Traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero: la parola alle Sezioni Unite
25 Marzo 2024
La sezione seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all'estero e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integra un requisito di validità dell'atto. In proposito, la sezione ha evidenziato che, nel caso di assenza di traduzione della procura o dell'attività certificativa, occorre stabilire: - se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; - se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per la traduzione dell'atto e se tale potere-dovere possa essere esercitato anche nel giudizio di cassazione; - se possa o debba lo stesso giudice disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto. In argomento si veda, su questo portale, il contrasto esistente nella nuova rubrica "Contrasti in Cassazione" (clicca qui). |