Denominazione degli allegati alla luce del D.M. n. 110/2023
19 Marzo 2024
L'art. 2, lett. f), del D.M. n. 110/2023 stabilisce che anche i ricorsi vadano redatti, nella parte in fatto, mediante “puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale". E' evidente come tale prescrizione imponga di accompagnare alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell’atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l’agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell’utilizzo, come nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali. Del resto è indubbio che la predisposizione e descrizione degli allegati è parte integrante della stesura degli atti. Inoltre la predetta prescrizione è diretta ad agevolare il raccordo tra allegazioni e produzioni e, con esso, il compiuto esame delle une e delle altre, non solo da parte del giudice ma anche della controparte e quindi anche ad assicurare il diritto di difesa. |