Danno da volo cancellato: la Corte di Giustizia UE chiarisce i diritti dei passeggeri

La Redazione
26 Marzo 2024

In caso di cancellazione di un volo, si ritiene che il  passeggero abbia accettato il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio qualora, compilando un modulo sul sito Internet del vettore aereo, abbia nel contempo rinunciato al rimborso del biglietto sotto forma di una somma di denaro.

L'art. 7, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento CEE n. 295/91, in combinato disposto con l'art. 8, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e alla luce del considerando 20 dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che: in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio «accordo firmato» per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito Internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il suddetto vettore aereo abbia fornito, in modo leale, a detto passeggero, un'informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a sua disposizione.

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