Affidamenti bancari nella composizione negoziata

22 Marzo 2024

L’art. 16, comma 5, CCII prevede che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. ci si chiede a quali rapporti contrattuali faccia riferimento la norma.

A quali rapporti contrattuali fa riferimento l'art. 16, comma 5, CCII laddove parla di “affidamenti bancari”?

Il comma 5 dell'all'art. 16 del CCII prevede che l'accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. Si tratta di una misura di carattere protettivo nei confronti dell'imprenditore che opera in modo automatico, senza che sia necessaria una specifica richiesta, che ha la finalità di evitare che la continuità aziendale sia compromessa dall'eventuale iniziativa degli istituti di credito volta a sospendere o revocare i fidi concessi.  Vale la pena di ricordare che l'imprenditore può accedere alla composizione negoziata nel caso in cui si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza ma risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa preferibilmente attraverso la continuità dell'attività. Se il creditore bancario, al fine di tutelare la sua posizione di credito, revocasse o sospendesse gli affidamenti bancari in corso, potrebbe esservi una ricaduta in termini negativi sulla continuità aziendale e quindi sulle chances di risanamento dell'impresa.

Considerata la finalità della norma, si è del parere che rientrino nella definizione di affidamento bancario ovvero di fido bancario in generale, tutte le concessioni di credito della banca alla base delle quali vi sia una procedura di affidamento indipendentemente dallo strumento adottato, sia esso apertura di credito, mutuo, anticipazione di fatture o ricevute bancarie, ecc... Vista l'esigenza di non compromettere la continuità aziendale, sembra logico non operare distinzioni tra le diverse forme tecniche di affidamento o distinguere tra crediti autoliquidanti, affidamenti per cassa o crediti di firma.

La protezione concessa all'imprenditore subisce peraltro la limitazione a tutela del credito bancario introdotta dal d.lgs. n. 83/2022, avendo in ogni caso la banca la facoltà di ottenere la sospensione o la revoca degli affidamenti se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale che la Banca d'Italia opera nei confronti degli enti creditizi. In tal caso la Banca è tenuta a comunicare all'imprenditore le ragioni della decisione assunta.