Piattaforma telematica (CCII)

20 Marzo 2024

Strumento operativo-informatico concepito dal legislatore al fine di razionalizzare le operazioni nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi, la Piattaforma telematica viene qui descritta nei suoi contenuti e funzionalità.

La piattaforma telematica costituisce uno strumento operativo-informatico proprio della Composizione Negoziata della Crisi (d'ora in avanti, CNC).

Ricordiamo che la CNC rappresenta una delle prime novità intervenute nell'ambito della riforma della disciplina normativa sulla crisi d'impresa, ancor prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Essa, infatti, è stata introdotta con il d.l. n. 118/2021, corpus normativo poi di fatto confluito nel CCII.

Occorre precisare che la CNC non è una procedura concorsuale, stante le peculiarità che caratterizzano l'istituto, né uno strumento di regolazione della crisi, vista la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. m-bis), CCII, in coerenza peraltro con la struttura stessa del Codice, che presenta tre “macro-aree”: quella della CNC, degli strumenti di regolazione della crisi e della liquidazione giudiziale.

L'istituto della CNC si sostanzia in un percorso negoziale tra il debitore ed i propri creditori, a forma sostanzialmente libera, volto alla risoluzione della crisi.

Ai fini dello svolgimento della CNC è stata istituita, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, CCII, una piattaforma telematica, strumento operativo-informatico contenente i dati, le fasi e la documentazione di tale istituto. La piattaforma è accessibile sia dall'imprenditore e dai suoi professionisti, sia dall'Esperto indipendente nominato da una commissione istituita presso le Camere di Commercio (CCIAA), sia da ulteriori soggetti, quali il Segretario Generale della CCIAA competente, i creditori invitati dall'imprenditore, dai suoi consulenti, o dall'Esperto stesso.

La piattaforma, unica per tutto il territorio nazionale, è gestita tramite Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico e il suo funzionamento è regolato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, aggiornato dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

Il decreto dirigenziale è diviso in sei sezioni, come di seguito riportato:

  1. test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile online;
  2. check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza;
  3. protocollo di conduzione della Composizione Negoziata;
  4. la formazione degli Esperti;
  5. la piattaforma telematica;
  6. scheda sintetica sul profilo professionale dell'Esperto.

Al fine di inquadrare e illustrare la piattaforma telematica, che rappresenta lo strumento operativo per la conduzione della CNC, risulta utile soffermarsi su due punti di rilievo: la figura dell'Esperto e il test pratico.

L'Esperto rappresenta una nuova figura nel settore della gestione della crisi. È un professionista in possesso di appositi requisiti previsti dall'art. 16 CCII, indipendente rispetto al debitore e alle altre parti interessate alle operazioni di risanamento. Egli deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. L'Esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione – tramite un progetto di risanamento perseguibile - per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Di particolare rilievo è il test pratico, strumento di auto-valutazione predisposto al fine di eseguire un esame preliminare circa la complessità dell'iter di risanamento del debitore. Attraverso il test pratico viene sostanzialmente effettuato un rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Il test pratico si fonda dunque principalmente sui flussi finanziari correnti e/o derivanti delle iniziative da adottare ai fini della risoluzione della crisi.

L'esito del test pratico è costituito da un numero, in sostanza corrispondente agli anni necessari per estinguere il debito da ristrutturare. Più elevato è il risultato numerico del test, maggiore sarà la difficoltà del risanamento (ciò per il fatto che il debito risulta superiore, o molto superiore, rispetto ai flussi finanziari da porre al servizio dello stesso). In particolare:

  • un rapporto non superiore a 1 è indice di difficoltà contenute;
  • un rapporto che arrivi fino a 2 è indice di sufficienza dell'andamento corrente dell'impresa ad individuare il percorso di risanamento;
  • un rapporto che si attesti intorno a 3 è indice di risanamento condizionato dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
  • un rapporto via via superiore è indice di necessarietà di adozione di operazioni straordinarie, o comunque di iniziative che si pongano in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, aggregazioni con altre imprese).

L'esito del test pratico non condiziona la possibilità di accesso alla CNC, costituendo una valutazione in primis a servizio dell'imprenditore, così che la crisi possa essere individuata precocemente ovvero che, in ogni caso, l'imprenditore sia nelle condizioni di individuare il percorso di risanamento più adatto rispetto all'obiettivo del risanamento.

