondente al valore complessivo del bonus fiscale, deve ridursi l'importo liquidabile ad una percentuale, determinata equitativamente, pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile, così pervenendo all'importo complessivo di€ 187.075,91. A tale somma va poi aggiunta la differenza tra gli importi versati in contanti e il valore riconosciuto delle opere realizzati, come richiesto nella memoria illustrativa depositata, per un importo di € 1.371,78, così pervenendosi alla somma complessiva di € 188.447,69. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla data prevista di ultimazione dei lavori (31 marzo 2022) al saldo effettivo.

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