Nulla la sentenza che non considera la mancata prestazione del giuramento decisorio
20 Marzo 2024
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 3391/2024, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale veniva denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto essa non indicava perché, in presenza di un giuramento decisorio, prova legale che preclude la possibilità di un diverso accertamento discrezionale dei fatti da parte del giudice, aveva ritenuto «indimostrata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto ad usucapionem della proprietà sull'immobile». I giudici hanno evidenziato che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 2767/2023, che in motivazione richiama Cass. civ., sez. un., n. 22232/2016). Ebbene, nel caso esaminato, la sentenza risultava viziata da motivazione apparente perché, senza seguire alcun percorso argomentativo, aderiva in maniera acritica ed ellittica alla decisione impugnata («[l]a Corte condivide il decisum del Tribunale di Roma»: ecco il fulcro della sentenza), che aveva escluso che l'attore avesse fornito la prova del possesso ad usucapionem della soffitta, dopo essersi brevemente soffermata esclusivamente sul tema della prova per testi. Secondo la Corte, in particolare, risultava evidente che l'omessa considerazione, da parte della sentenza, della rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio, deferito da parte attrice alla convenuta ed ammesso dalla Corte di Roma, comprometteva per intero la struttura motivazionale della decisione. Ed infatti il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine. Essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (Cass. civ., sez. II, n. 29614/2023). |