Misure protettive nella composizione negoziata della crisi: requisiti per la proroga

La Redazione
21 Marzo 2024

Il Tribunale di Piacenza si pronuncia su un reclamo avverso la proroga delle misure protettive per mancata acquisizione del parere dell'Esperto e ribadisce la valutazione di merito da operare per la concessione o meno di detta proroga.

Dalla pronuncia del Tribunale piacentino possono trarsi le seguenti massime:

  1. Non è necessaria, al fine della decisione sulla proroga delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, l'instaurazione di un preventivo contraddittorio processuale con i creditori e i terzi interessati dalle misure; quindi, la domanda di proroga delle misure non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori (si veda, per un orientamento divergente, Trib. Salerno, 14 novembre 2023, est. Serretiello).
  2. Trattandosi di uno “strumento istruttorio officioso”, la mancata acquisizione del parere dell'esperto non può determinare l'illegittimità del provvedimento di proroga delle misure protettive sotto il profilo formale, impattando semmai sulla correttezza sostanziale della decisione, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento di concessione deve essere in ogni caso scrutinato alla luce dei requisiti sostanziali per la concessione della proroga.
  3. In tema di sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, nel momento in cui i creditori o altre parti contestino la perdurante strumentalità delle stesse e ne richiedano la revoca, deve essere operato un bilanciamento tra gli opposti interessi in campo, al fine di evitare una eccessiva compromissione dei diritti dei creditori tale da rendere sproporzionato il mantenimento delle misure rispetto al pregiudizio arrecato. La mancanza di un danno o di un pregiudizio per le ragioni creditorie è elemento (non sufficiente ma) sicuramente apprezzabile ai fini della decisione sul mantenimento o meno delle misure protettive (nel caso di specie, a fronte di trattative serie con una parte terza, pur se ad uno stadio preliminare, e in mancanza di un pregiudizio per i creditori, il Tribunale ha ravvisato la funzionalità delle misure protettive rispetto al fine di garantire il buon esito delle trattative).

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