I diritti particolari riconosciuti ai soci delle s.r.l.

18 Marzo 2024

Nelle S.r.l. i diritti particolari di cui all’art. 2468, comma 3, c.c. non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo.

L'atto costitutivo di una S.r.l. potrebbe prevedere l'attribuzione di diritti particolari ad una soggetto in procinto di diventare socio?

Nelle Società a responsabilità limitata vige il principio secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. E se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468, comma 3, c.c.). Il codice civile  contempla però anche la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, comma 3, c.c.).

Secondo la prassi notarile (cfr. massima Comitato Notarile Triveneto 2004 I.I.9) è possibile attribuire diritti particolari a singoli soci sia individuandoli nominativamente - e in tal caso se l'atto costitutivo non dispone diversamente i diritti particolari sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall'entità della sua partecipazione - che per categorie omogenee. Non è però ammessa la creazione di categorie di quote aventi diritti diversi, eccezion fatta per le s.r.l. PMI in forma di s.r.l. Viepiù, la prassi notarile ritiene possibile attribuire diritti particolari finanche a tutti i soci di una s.r.l., in virtù dell'ampia autonomia statutaria di questo tipo di società (cfr. massima Comitato Notarile Triveneto 2015 I.I.31). Sicché, i soci cui attribuire i diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili possono essere individuati per nome o per categorie omogenee; e lo statuto potrebbe addirittura prevedere l'attribuzione di diritti particolari per tutti i soci della S.r.l. Ma si deve trattare sempre di soci. I diritti particolari non potrebbero appartenere a chi non è più socio o a chi deve ancora diventarlo: una diversa previsione dell'atto costitutivo sarebbe illegittima (cfr. massima Comitato Notarile Triveneto 2004 I.I.10 - Memento Pratico, Società Commerciali 2024, Giuffrè Francis Lefebvre).

In conclusione, la riposta al quesito è negativa. Nelle S.r.l. non è possibile attribuire diritti particolari a chi non è ancora socio. Tale qualifica è la condicio sine qua non per l'attribuzione dei diritti specifici di cui all'art. 2468, comma 3, c.c. E tale condizione è da ritenersi insuperabile sia alla luce della prassi notarile che della lettera della stessa norma.