Ricorso di gruppo ex art. 44 CCII e successiva ammissione di una delle società all’amministrazione straordinaria

La Redazione
22 Marzo 2024

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il ricorso unitario ex art. 44 CCII improcedibile nei confronti della società ammessa all’amministrazione straordinaria e inammissibile nei confronti delle società residue in quanto non più costituenti un gruppo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h), CCII.

Qualora in presenza di un gruppo di imprese che abbia avanzato domanda prenotativa ex art 44 CCII una di esse sia stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria (ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, come modificato dal d.l. n. 4/2024) occorre verificare, al fine di dar seguito alla domanda prenotativa, se per le imprese residue persista la qualifica di gruppo autonomo, a mente dell'art. 2, comma 1, lett. h), CCII.

Questo, in sintesi, il principio applicato dal Tribunale di Milano che ha dichiarato il ricorso di gruppo in relazione alle società residue manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett.a), CCII, in quanto finalizzato ad una soluzione unitaria per un gruppo che le stesse ricorrenti ammettevano essersi sfaldato.

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