Le nuove declinazioni della responsabilità degli amministratori alla luce delle recenti Direttive europee in tema di sostenibilità

20 Marzo 2024

Il contributo, partendo dalla analisi della normativa in essere e in divenire a livello europeo in tema di sostenibilità, individua la transizione fra corporate social responsability, obiettivi di sostenibilità e integrazione dei fattori ESG, analizzando brevemente la figura ed il ruolo del CSR manager e dei comitati di sostenibilità e la loro presenza nelle aziende. L'analisi pone poi al centro la correlazione fra responsabilità degli amministratori e i rischi ESG menzionando altresì i più recenti interventi a sostegno della pianificazione strategica della sostenibilità.

Dalla CSRD alla proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità

Nell'ambito del Sustainable Finance Package, il 16 dicembre 2022 l'Unione Europea ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale UE, la Direttiva 2022/2464Corporate Sustainability Reporting Directive”, (“Direttiva CSRD”) volta a disciplinare l'obbligo di comunicazione delle informazioni non finanziarie per alcune organizzazioni. Più precisamente, l'applicazione delle disposizioni della Direttiva CSRD avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda della tipologia di destinatari. Più nel dettaglio, a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il:

(i)      1° gennaio 2024 per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente;

(ii)      1° gennaio 2025 per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto i.;

(iii)     1° gennaio 2026 per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive;

(iv)     1° gennaio 2028 per imprese di paesi terzi.

Ai sensi dell'Art. 5 (rubricato “Recepimento”) il termine per il recepimento della Direttiva CSRD è stato fissato al 6 luglio 2024.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente posto in consultazione sino al 18 marzo 2024 il testo del decreto delegato di recepimento della Direttiva CSRD.

È utile segnalare - per le finalità del presente documento - che nella bozza posta in consultazione si prevede in ordine alle sanzioni e alle responsabilità (art. 10) che: “1. La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori delle società italiane tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. 2. Per le violazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto si applicano gli articoli 2621,2622 e 2630 del codice civile, nonché, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, si applicano gli articoli da 27 a 32 del D.Lgs. 39 del 2010.”

Nella bozza di decreto delegato si è scelto, per lo meno per le società quotate, di riferirsi alle medesime fattispecie sanzionatorie previste nel Testo Unico della Finanza (Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58) per la violazione di obblighi di informativa periodica finanziaria, sulla base del fatto che la rendicontazione di sostenibilità diventa parte integrante della relazione sulla gestione e quindi parte della documentazione societaria. Andrebbe valutato (e ci si è posti il problema) se creare delle differenziazioni in ragione dei soggetti responsabili della violazione, sebbene ciò comporti l'introduzione di una disciplina ben più complessa.

Il 31 luglio 2023 l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha pubblicato la prima serie di European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”).

Gli ESRS forniscono il quadro di riferimento per le metriche che le aziende devono riportare e per le modalità di rendicontazione, al fine di soddisfare i requisiti di informativa della Direttiva CSRD. Si compongono di dodici standard e precisano le informazioni e le metriche relative alla sostenibilità suddividendole in quattro categorie, distinguendo tra quelle trasversali, quelle ambientali, quelle sociali e quelle di governance. I primi includono due standard che individuano i principi generali da applicare per rendicontare correttamente, oltre a specificare le informazioni da rendicontare obbligatoriamente. Gli altri dieci vengono inquadrati fra i “topic standard” e comprendono i requisiti di rendicontazione per le tre aree ESG. Agli standard generali si aggiungeranno gli standard di settore che definiranno i requisiti specifici a cui le aziende di un determinato settore dovranno fare riferimento nella loro rendicontazione.

