“Doppio binario” penale-tributario: disposizioni (apparentemente) divergenti per l'applicazione delle sanzioni
22 Marzo 2024
Fermo restando il “doppio binario” fra giudizio penale e tributario (art. 20, d.lgs. 74/2000), il sistema per l'applicazione delle sanzioni amministrative-tributarie prevede disposizioni apparentemente fra loro divergenti: - il d.lgs. 472/1997 che prevede la responsabilità solidale tra società e autore materiale della violazione; - l'art. 7 della l. 269/2003 che, invece, prevede un'esclusiva responsabilità in capo alla persona giuridica. Tuttavia, il comma 3 del citato art. 7 contiene una clausola di compatibilità nella misura in cui dispone che si applicano le disposizioni del d.lgs. 472/1997 in quanto compatibili. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i confini dell'esclusiva riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica affermando che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7 d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, verrebbe meno la ratio giustificatrice dell'applicazione della lex specialis, diretta a sanzionare la sola società con personalità giuridica, dovendo essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito. La S.C. ha, altresì, precisato che il suddetto ragionamento non vale solo per il profilo sanzionatorio in senso stretto che, anzi, costituisce un posterius rispetto al debito tributario; è evidente, infatti, che lo schermo sociale utilizzato dall'amministratore “di fatto” nel suo esclusivo interesse giustifichi la presunzione che anche dei proventi dell'attività egli abbia tratto esclusivo beneficio. L'interpretazione delle norme di riferimento offerta dalla Corte di Cassazione incide, quindi, sull'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria che, a fronte di una violazione tributaria commessa dalla società, per individuare il soggetto responsabile (anche solidalmente) delle sanzioni è tenuta ad indagare su chi sia il soggetto che ha beneficiato delle violazioni medesime: - se esse sono state perpetrate a vantaggio della persona giuridica, quantunque l'autore materiale sia stata una persona fisica, si applica la lex specialis e le sanzioni sono irrogate esclusivamente nei confronti dell'ente; - se la violazione è stata commessa nell'esclusivo interesse dell'amministratore (legale o di fatto) - che ha, quindi, utilizzato la società come mero schermo - ritornano applicabili le norme generali con una la conseguente responsabilità solidale tra la persona giuridica e la persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione. In materia e, in particolare, sulla cd “circolazione delle prove” fra processo penale e processo tributario, è opportuno ricordare che, per effetto della recente legge-delega di riforma fiscale, lo schema di decreto che riforma le sanzioni tributarie, approvato dal Governo e in iter parlamentare, stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in quest'ultima sede, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. Sulla base di quanto sopra esposto e al fine di dare riscontro al quesito proposto, si può concludere che l'amministratore (legale o di fatto) o co-amministratore della società - a cui è stato attribuito il ruolo di “cartiera” e compartecipe della frode Iva nel giudizio penale - può legittimamente essere destinatario dell'atto di contestazione delle sanzioni tributarie in virtù della disciplina generale del sistema sanzionatorio qualora, però, venga provato dall'A.F. che dalle operazioni fraudolente egli abbia tratto vantaggi economici personali e che, quindi, la società non era la diretta beneficiaria del profitto dei propri reati fiscali. |