Licenziamento disciplinare: il principio di immutabilità della contestazione non è violato per la sola modifica dell’elemento soggettivo della fattispecie illecita

Teresa Zappia
26 Marzo 2024

Affinché possa essere accertata la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, la diversità della qualificazione della fattispecie deve dipendere dalla considerazione di circostanze ulteriori e diverse da quelle precedentemente contestate.

Viola il principio di immutabilità della contestazione disciplinare il datore che, nell'irrogare la sanzione espulsiva, qualifichi il fatto diversamente sotto il profilo soggettivo senza, però, aggiungere circostanze diverse da quelle già contestate?

In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa del lavoratore. Deve escludersi, invece, la configurabilità di una violazione del prefato principio nel caso in cui il datore abbia operato un diverso apprezzamento o una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi, che qui rileva, di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare.

Il fatto contestato, pertanto, ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, considerato che, in tal caso, non si verifica una effettiva modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto rispetto al quale il dipendente ha avuto la possibilità di opporre le proprie difese. Diversamente, si avrebbe una violazione del principio dell'immutabilità della contestazione qualora, a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare, il datore richiami circostanze nuove (rispetto a quelle in precedenza contestate) ed incidenti sulla diversa valutazione dell'infrazione (anche con potenziale diversa tipizzazione nel codice disciplinare). Solo in quest'ultima ipotesi, infatti, potrebbe ritenersi inciso il diritto di difesa del lavoratore.