La rendicontazione trasversale è richiesta a tutte le organizzazioni disciplinate dalla Direttiva CSRD, mentre la rendicontazione ambientale, sociale e di governance diventa obbligatoria per le organizzazioni che la considerano rilevante nell'ambito del proprio business. Più precisamente, i temi da rendicontare vengono definiti attraverso l'analisi di materialità che la nuova direttiva ha aggiornato introducendo il concetto di doppia materialità. Si contemplano, in pratica, due diverse tipologie di analisi: (i) outside-in: l'azienda prende in considerazione rischi ed opportunità derivanti dalla gestione, corretta o meno, di una determinata tematica ESG e l'impatto che questi potrebbero avere sulla sua performance economico-finanziaria; (ii) inside-out: l'azienda porta l'attenzione agli impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali, che la sua gestione nei confronti di una determinata tematica ESG può portare sugli stakeholders.

Si segnala da ultimo, inoltre, che i parlamentari europei hanno recentemente approvato una proposta della Commissione che proroga di due anni, fino a inizio 2026, l'applicazione delle prescrizioni della Direttiva CSRD in tema di rendicontazione della sostenibilità per alcuni specifici settori con emissioni hard-to-abate e per le imprese extra Ue.  Più nello specifico, i settori ammessi alla proroga, per adeguarsi ai nuovi ESRS, sono quelli del petrolio e gas, dell'estrazione mineraria, trasporti stradali, prodotti alimentari, automobili, agricoltura, produzione di energia e tessile. Gli ESRS dovrebbero chiarire in quale modo settori particolari producono un impatto sulle persone e sul pianeta, anche sulla decarbonizzazione, sulla biodiversità o sui diritti umani, poiché i metodi e gli impatti differiscono a seconda del settore. Inoltre, poiché gli obblighi di rendicontazione per le imprese extra-UE con fatturato superiore a 150 milioni di euro e le loro filiali nell'UE con fatturato superiore a 40 milioni di euro inizieranno ad applicarsi solo nel 2028, la Commissione propone anche di ritardare l'adozione degli standard generali di rendicontazione sulla sostenibilità per imprese di paesi terzi fino al 2026.L'accordo raggiunto dai co-legislatori posticipa l'adozione dei nuovi standard al 30 giugno 2026, consentendo alle aziende di concentrarsi sull'attuazione del primo insieme di ESRS. Si consideri che la dilazione darà anche più tempo per sviluppare benchmark di sostenibilità specifici per settore, nonché altri per specifiche società di Paesi terzi. La data di applicazione per le ulteriori società di Stati extra-Ue rimarrà invece il 2028, come stabilito nella Direttiva CSRD. L'intesa provvisoria suggerisce che la Commissione pubblichiotto standard di reporting specifici per settore prima della nuova scadenza del 30 giugno 2026.

A regime, le nuove regole di rendicontazione si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati . Le società sottoposte all'obbligo di reporting, da cui sono quindi escluse solo le microimprese, dovranno anche valutare le informazioni applicabili alle loro controllate. Per le Pmi quotate è prevista la possibilità di un opt-out durante un periodo transitorio, che le esenterà dall'applicazione della direttiva fino al 2028.

Si ricorda che l'accordo provvisorio dovrà essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni per diventare definitivo.

In tale contesto, il puntuale adempimento dei menzionati doveri di informazione grava proprio sull'organo amministrativo, soggetto ad una serie di sanzioni amministrative nel caso in cui ometta di, o ritardi a, depositare la richiesta dichiarazione non finanziaria presso il registro delle imprese ovvero rediga la stessa in maniera non conforme alle disposizioni normative.

Specifici doveri di diligenza delle imprese ai fini di sostenibilità sono altresì contemplati dalla nuova proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, in virtù della quale le società sarebbero chiamate a dotarsi di un piano che identifichi i potenziali rischi sui temi sociali derivanti dall'attività aziendale nonché ad assumere iniziative finalizzate a minimizzare siffatti rischi, predisponendo un adeguato codice di condotta in materia.

Nel testo da ultimo licenziato, frutto di un compromesso raggiunto il 15 marzo 2024 a livello politico fra i vari Stati coinvolti, si precisa che : “The criteria to determine which companies would have to carry out due diligence are based on the number of employees (minimum 1000) and the net worldwide turnover (minimum EUR 450 million) for EU companies, and on the net turnover generated in the Union (minimum EUR 450 million) for non-EU companies. “. L'art. 2 del testo proposto delinea con precisione il perimetro di applicabilità della direttiva in questione basandosi su tale criterio.

