Titolare effettivo: sospensione dell’obbligo di trasmissione dei dati
19 Marzo 2024
Massima Sospesa l'efficacia del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy comprendente le regole attuative per la trasmissione dei dati relativi al titolare effettivo, vista la sussistenza dei profili del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il caso La Sezione IV del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accoglieva il ricorso n. 15566/2023, proposto da alcune associazioni di categoria contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le associazioni ricorrenti avanzavano molteplici richieste e proposte di proroga del termine, previsto per l'11 dicembre 2023: data ultima per effettuare la comunicazione di trasmissione dei dati relativi al titolare effettivo dai trust ai sensi della normativa antiriciclaggio. Queste erano avvalorate da motivazioni quali: incertezze legate a figure professionali specifiche (ad esempio i curatori fallimentari, gli amministratori giudiziari o i collegi sindacali); ragioni tecnico-operative; indicazioni ritenute insufficienti a regolare compiutamente la casistica riscontrabile nella prassi; o, infine, conseguenze derivanti da scelte interpretative non uniformi. Il TAR, di fatto, valutava fondate le motivazioni addotte ed emetteva l'Ordinanza n. 8083/2023, decidendo per la sospensione dell'efficacia del Decreto 29 settembre 2023 (c.d. Decreto MIMIT), concernente l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 3 del D.M. 55/2022. L'onere della comunicazione de qua è stabilito dal D.lgs. 231 del 21 novembre 2007, recante la normativa di prevenzione del riciclaggio, il quale, all'art. 21, stabilisce che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private comunichino i propri titolari effettivi (come individuati ai sensi del precedente art. 20) ad una banca dati istituti presso il Registro delle imprese). La questione La Sezione IV del TAR del Lazio è stata chiamata ad esprimersi in merito all'efficacia del Decreto 29 settembre 2023, riguardante la comunicazione del Titolare Effettivo alle Camere di Commercio. L'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro delle comunicazioni veniva presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust - molti dei quali esteri - e dalle rispettive associazioni di categoria. Il Tribunale accoglieva il ricorso e riconosceva la sussistenza di due diversi profili per la sospensiva cautelare. In prima istanza, si rilevava l'esistenza del fumus boni iuris. A tal proposito, nella decisione il TAR affermava che «le plurime e articolate censure indicate da parte ricorrente presentano profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità euro-unitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito». In seconda istanza, la Sezione IV riteneva esistente il periculum in mora, «tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007». La soluzione giuridica Il TAR, sulla base di quanto rilevato, decideva quindi per l'accoglimento dell'istanza cautelare. Per l'effetto sospendeva l'efficacia del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante testualmente “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023 – e fissava l'udienza pubblica al giorno 27 marzo 2024 per la trattazione di merito del ricorso. Dunque, alla luce di quanto deciso, l'adempimento previsto in capo alle associazioni di categoria ricorrenti – la cui scadenza era prevista l'11 dicembre 2023 – veniva sospeso. Per tale ragione, le imprese e gli operatori interessati non erano tenuti a rispettare il termine originario e il registro a cui le società avrebbero dovuto inviare le comunicazioni del Titolare Effettivo non sarà operativo almeno fino alla conclusione del giudizio di merito. Osservazioni In ragione delle diverse problematiche sollevate dalle associazioni di categoria ricorrenti, la Sezione IV del Tribunale laziale ha deciso per la sospensione provvisoria degli obblighi di trasmissione dei dati in capo alle stesse, valutando, quindi, la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Il processo è stato instaurato dalle associazioni stesse che, mediante il ricorso, hanno esercitato l'azione di annullamento prevista all'art. 29 Codice del processo amministrativo, previa sospensione dell'efficacia. Nello specifico, l'art. 29, rubricato “Azione di annullamento”, prevede che «l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni». Si tratta di un'azione di natura costitutiva: l'accoglimento della stessa comporta la caducazione del provvedimento con effetto retroattivo. A tal proposito, il Legislatore prevede tre cause di annullamento dell'atto amministrativo. La prima vede la violazione di legge, ovvero quando l'atto amministrativo non osserva le leggi o quando viola atti aventi forza di legge, regolamenti e statuti; la seconda causa consiste nell'incompetenza, qualora un provvedimento venga emesso da una determinata Pubblica Amministrazione in violazione delle leggi concernenti la competenza; l'ultima ragione riguarda l'eccesso di potere, nel momento in cui, con l'adozione del provvedimento, il potere stesso risulti “sviato” rispetto alla pubblica finalità per la quale era previsto. In merito alle motivazioni su cui si basa l'eventuale annullamento di un provvedimento amministrativo, è opportuno altresì rinviare all'art. 21-octies della L. n. 241/1990, che prevede che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza». In particolare, il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato nella G.U. il 9 ottobre 2023, prevede l'obbligo – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso – di trasmissione dei dati del titolare effettivo: persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria. La normativa di riferimento per tali soggetti è il ripetuto D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), il quale impone ad alcune categorie di soggetti (imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e, infine, trust e istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana) di inoltrare i dati de quibus. Nel caso di specie, il TAR, nel valutare l'efficacia del provvedimento, ha riscontrato l'esistenza di problematiche connesse alla normativa in esame tali per cui il provvedimento risultasse poco chiaro per alcune figure professionali, normativamente carente e generante interpretazioni non uniformi. In effetti, soprattutto nel caso di titolari effettivi di trust, fiduciarie e strutture analoghe, la norma primaria, corredata dalle istruzioni dettate dagli Organismi di categoria e dalla Banca d'Italia, non risulta chiarissima. Ma, soprattutto, essa violerebbe – secondo alcuni – le riservatezze proprie della scelta che è alla base del contratto fiduciario e dell'affidamento di beni in trust. Una vexata quaestio, in realtà trascinatasi da anni, che sembrava essere stata accantonata dalle categorie interessate. Sarà sicuramente interessante, e comunque innovativo, il percorso decisorio che si compirà quest'anno. Brevi riferimenti bibliografici P. Felice, A. Valentini, Titolari effettivi: il TAR Lazio sospende l'obbligo di comunicazione, in Mementopiù, 11 dicembre 2023. R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio, Torino, 2023. R. Razzante, Riciclaggio e reati connessi. Applicazioni giurisprudenziali e di vigilanza, Giuffrè, 2023. |