Trattamento illecito di dati personali: Europol e Stato membro responsabili in solido

La Redazione
20 Marzo 2024

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che l’art. 50, paragrafo 1, del regolamento 2016/794 istituisce un regime di responsabilità solidale di Europol e dello Stato membro interessato in caso di trattamento illecito di dati. 

Il diritto dell’Unione istituisce un regime di responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro nel quale si è prodotto il danno a seguito di un trattamento illecito di dati verificatosi nell’ambito di una cooperazione tra essi. In una prima fase, la responsabilità in solido di Europol o dello Stato membro interessato può essere chiamata in causa, rispettivamente, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea o dinanzi al giudice nazionale competente. Eventualmente, una seconda fase può svolgersi davanti al consiglio di amministrazione di Europol al fine di stabilire la «responsabilità finale» di Europol e/o dello Stato membro interessato per il risarcimento corrisposto alla persona fisica lesa.

Per far sorgere tale responsabilità solidale nell’ambito della prima fase, la persona fisica interessata deve soltanto dimostrare che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha causato un danno. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non è necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale di queste due entità detto trattamento illecito è imputabile. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale su tale punto.

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