Alle società cui la proposta di Direttiva risulta applicabile viene richiesto in particolare di vigilare sugli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente sia per quanto riguarda le loro attività, sia quelle dai loro partner commerciali e fornitori. Più precisamente, l'art.15 prescrive che gli Stati membri si devono assicurare che le società alle quali si applica la Direttiva “adopt and put into effect a transition plan for climate change mitigation which aims to ensure, through best efforts, that the business model and strategy of the company are compatible with the transition to a sustainable economy and with the limiting of global warming to 1.5 °C in line with the Paris Agreement and the objective of achieving climate neutrality as established in Regulation (EU) 2021/1119, including its intermediate and 2050 climate neutrality”. Gli Articoli 25 (“duty of care of directors”) e 26 (“Setting up and overseeing due diligence”) che comparivano nel precedente testo sono invece stati eliminati. Sarà quindi compito esclusivo di ciascuno degli Stati membri decidere se e come declinare la responsabilità degli amministratori a tal riguardo.

Corporate Social Responsibility, sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il CSR manager e i Comitati di sostenibilità

Si può oggi ragionevolmente affermare che la corporate social responsability (“CSR”) è stata precursore delle tematiche ESG. La CSR r appresenta infatti una  filosofia di responsabilità   che entra a far parte della  cultura di un'organizzazione. Dal valore profondamente etico insito nella CSR si è passati quindi a considerare i temi di sostenibilità, utilizzando anche l'acronimo ESG che implica una riflessione su ciò che dovrebbe motivare il programma di sostenibilità di una società, come key factor per la strategia dell'impresa, quindi anche per la profittabilità dell'impresa e per le opportunità di investimento. I criteri ESG, a tal riguardo, rendono misurabili e rendicontabili gli sforzi dell'azienda che mette in pratica una propria autoregolamentazione ispirata alla CSR; quindi, fanno sì che l'attività della azienda abbia impatti positivi sull'ambiente, sui consumatori, sulle comunità . Di fatto, poiché la responsabilità sociale delle aziende va analizzata cercando di conoscere la rispettiva catena del valore propria di ogni azienda, è stato necessario creare uno standard di misurazione, che affiancasse i principi della filosofia di responsabilità legata alla CSR e che permettesse di misurare, analizzare, confrontare e richiedere riduzioni, compensazioni o mitigazioni tali da poter trovare un equilibrio con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ciò comporta che l'azienda sia chiamata a pianificare, gestire e monitorare le pratiche connesse ai temi sociali ed ambientali ogni giorno.

È sorta al riguardo una figura specifica, quella del CSR Manager, con competenze tali da poter supportare tale pianificazione attraverso la raccolta di informazioni e l'interazione con gli stakeholders. Il CSR manager nella maggior parte dei casi riporta all'amministratore delegato, il quale a sua volta riporta al consiglio di amministrazione della società. La responsabilità permane in ultima istanza a quest'ultimo.

Uno studio elaborato nel 2022 da Altis (Scuola d'Alta Impresa e Società della Università Cattolica) con il supporto di Assonime e NedCommunity ha preso in esame un panel di società quotate del FTSE-MIB ed analizzato come vengono gestite le attività di CSR. Si è riscontrata l'esistenza di quattro diversi approcci assunti da parte dei consigli di amministrazione: (i) un primo gruppo di aziende, abbastanza consistente, integra i temi CSR nell'ambito del consiglio di amministrazione ed è presente la figura del CSR manager, (ii) un secondo gruppo, piuttosto esiguo, costituisce comitati dedicati ai temi CSR che interagiscono con il consiglio di amministrazione assieme al CSR manager, (iii) per un terzo gruppo di aziende, abbastanza forbito, il consiglio di amministrazione si interessa ai temi CSR con riferimento alla sola gestione dei rischi ed è presente un CSR manager ed infine (iv) un quarto gruppo di aziende, molto meno consistente, si occupa della CSR esclusivamente come indirizzo strategico senza controllare lo sviluppo in concreto dei temi ambientali e sociali e non è presente il CSR manager.

