Inammissibile l’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente

La Redazione
21 Marzo 2024

In accordo con la giurisprudenza di merito (non risultando intervenute al riguardo pronunce da parte della Suprema Corte di cassazione), e' inammissibile l’istanza di mediazione presso un organismo non competente territorialmente e quindi non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità.

La gravità della sanzione è già stata sostenuta, anche in dottrina, evidenziando come la finalità deflattiva dell’istituto è strettamente connessa all’accessibilità del procedimento, e quindi alla vicinanza fisica (anche in caso di collegamento telematico) al convenuto-invitato a partecipare al procedimento di mediazione.

Nel caso di specie, a) difettando l’accordo delle parti in deroga della competenza territoriale dell’organismo di mediazione; b) essendo stata eccepita dalla parte invitata l’incompetenza territoriale del mediatore nella prima difesa utile; c) essendo incontestata l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito; se ne deve dedurre che la domanda di mediazione non abbia prodotto alcun effetto.

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