La responsabilità dell’amministratore e il pregiudizio patrimoniale per i creditori

La Redazione
25 Marzo 2024

Il Tribunale di Napoli fornisce chiarimenti in merito ai presupposti per la responsabilità dell'amministratore, ex art. 2476, comma 6, c.c., per atti di mala gestio.

I presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., sono: l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi. La responsabilità risarcitoria dell'amministratore va riconnessa non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma solo a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore in forza della carica rivestita, risultino, altresì, foriere di danni per il patrimonio sociale.