Actio negatoria servitutis e proponibilità, dopo la prima udienza, della domanda di usucapione

La Redazione
27 Marzo 2024

La sezione seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una questione ritenuta di massima di particolare importanza.

In particolare, le Sezioni Unite dovranno valutare se, proposta una domanda di negatoria servitutis, possa essere proposta, in conseguenza delle difese del convenuto, nelle prime memorie e dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, precedente l'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022), una domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione.

Secondo il Collegio la questione rende opportuno un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, perché l'interpretazione dell'art. 183 c.p.c. involge uno dei valori di funzionalità del processo, atteso che «sulla irragionevole durata di un processo non incide (sol)tanto ciò che rileva all'interno di quel processo quanto il numero complessivo dei processi contemporaneamente pendenti che ne condiziona la gestione» (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310).

Sebbene, infatti, l'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022, al comma 12, lett. i) e al comma 13 lett. b) abbia innovato la fase introduttiva del giudizio e la struttura e la funzione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., rimodulando la formazione del thema decidendum e del thema probandum, la questione potrebbe conservare l'attualità della sua utilità pratica, perché sia l'art. 171-ter c.p.c. che l'art. 183 c.p.c. nella sua nuova formulazione, ex art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. n. 197/2022, si applicano ai procedimenti instaurati soltanto successivamente alla data del 28 febbraio 2023.

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