La specialità della procura ad litem nel ricorso per cassazione
19 Marzo 2024
Massima In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. Pertanto, la circostanza che la procura sia sottoscritta in luogo diverso e in data diversa, anteriore nel tempo, rispetto al luogo e alla data di sottoscrizione del ricorso per cassazione, non osta alla regolarità della procura, che unicamente deve documentare l'inequivoco conferimento del mandato a impugnare la pronuncia oggetto di ricorso. Il caso In un ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avente ad oggetto una cartella di pagamento dichiarata “priva di efficacia giuridica”, veniva sollevata d'ufficio una questione di inammissibilità riguardante la procura speciale del ricorrente la quale risultava rilasciata in data precedente rispetto alla data di redazione del ricorso. La questione riguarda, infatti, la validità di tale procura speciale. Venivano, quindi, trasmessi gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle SS.UU, assegnazione, poi, effettuata ritenendo la “questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente.” Il rilievo preliminarmente valutato dalle Sezioni Unite riguarda la “decisione sulla questione che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso”. La questione Un primo orientamento, sostenuto da giurisprudenza anche recente, “ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione” (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271). L'interpretazione “si fonda sul fatto che l'art. 83, comma 3, c.p.c. autorizza il legale - cui l'ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale - a certificare l'autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni e ai soli limiti indicati dalla stessa norma. Sicché, la procura speciale "non può essere un atto a sé stante, ma - ai fini dell'autentica - dev'essere necessariamente "apposta in calce o a margine" di uno degli atti elencati" dal citato comma terzo dell'art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi.” L'autenticazione della procura speciale alle liti, poi, non potrebbe nemmeno essere effettuata “a distanza” in quanto, a mente dell'art. 2703, secondo comma, primo periodo, c.c., l'autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato. L'unica deroga alla contestualità temporale e spaziale si rinviene nelle norme emergenziali a ridosso dell'emergenza “Covid 19”; la normativa emergenziale ha, infatti, “consentito all'avvocato - ma soltanto nella vigenza dell'art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 127/2020, disposizione, poi, abrogata dall'art. 66-bis, comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella l. n. 108/2021 - di certificare l'autografia della sottoscrizione "apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica". Proprio la deroga al principio generale confermerebbe l'interpretazione secondo la quale, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura speciale ad litem sarebbe valida solo se fosse congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. Un diverso e più elastico orientamento (ex multis: Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827) afferma che il requisito della specialità della procura, previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., non prevede affatto la contestualità, né spaziale né temporale, “dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo”. A ben vedere, infatti, l'art. 83 citato, non richiede la “contestualità” ma, secondo un'interpretazione sostanziale della norma, la sua ratio risiede “nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”. Di conseguenza, ciò che rileva è la certezza che la procura sia stata conferita per impugnare una data sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia, nel caso di specie, il ricorso per cassazione. Pertanto, è valida la procura speciale che sia stata rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriormente alla notificazione del ricorso e che dia certezza che la procura sia stata conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia, per l'appunto, il ricorso per cassazione. Le soluzioni giuridiche Le Sezioni Unite risolvono la questione interpretativa favorendo la posizione meno restrittiva, insistendo sul principio di centralità del diritto di difesa il quale deve prevalere su di una interpretazione basata su un eccessivo formalismo giuridico che perda di vista la ratio della normativa di riferimento. Sempre nell'ottica di un'interpretazione scevra da formalismi, viene ribadito il principio secondo il quale lo scopo fondamentale del processo è l'effettiva tutela giurisdizionale, rifacendosi a “quel patrimonio valoriale che si rinviene nei principi della nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.). Questi ultimi, in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una "centralità" fondamentale, volta a far si che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.”