Esecuzione forzata, caducazione del titolo e rimborso c.d. forfettario delle spese generali

La Redazione
25 Marzo 2024

Nella sentenza n. 6902 del 14 marzo 2024, la Corte di cassazione ha esaminato il tema della rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Nella fattispecie esaminata il ricorrente contestava, come unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento da parte della Corte d'appello del rimborso delle spese generali, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che prevede, al contrario, che il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, a prescindere da una esplicita menzione in sentenza.

In via preliminare, la controricorrente chiedeva tuttavia di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e comunque la carenza di interesse ad agire del ricorrente, atteso che la sentenza di primo grado pronunciata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata travolta dalla sentenza resa dalla Corte di appello di Roma n. 8018/2019, e che tale pronuncia era ormai divenuta definitiva per essere stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello.

In accoglimento del ricorso, i giudici di legittimità evidenziano che il tema della rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite, è stata affrontato e composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25478/2021, con cui è stato enunciato il principio di diritto, secondo cui «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione».

Facendo applicazione di tali principi, la Corte dichiara così la cessazione della materia della materia del contendere, essendo indubbia la ricorrenza della caducazione in separata sede del titolo esecutivo giudiziale provvisorio posto a base del precetto oggetto dell'opposizione definita con la sentenza gravata. Evidenzia, tuttavia, come vada al contempo valutato, ai fini della soccombenza virtuale, se fosse o meno fondato il motivo di opposizione con cui la odierna controricorrente ha dedotto l'erronea applicazione, sulla somma capitale portata dal decreto ingiuntivo, di I.V.A., C.P.A. e di spese generali.

A riguardo i giudici sottolineano come anche sotto tale profilo, l'opposizione sarebbe stata sicuramente infondata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello. Secondo il consolidato orientamento della Corte, infatti, il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140/2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. civ., sez. I, n. 13693/2018; Cass. civ. , sez. II, n. 9385/2019; Cass. civ., sez. VI, n. 1421/2021).

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