La banca che ritarda la segnalazione alla Centrale Rischi deve risarcire il danno

La Redazione
20 Marzo 2024

La Corte di cassazione, nella sentenza del 9 febbraio 2024, n. 3671, ha condannato la banca per il ritardo occorso nella comunicazione alla Centrale Rischi che la posizione della società attrice non era più da considerarsi «in sofferenza», bensì «ristrutturata».

Risultava, infatti, circostanza pacifica, oltre che provata attraverso le risultanze documentali, che fino ad agosto 2002 la società era stata segnalata alla Centrale Rischi, in ordine al contratto di rapporto di conto corrente indicato con n. (omissis) e attivo presso la Banca, quale sofferente per ritardi presenti non regolarizzati. Risultava altresì, incontestato che dopo il primo versamento, la banca si era limitata a far annotare solo la riduzione dell’esposizione in ragione dell’importo del versamento, ma non comunicò la variazione da «sofferenza» in «ristrutturata», e la situazione si era protratta per i mesi successivi malgrado la diffida della società fino al versamento dell’intero importo convenuto in transazione. Solo nell’agosto 2012, dopo l’intervento di Banca d’Italia, si fece annotare la variazione come estinzione del debito.

Ad avviso dei giudici di legittimità, inoltre, la segnalazione della società alla Centrale Rischi, nell’arco temporale in cui era rimasta evidenziata, aveva prodotto quegli effetti negativi che la società aveva cercato di evitare, che poi si protraevano nel tempo e non erano limitati al termine semestrale in cui la segnalazione non era stata modificata. Ad esempio, la ditta (omissis) aveva dichiarato di essere disponibile a vendere alla società, a mezzo leasing finanziario, un automezzo richiedendo però le fideiussioni di (omissis) per complessivi euro 52.089,99; Banca (omissis) con diffida del 04/03/2002 aveva parimenti revocato i propri affidamenti alla società. Infine, Banca (omissis) aveva revocato gli affidamenti da essa concessi alla società.

Sotto tale profilo i giudici hanno evidenziato l’errore commesso dalla Corte territoriale che aveva ritenuto dovuta «non solo una somma liquidata in misura meno che simbolica (euro 1.000,00), ma anche limitata nel tempo, che era stata contenuta al solo periodo in cui la segnalazione era rimasta attiva, quasi che dopo la variazione della segnalazione i suoi effetti negativi avessero miracolosamente cessato di avere effetto». Anche al riguardo andava considerato che, da un lato, la prova del danno era stata fornita, sia mediante le varie missive delle banche e dei fornitori, che avevano determinato l'impossibilità di SMA di operare e di ottenere credito anche da altri istituti bancari.

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