. Le Sezioni Unite ribadiscono, poi, il principio, desumibile dall'art. 83 c.c. secondo il quale la procura debba essere topograficamente collocabile rispetto all'atto cui accede, senza, però, fare riferimento alcuno alla data ed al luogo del suo conferimento: “Dunque, il potere - dovere che la disciplina generale dell'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore investe e si esaurisce nella certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi "l'oggetto e il perimetro del potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare"; potere certificatorio che, pertanto, "non sussiste su un oggetto diverso e ulteriore" (così Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2021, n. 35466).”. Tale interpretazione, scevra da inutili formalismi, porta a considerare anche che se di contestualità spaziale e temporale si può parlare, se ne può parlare con riferimento alla sottoscrizione della procura e alla conseguente certificazione da parte dell'avvocato e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente. A ben vedere, prosegue lucidamente la Corte, non rileva la volontà della parte di far proprio il contenuto dell'atto dato che il rapporto fra cliente e legale si riferisce all'incarico professionale volto all'attività difensiva e non al contenuto dell'atto che viene formato dal legale stesso: la corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente, ne consegue l'irrilevanza del fatto che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso. E nei fatti sarebbe impossibile, nonché inverosimile, che l'avvocato predisponesse l'atto giudiziario, per il quale sono necessari spesso giorni e giorni, ed al suo compimento lo datasse assieme alla procura sottoscritta lo stesso giorno in cui è stato redatto l'atto giudiziario. E ben più verosimile che la procura venga conferita successivamente all'emissione dell'atto da impugnare e prima della notificazione, in questo caso, del ricorso. Sulla base di tali argomentazioni le Sezioni Unite elaborano il principio di diritto secondo il quale: "In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso". Questo principio vale anche nell'ambito del processo civile telematico (PCT), “nelle ipotesi - anch'esse contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla l. n. 69/2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l'inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione.”. Osservazioni Non si può che plaudire all'orientamento stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, improntato non solamente ad una interpretazione scevra da inutili formalismi, ma soprattutto al buon senso, ove l'unico criterio da tenere presente è, appunto, quello relativo alla riconducibilità della procura all'attività difensiva da svolgersi da parte del legale. Come ben rileva la Corte, il collegamento richiesto dall'art. 83, comma 3, c.p.c. ha il solo scopo di accertare che la procura sia effettivamente rilasciata per quella specifica attività difensiva, rendendo provata l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il difensore da essa scelto A supporto di questa tesi le Sezioni Unite richiamano un altro importante e recente precedente giurisprudenziale, la sentenza n. 36507/2022, secondo la quale: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”. Nello stesso senso anche la successiva sentenza, sempre a Sezioni Unite, che si colloca sulla scia di una deformalizzazione interpretativa; si tratta di Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077. Qui, sulla scorta dei principi già espressi nella precedente sentenza n. 2075, si affronta la questione attinente alla validità o meno di una procura speciale alle liti, rilasciata in modalità analogica ed avente contenuto generico, cioè senza un espresso riferimento ad uno specifico ricorso per cassazione (cosa che nella pratica si esplicita sempre proprio per evitare censure). Nella specie il tenore della procura era il seguente: “Delego l'Avv. G. F. a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede con ogni facoltà di legge e di pratica (…)” Tale procura autenticata, una volta digitalizzata, veniva, poi, depositata telematicamente. Anche in tal caso la richiamata sentenza così stabilisce: “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.” Riferimenti AA.VV., I processi civili in cassazione, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018; Amoroso, ll giudizio civile di cassazione, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023; Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1943, 258; Consolo C., Il ricorso per cassazione, in Spiegazioni di diritto processuale civile - vol. II: Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, Torino, 2014; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1992, 89; Mandrioli-Carratta, Il ricorso per cassazione e il giudizio di rinvio, in Diritto processuale civile - vol. II: Il processo ordinario di cognizione, Torino, 2015; Mazzarella, Avvocato e procuratore, in Enc. giur., IV, Roma, 1988; Punzi, La difesa nel processo civile e l'assetto dell'avvocatura in Italia, in Riv. dir. proc. 2006, 814; Molfese G. e Molfese A., Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile, Padova, 2013. |