Sempre dallo studio in esame è emerso che la figura del CSR manager non è invece così presente nelle società non quotate che in linea di principio attualmente sono molto meno strutturate in merito alle tematiche ESG.

Laddove le società hanno istituito comitati CSR, rispondendo alla raccomandazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il consiglio di amministrazione assegna ai medesimi,  in particolare (i) la verifica della coerenza tra condotta, codici etici, politiche e procedure aziendali; (ii) l'analisi della capacità del sistema di corporate governance di trasferire i principi di CSR all'intera organizzazione; (iii) l'esame approfondito delle violazioni riscontrate, delle relative motivazioni e la proposizione di eventuali interventi migliorativi; (iv) la valutazione di eventuali conflitti di interesse all'interno dell'organizzazione, delle relative implicazioni gestionali e del loro possibile superamento; (v) il monitoraggio del rispetto dei principi di condotta aziendale responsabile (nelle relazioni con gli stakeholder). I comitati hanno funzioni propositive e consultive, quindi hanno natura di comitato endoconsiliare e, come tali, riportano al consiglio di amministrazione; sono generalmente costituiti da amministratori indipendenti o comunque da amministratori non esecutivi.

Si rileva che in alcuni casi è presente il  Chief CSR Officer , ruolo affidato alla responsabilità dell'amministratore con delega al sistema di controllo interno e gestione rischi. Il Chief CSR Officer, oltre a relazionarsi con il comitato controllo, rischi e sostenibilità, ha la responsabilità di proporre, coordinare e avviare i progetti e le iniziative in ambito di responsabilità sociale, monitorare i piani di azione delle diverse unità organizzative, anche alla luce delle best practice esterne, esaminare le informative e le richieste degli stakeholder sui temi di sostenibilità e coordinare le attività di redazione della dichiarazione non finanziaria annuale. 

I rischi ESG nella valutazione della responsabilità dell'amministratore

Negli ultimi anni la Direttiva Insolvency (Direttiva (UE) 2019/1023), recepita in Italia dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83, ha attribuito all'amministratore, per l'ipotesi in cui la società versi in difficoltà finanziaria, l'onere di adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le perdite ed evitare l'insolvenza; il Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza (“CCII” introdotto con D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224) entrato in vigore il 15 luglio 2023 ha prescritto che l'amministratore, essendo investito del potere gestorio dell'impresa, deve provvedere ad istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che consenta la “tempestiva rilevazione dello status di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative” come anche individuare ed adottare lo strumento più idoneo per la risoluzione della situazione di crisi accertata.

Più precisamente, l'obbligo di istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili non costituisce una vera e propria novità per le società per azioni e le società in accomandita per azioni, in quanto tale previsione era già stata oggetto di revisione apportata nel 2004 dalla riforma del diritto societario. La novità ha investito, invece, le società di persone e le società a responsabilità limitata che, per l'effetto combinato degli artt. 375 e 377 del d.lgs. n. 14/2019, necessitano di essere provviste degli adeguati assetti per garantire la continuità aziendale e prevenire ipotetiche situazioni di crisi. In particolare, l'art. 375, comma 2, c.c.i.i. è intervenuto sulla disciplina dettata dall'art. 2086 c.c., introducendo il nuovo comma secondo che così recita “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Successivamente, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 147/2020 (decreto correttivo del CCII) è intervenuto sulla disciplina dettata dagli artt. 2257 (società di persone) e 2475 (S.r.l.) c.c., delegando esclusivamente agli amministratori l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, c.c..

