Quando il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada diventa titolo esecutivo?

27 Aprile 2023

Il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall’immediata contestazione.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene all’individuazione delle condizioni in base alle quali il verbale di constatazione di un’infrazione al codice della strada possa divenire esecutivo in relazione all’esito del procedimento di opposizione innanzi al Prefetto.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 2023, n. 29738

Il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall’immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo.

Il contrasto

Quando il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada diventa titolo esecutivo?

La pronuncia della Corte n. 29738/2023 si pone in contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione dell’individuazione delle modalità di formazione del titolo esecutivo per il verbale di accertamento di infrazioni inerenti al Codice della strada.

Secondo la citata sentenza, il terzo comma dell’art. 203 del codice della strada prevede che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso da parte del trasgressore e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della l. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Ne consegue che è priva di fondamento la tesi secondo la quale il verbale, una volta proposto ricorso al prefetto, non possa mai acquisire efficacia di titolo esecutivo. Ciò in quanto è testualmente previsto che, decorsi i sessanta giorni dalla notifica o dall’immediata contestazione, il verbale già costituisce titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 203 del codice della strada, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della l. n. 689/1981, per l’importo sopra indicato pari alla metà del massimo della sanzione, avendo perso il trasgressore la possibilità del pagamento in misura ridotta.

Dunque, non sarebbe corretto che il Prefetto debba in ogni caso emanare un’ordinanza-ingiunzione al fine di attribuire esecutività al procedimento sanzionatorio, giacché tale ipotesi ricorrerebbe nell’ipotesi in cui venga ravvisata la tardività del ricorso, ma non nelle altre ipotesi in cui, per espresso dettato di legge, il verbale di infrazione acquisisce esso stesso natura di titolo esecutivo.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dall’ordinanza n. 24702/2020, secondo cui la proposizione innanzi al Prefetto dell’opposizione avverso il verbale di contestazione di un’infrazione al Codice della strada, introduce un procedimento amministrativo che, al pari di ogni altro, deve concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Da tanto che, sia che l’opposizione venga giudicata irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il Prefetto deve in ogni caso emettere un’ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 nell’ipotesi in cui il trasgressore ne contesti a qualsiasi titolo la legittimità.

La dottrina

In generale sull’argomento, si veda:

Piccioni, Codice della Strada, Milano, 3/2022, 11 e ss.

Carrato, L’opposizione alle sanzioni amministrative, Torino, 2/2020, 101 e ss.

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