Nel calcolo delle distanze tra edifici rilevano anche i balconi
26 Marzo 2024
Il proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un Condominio chiedeva al Tribunale la condanna di una società di costruzioni al ripristino dei luoghi dopo aver edificato un complesso edilizio in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dell'approvato progetto. Secondo la società, le due costruzioni non potevano considerarsi frontiste e confinanti a causa della sussistenza di un manufatto interposto. Il Tribunale rigettava infatti la domanda, decisione confermata poi anche in sede di appello. Il soccombente ha dunque proposto ricorso in Cassazione e il ricorso è stato accolto. Con sentenza in commento infatti, la S.C. ricorda che l'art. 10 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di 10 metri, indicando così una caratteristica del fabbricato, «nel senso che quando questo presenta una facciata munita di finestre, il vicino non può costruire a meno di dieci metri da essa. Conseguentemente, ciascun condomino e non i soli proprietari degli appartamenti con vedute site lungo la facciata interessata, è legittimato a esperire l'azione per fare valere il rispetto, da parte del vicino, della detta distanza, in quanto tale azione è posta a tutela dell'intero edificio». Inoltre occorre ribadire che «sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. civ. 10 gennaio 2019, n. 473)». In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello. (Fonte: dirittoegiustizia.it) |