La responsabilità dei Patronati nei confronti dei propri assistiti ha natura contrattuale

La Redazione
19 Marzo 2024

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ. n. 18057/2018; Cass. civ. n. 18814/2008).

Vertendosi, come detto, in materia di responsabilità contrattuale, il riparto dell’onere probatorio è retto dal consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell’altrui (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001).

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