Ciò detto ed entrando più nel dettaglio dei contenuti, la piattaforma telematica, il cui accesso avviene dal sito web di ogni Camera di Commercio, rende dunque disponibile:

  • il predetto test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • il relativo programma informatico;
  • la check list;
  • il protocollo di conduzione della Composizione Negoziata;
  • le funzioni per la presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto;
  • le funzioni per l'inserimento dell'accettazione della nomina dell'Esperto;
  • le funzioni per l'inserimento della relazione finale dell'Esperto;
  • le funzioni per l'inserimento della determinazione del compenso dell'Esperto;
  • la connessione tra la piattaforma telematica e le altre banche di dati di cui all'art. 14 CCII;
  • lo scambio di documentazione e di dati di cui all'art. 15 CCII.

Ai fini dell'utilizzo della piattaforma telematica, l'imprenditore e i suoi consulenti devono disporre di dispositivi per la firma digitale e di indirizzo PEC cui far pervenire le comunicazioni.

La piattaforma telematica si compone di tre parti.

1) L'area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione dell'identità digitale, contiene “sezioni informative” relative a:

  • informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di CNC;
  • check list particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento e che, dunque, si pone quale roadmap che permette di “costruire” il miglior piano di risanamento per la realtà considerata;
  • protocollo di conduzione delle trattative;
  • informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la CNC;
  • informazioni sulla documentazione da allegare per la presentazione dell'istanza di accesso alla Composizione Negoziata;
  • il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • i curricula degli Esperti che hanno accettato l'incarico;

2) L'area riservata, accessibile esclusivamente mediante l'uso dell'identità digitale, contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la Composizione Negoziata e la gestione del procedimento.

Tali funzionalità sono accessibili:

  • al legale rappresentante dell'Impresa;
  • ai professionisti e consulenti autorizzati dall'imprenditore;
  • all'organo di controllo e il revisore, se in carica.

Tali soggetti hanno accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella piattaforma telematica, ad eccezione di quelli che l'Esperto voglia mantenere riservati;

  • il Segretario Generale della CCIAA competente; tali soggetti hanno accesso a tutte le istanze di loro competenza, con la documentazione allegata;
  • i componenti della commissione di cui all'art. 13, co. 6CCII;
  • l'Esperto; tale soggetto ha accesso a tutta la documentazione dell'istanza e a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma telematica; può altresì creare dei “cassetti informatici” all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti dal medesimo autorizzati;
  • i creditori invitati dal legale rappresentante, dai suoi consulenti, o dall'Esperto (previo consenso del legale rappresentante);
  • ogni altro soggetto invitato espressamente dal legale rappresentante, dai suoi consulenti, o dall'Esperto (sempre previo consenso del legale rappresentante).

Tali soggetti accedono alla piattaforma telematica per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni richiesti e possono accedere ai dati e documenti dei “cassetti informatici” cui è stato consentito loro ingresso.

I documenti caricati nell'area riservata sono in formato PDF e devono essere firmati digitalmente (in PADES o CADES).

3) L'ultima area disponibile è un'area secretata, riservata esclusivamente a coloro che intendono proporre offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di beni ad essa appartenenti. Possono accedere a tale area l'Esperto ed i soggetti dal medesimo autorizzati; l'Esperto potrà creare, in tale spazio, una data room virtuale per mettere a disposizione degli interessati offerenti le necessarie informazioni.

In caso di chiusura del procedimento, archiviazione o in ogni caso di cessazione dall'incarico da parte dell'Esperto, la piattaforma telematica provvede automaticamente alla chiusura dell'accesso all'istanza di Composizione Negoziata e alle informazioni ed alla documentazione ad essa connesse.

In ogni caso di conclusione della Composizione Negoziata, il Segretario Generale inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma telematica, che trasmette un avviso di inserimento del provvedimento all'imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti.

In conclusione, si può affermare che la piattaforma telematica costituisca uno strumento innovativo per l'imprenditore che accede all'istituto della Composizione Negoziata della Crisi e anche per i Professionisti che lo assistono, nonché per i creditori che partecipano a tale percorso negoziale. È dunque necessario che l'Esperto nominato conosca il funzionamento della piattaforma telematica, anche al fine di agevolare lo svolgimento delle trattative e lo svolgimento dell'istituto stesso della CNC.

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