Procedimento disciplinare: la richiesta di audizione inviata tramite posta elettronica ordinaria non assicura la conoscenza della comunicazione da parte del datore

Teresa Zappia
21 Marzo 2024

Non può essere lamentata la violazione dell’art. 7 St. Lav. qualora la richiesta di audizione venga trasmessa al datore tramite posta elettronica ordinaria, non sussistendo sistemi di corredo della certezza della comunicazione.

Qualora la richiesta di audizione venga trasmessa dal lavoratore tramite posta elettronica ordinaria, può lamentare la violazione dell’art. 7 St. Lav. qualora tale audizione non avvenga e il datore abbia proceduto al licenziamento?

Sul tema occorre considerare che il sistema di posta elettronica ordinaria è privo delle caratteristiche che consentono di attestare con certezza l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato, a proposito di una notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria (notifica dichiarata nulla e non inesistente) che con l’invio ad una casella e-mail ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, anche qualora la mail non venga in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l’indirizzo di posta certificata del destinatario.

La ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo PEC non è sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria. Si precisa, inoltre, che non potrebbero essere invocati, in relazione alla trasmissione tramite posta elettronica ordinaria, i principi enunciati a proposito della spedizione di una raccomandata o di un telegramma, in ragione della non equiparabilità dei sistemi di gestione dei rispettivi servizi, né sarebbe pertinente il richiamo alle pronunce sulle comunicazioni inoltrate a mezzo telefax, dato il diverso modo di operare di quest’ultimo meccanismo, il quale consente al mittente di verificare l’avvenuta trasmissione con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario.

Nel caso di specie, pertanto, deve riscontrarsi il difetto di prova della ricezione da parte del datore della richiesta di audizione inviata dal lavoratore tramite posta elettronica ordinaria, risultando insufficiente l’avvenuta dimostrazione dell’invio della richiesta medesima, con conseguente insussistenza dell’asserito vizio di violazione dell'art. 7 St. lav.