Il custode del condominio può manifestare il proprio dissenso al trasferimento del rapporto di lavoro

20 Marzo 2024

La tutela occupazionale posta a base dell’art. 1129 CCNL va valutata in considerazione del generale principio di gerarchia delle fonti, purchè non si ravvisi la deroga peggiorativa alle prerogative garantite al lavoratore dal codice civile.

Il Tribunale competente aveva dichiarato illegittimità del trasferimento del rapporto di lavori della custode da un condominio ad un altro, costituitosi a seguito di frazionamento.

Il giudice di prime cure riteneva che fosse ostativa alla cessione del rapporto la tempestiva opposizione manifestata dal detto custode, in quanto si riteneva rilevante il dissenso manifestato dalla lavoratrice, applicando la norma generale contenuta nell'art. 1406 c.c., rispetto alla disposizione stabilita dall'art. 129 CCNL di settore, la quale prevedeva la tutela del rapporto lavorativo, con la finalità di salvaguardia occupazionale.

Sempre il giudice di merito, sottolineava che la disciplina di settore, in questa fattispecie, si sarebbe ripercossa a danno della custode, vincolandola alla parte datoriale anche in difetto di parti garanzie di stabilità.

Per effetto di tale pronuncia, era stata ordinata al datore di lavoro la riammissione al servizio della ricorrente, con condanna alle spese di lite dei resistenti.

Avverso tale sentenza veniva proposto gravame innanzi alla Corte di appello competente territorialmente dai resistenti; il giudice dell'impugnazione, pur dichiarando ammissibile il gravame, lo riteneva infondato nel merito.

Veniva dedotto che i motivi di impugnazione vertevano tutti sull'interpretazione della norma contrattuale collettiva; si evidenziava che parte appellante aveva ritenuto che il giudice di prime cure avesse reso irrilevante il consenso del dipendente alla cessione del rapporto di lavoro.

Tale tesi non veniva condivisa dalla Corte di appello, la quale precisava che l'art. 129 CCNL nella parte rilevante ai fini della decisione, sottolineava che il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere. Ed ancora, il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti i diritti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario. Inoltre, il trasferimento di proprietà di un intero edificio appartenente ad un unico proprietario o ad una comunione indivisa, dovrà essere oggetto di tempestiva comunicazione al lavoratore da parte del nuovo datore di lavoro.

E' evidente la finalità di tutela occupazionale volta a garantire il lavoratore. Il custode non può tuttavia ritenersi privato della facoltà di esprimere il proprio dissenso al trasferimento del proprio rapporto di lavoro, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1406 c.c. Correttamente il giudice di primo grado aveva sottolineato che il difetto del consenso, ne precludesse il passaggio alle dipendenze del nuovo datore.

Analoga valutazione viene fatta dal giudice di appello con riguardo alla ratio sottesa al raddoppio del preavviso stabilito dal quarto comma dell'art. 129 CCNL, in caso di licenziamento intimato nell'anno successivo alla cessione: trattasi infatti di disposizione volta alla tutela del lavoratore così come irrilevante deve ritenersi l'analogia della stabilità garantita dalle due parti datoriali al dipendente, che conserva il libero esercizio dell'autonomia negoziale in base a proprie insindacabili valutazioni.

In conclusione, il gravame veniva integralmente rigettato, con condanna degli appellanti alle spese di lite.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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