La responsabilità conseguente all'esercizio del potere gestorio e, quindi, l'ipotetica determinazione del danno effettivamente imputabile all'amministratore per effetto della mala gestio perpetrata a danno della società e degli altri stakeholders interessati, si scontra spesso con l'operatività della c.d. “business judgment rule”, per la quale le scelte gestionali dell'amministratore di fatto non possono essere sindacate ex post sulla base dei risultati raggiunti e conservano quindi un margine di discrezionalità. Essa comporta, tuttavia, significative implicazioni per gli organi di una procedura concorsuale chiamati a valutare, soprattutto qualora l'eventuale danno cagionato dagli amministratori possa essere strettamente correlato ad una mala gestio nella valutazione e corretta gestione di fattori ESG. Pertanto, in applicazione dell'art. 2086 c.c. gli assetti organizzativi, amministrativi e contabilità, per essere adeguati, in ottica ESG, devono subire una profonda trasformazione, in quanto devono consentire la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità̀ aziendale. Come noto, la continuità̀ aziendale risulta verificata nel momento in cui un'impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività̀ in un prevedibile futuro, che viene identificato nei dodici mesi successivi. Ragionare circa i rischi ESG richiede necessariamente di estendere tale periodo rilevante, in ottica di medio lungo termine.

Ne consegue che diventa fondamentale che la gestione del rischio ESG non solo si integri nella corporate governance esistente, ma anche che non rimanga appannaggio di una singola funzione aziendale bensì, al contrario, sia oggetto di specifica attenzione da parte dell'intero organo amministrativo e delle altre funzioni aziendali rilevanti.

Recenti interventi a sostegno della pianificazione strategica della sostenibilità

Nel 2023 numerosi sono stati gli interventi di associazioni, comitati e organi di diversa natura in tema di sostenibilità. Tutti convergono nella necessità di dover pianificare la transizione verso gli obiettivi di sostenibilità individuando precise responsabilità al riguardo degli amministratori. Alcune aziende dovranno ripensare il proprio modello di business mentre per altre occorrerà programmare una transizione verso gli obiettivi di sostenibilità.

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha di recente considerato fra gli orientamenti societari 2023 il tema legato ad ESG e alle clausole di sostenibilità negli statuti delle società. Ha chiarito in particolare che devono ritenersi ammissibili, ancorché la società non abbia assunto lo status di “società benefit”, le clausole societarie che prevedano regole etiche o di sostenibilità, quali ad esempio clausole che consentano di (i) destinare una parte (non predeterminata) di utili alla cura di interessi correlati alla natura dell'attività di impresa, (ii) tener conto degli interessi degli stakeholders nell'individuazione delle linee di gestione dell'impresa prevedendo anche obblighi di consultazione con i medesimi, (iii) avere esperti indipendenti con il compito di valutare gli obiettivi di sostenibilità raggiunti dagli amministratori, se del caso, parametrandone parte del compenso, (iv) subordinare a requisiti di carattere etico l'assunzione di partecipazioni. È indubbio che tali clausole potranno determinare un ampliamento della discrezionalità degli amministratori e quindi una estensione in termini di responsabilità.

A gennaio 2023, il CNDCEC ha tradotto il documento, pubblicato da Accountancy Europe, ecoDa ed ECIIA, che si propone di supportare i consigli di amministrazione nel processo di integrazione della sostenibilità̀ - e in particolare dei fattori ESG - nella strategia aziendale e nei modelli di business, e di garantire che una governance adeguata supporti tale processo.

Nel documento si illustrano gli aspetti pratici di cui i consigli di amministrazione dovrebbero tenere conto nel loro impegno sulle tematiche ESG, nella pianificazione della transizione verso la sostenibilità̀, nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità̀ e nella riduzione dei rischi di greenwashing. Si individuano tre possibili aree di intervento: (i) la trasformazione del modello di business, (ii) l'allineamento degli obiettivi di governance con quelli della sostenibilità, (iii) il reporting, le informazioni, la disclosure sulla sostenibilità. Si precisa che “in ultima analisi spetta ai consigli di amministrazione valutare le priorità da attribuire alle diverse fasi della propria transizione verso la sostenibilità̀. Inoltre, è possibile che per alcune imprese, che hanno già avviato il percorso di transizione verso la sostenibilità̀, siano rilevanti solo alcune sezioni del documento.”

