Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): il controllo sulla “mera ritualità” della proposta

La Redazione
26 Marzo 2024

Il Tribunale si pronuncia in tema di controllo giudiziale sulla “mera ritualità” della proposta di PRO, controllo che deve riguardare la sussistenza delle condizioni di accessibilità e la conformità al modello legale della proposta, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale della stessa.

Nell'ambito di un procedimento ex art. 64-bis CCII, in sede di valutazione della domanda di ammissione alla procedura, il Tribunale di Monza ha svolto le considerazioni che seguono.

Nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, la libera distribuzione del valore della continuità e/o liquidazione condizionata al voto unanime delle classi rende da un lato obbligatoria la classazione e dall'altro fondamentale, per evitare alterazioni e/o abusi dello strumento, il controllo, espressamente riservato al Tribunale ex art. 64-bis, comma 4, lett. a), sulla corretta formazione delle stesse “secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei”, oltre che sulla “mera ritualità della proposta”.

Tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni (tale principio è stato affermato, seppur in relazione al vaglio di “ritualità” della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 3, CCII, da Trib. Milano, 17 aprile 2023 e confermato da C. Appello Milano, 13 luglio 2023).

Presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l'individuazione degli elementi caratterizzanti il “tipo legale” corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto; ne consegue che in relazione al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione gli elementi identificanti la fattispecie, pur in mancanza di regole cogenti la distribuzione, sono:

a) la previsione di pagamento integrale dei dipendenti in denaro ed entro trenta giorni dall'omologazione;

b) la suddivisione del ceto creditorio in classi;

c) la predisposizione di un piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

d) la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

Il vaglio della coerenza delle attestazioni contenute nella relazione non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista, bensì la verifica formale della completezza delle produzioni richieste dall'art. 64-bis CCII, dovendosi ritenere tamquam non esset la relazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica.