Lavoratore part-time e progressioni di carriera: la riduzione del punteggio attribuito per l’anzianità di servizio configura una discriminazione secondo la normativa UE?

Teresa Zappia
26 Marzo 2024

Il riproporzionamento del punteggio basato sul rapporto tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro deve avere un fondamento razionale affinché possa essere esclusa una discriminazione in danno del lavoratore part-time.

Nell'ambito di una procedura di progressione di carriera, al momento della determinazione del punteggio dei lavoratori, è stato ridotto il punteggio attribuito per l'anzianità di servizio a coloro la cui prestazione è svolta in esecuzione di un contratto di lavoro part-time. Può tale determinazione del punteggio configurare una discriminazione contraria alla normativa eurounitaria o ciò può ritenersi giustificato da quanto previsto dall'art. 4 D.lgs. n. 61/2000?

Nella determinazione del punteggio per l'anzianità di servizio non potrebbe incidere lo svolgimento a tempo parziale dell'attività lavorativa. La ridotta valutazione di tale tipo di lavoro nel computo dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini della progressione economica, non potrebbe essere giustificata richiamando quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 61/2000, in base al quale il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Tale disposizione normativa, infatti, riguarda soltanto la retribuzione, che ovviamente non può essere uguale a quella del lavoratore a tempo pieno.

Nel caso di specie viene in rilievo la valutazione del servizio pregresso al fine del giudizio sul merito comparativo per attribuire una progressione economica, sicché l'obiettivo di apprezzare in misura puntuale l'esperienza di servizio non potrebbe condurre ad affermare la sussistenza di un nesso ineludibile tra la durata dell'attività lavorativa e l'acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze. Invero, sebbene l'anzianità vada di pari passo con l'esperienza, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, tenuto anche conto della natura della prestazione resa dal lavoratore.

Pertanto, non potrebbe esserci alcun automatismo tra riduzione dell'orario di lavoro (part-time) e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni di carriera, occorrendo invece verificare se, in base alle circostanze del caso specifico (ad es. tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, etc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale. Diversamente tale modalità di calcolo potrebbe rappresentare una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale. Si precisa, infine, che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che determinano la razionalità, nel singolo contesto, del riproporzionamento del punteggio grava in capo al datore.