Sempre a gennaio 2023, Assonime ha pubblicato un interessantissimo studio circa l'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale. Alla stesura del documento hanno partecipato diverse società oltre che numerosi esperti. In particolare, si è detto che “La rilevanza dei profili di sostenibilità socio-ambientale comporta un ampliamento degli interessi e dei rischi che l'organo consiliare deve considerare, valutare e integrare nelle strategie e nella governance. Questo comporta: (i) un ampliamento del perimetro dell'analisi di materialità e di mappatura dei rischi, con un effetto immediato sulla responsabilità del consiglio nelle fasi di esame del piano industriale, di definizione e valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (ii) l'integrazione dei profili di sostenibilità nei piani strategici e industriali; (iii) la necessità di individuare, gestire e prevenire anche i rischi ambientali e sociali; (iv) la valutazione degli aspetti socio-ambientali anche nella gestione quotidiana.” Ed ancora che:” Oltre alla cura del dialogo con gli stakeholder, si dovrà porre particolare attenzione: (i) al processo decisionale del consiglio di amministrazione, che evolve attraverso una maggiore proceduralizzazione delle scelte, imponendo un adeguamento dei flussi informativi all'interno del consiglio: la cura dell'informativa pre-consiliare, i doveri informativi in capo ai delegati, il potere-dovere di chiedere informazioni in capo ai singoli consiglieri; (ii) alla formalizzazione della motivazione alla base della decisione assunta che diviene un punto dirimente sotto il profilo della responsabilità degli amministratori.” 

Considerazioni conclusive

La nuova cultura d'impresa che si manifesta compiutamente nella corporate social responsability trova le sue radici nella consapevolezza delle imprese che il successo sui mercati si raggiunge – nell'odierno contesto - non solo perseguendo il profitto, ma assolvendo ai dettami di carattere sociale. L'art. 41, comma 2, della Costituzione (come emendato nel 2022) rappresenta in pieno tale direttrice disponendo che l'esercizio di una qualunque attività economica, ossia la ricerca di un profitto, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. È chiaro che, lungo tale direttrice, gli interessi e i valori ESG devono trovare un bilanciamento per poter rispondere agli obiettivi di utilità sociale. L'espressa previsione della tutela dell'ambiente si ritrova anche nell'art. 9 della Costituzione, in cui si annovera il compito di tutelare “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. Su tale scia si innestano gli interventi di matrice comunitaria di cui si è fatto cenno nel presente documento.

Va riconosciuto che, in omaggio a tali nuovi valori, agli amministratori, quali titolari esclusivi dell'attività gestoria dovrebbe essere espressamente assegnato anche il dovere di tenere in adeguata considerazione tutti i rischi, anche quelli legati al contesto ambientale e sociale in cui l'azienda si trova ad operare, al fine di non compromettere la redditività futura dell'impresa. Attualmente non si ritrova alcuna espressa disposizione nel diritto societario che attribuisca tale preciso dovere agli amministratori di società. Si auspica tuttavia che la direzione intrapresa, riconoscendo l'ammissibilità di introdurre clausole di sostenibilità nello statuto e individuando i criteri guida che possano essere di supporto agli amministratori nel processo di integrazione della sostenibilità̀ porti – oltre a garantire agli amministratori maggiore discrezionalità su tali tematiche - a rendere più trasparente tutti i diversi profili di responsabilità dei medesimi. Fra questi anche l'eventuale responsabilità derivante dal cosiddetto “greenwashing” (che ben si differenzia dal green marketing), che consiste nell'appropriazione di buone condotte dal punto di vista ambientale da parte di un'impresa, finalizzata esclusivamente alla creazione di un'immagine desiderabile e positiva delle proprie attività e dei propri prodotti per attirare maggiormente l'attenzione dei diversi stakeholder o, al contrario, per cercare di distoglierla da proprie responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi derivanti dal proprio business.  

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