Trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time per fatti concludenti: è necessaria la messa in mora per ottenere le differenze retributive?

Teresa Zappia
21 Marzo 2024

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per facta concludentia non richiede la messa in mora del datore per l'ottenimento delle differenze retributive dovute, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione.

In caso di trasformazione per fatti concludenti di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, avendo il dipendente svolto di fatto un orario di lavoro corrispondente a quello richiesto per il full time, è necessaria la messa in mora per ottenere le differenze retributive?

Nel caso in cui venga accertata la continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto full time nonostante la difforme (iniziale) manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per tale trasformazione, la quale si realizzerebbe per “facta concludentia”.

La giurisprudenza ha, altresì, precisato che risulta inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro pari o prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, risultando inconferente anche il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo.

In tali ipotesi sarebbe dimostrato il costante interesse del datore a ricevere, e del lavoratore a fornire, una prestazione lavorativa con orario full time sin da un momento immediatamente successivo alla stipula del contratto, sicché il mutamento della volontà contrattuale in punto di orario di lavoro, da cui consegue la trasformazione del rapporto sotto tale profilo (da part time a full time).

Pertanto, sono dovute al lavoratore, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive parametrate al tempo pieno, a prescindere da qualsivoglia messa in mora che è richiesta, invece, nel diverso caso in cui sia dichiarata la nullità del contratto part time per difetto dei requisiti di contenuto o forma.