Solo l’amministratore può opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il Condominio per debiti da beni comuni

La Redazione
19 Marzo 2024

Il Collegio, con la sentenza in commento, ribadisce il principio secondo cui «il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del Condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all’amministratore».

La decisione della Corte viene a seguito di un ricorso presentato da una condomina avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio, sull'assunto che «il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del Condominio, il quale era l'unico legittimato ad opporvisi e che ai singoli condomini può essere riconosciuta una legittimazione processuale autonoma soltanto nelle controversie in materia di diritti reali concernenti le parti comuni dell'edificio condominiale».

Secondo la ricorrente, però, la decisione è errata poiché contrasta con la normativa dettata in materia di condominio, soprattutto per quelle disposizioni che concernono l'attività del condominio. In particolare, la ricorrente sostiene che «la presenza dell'amministratore non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a tutela dei propri diritti, sicché essi non possono considerarsi terzi rispetto a pretese vantate nei confronti del Condominio. […] Ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente il provvedimento ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio, tanto più nell'inerzia di quest'ultimo».

I Giudici di legittimità ritengono il ricorso privo di fondamento.

A tal proposito il Collegio richiama la sentenza della Cassazione n. 15567 del 2018 secondo cui i singoli condomini non possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio. A fondamento di ciò vi è la regola per cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta». E a questa regola il Condominio non fa eccezione.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo aveva a oggetto il recupero di somme dovute dal Condominio per lavori effettuati su parti comuni; di conseguenza legittimato all'opposizione era l'amministratore di condominio ex  art.1131 c.c. Quanto alla questione se, in questo caso, possa essere riconosciuta una legittimazione autonoma, concorrente o sostitutiva ai singoli condomini, i Supremi Giudici rispondono negativamente.

A sostegno della loro decisione i Giudici richiamano la giurisprudenza che si è consolidata in materia e, secondo cui, «nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti» (Cass. sez. un. n. 10934 del 2019). Al contrario, nel caso in cui la controversia verta su posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni a tutti i condomini, la legittimazione è del solo amministratore «potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il Condominio soccombente».

È stata anche affrontata la questione se nella controversia avente a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a tutela del credito vantato dal terzo nei confronti del Condominio, si possa riconoscere al condomino la legittimazione ad agire direttamente e sostituirsi al Condominio che non si sia opposto. Seppure Cass. civ. n. 5811 del 2022 abbia riconosciuto al condomino, al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del Condominio, la legittimazione ad opporsi a precetto nonché all'opposizione tardiva al decreto, successivamente è stato precisato che «tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Condominio per un debito dello stesso, essendo essa dichiarativa del solo fatto costitutivo dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del condominio e indistintamente rappresentato dall'amministratore». (Cfr., Cass. civ., n. 20282 del 2023).

Fonte: dirittoegiustizia.it

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