I rinvii pregiudiziali nel processo del lavoro

27 Marzo 2024

L'affermata natura giuridica e non fattuale delle questioni interpretative concernenti i contratti e accordi collettivi comporta l'esperibilità, anche con riferimento a tali questioni, del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., destinato a soppiantare, in virtù della maggiore semplificazione procedurale, l'accertamento pregiudiziale.

L'accertamento pregiudiziale dell'efficacia dei contratti collettivi

Sino all'introduzione della norma, di generalizzata applicazione, di cui all'art. 363-bis c.p.c., l'unico strumento, tipico del processo del lavoro, utile a sollecitare l'intervento nomofilattico pregiudiziale della Cassazione, era costituito dal binomio di norme ex artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165/2001, avente complemento processuale nella disposizione di cui all'art. 146-bis disp. att. c.p.c., regolanti il meccanismo di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro privato o pubblico, per il tramite di una sentenza non definitiva, passibile di ricorso immediato per cassazione.

La ratio del procedimento è rinvenibile nell'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle clausole contrattuali, prevenendo il rischio della polverizzazione ermeneutica, al contempo agevolando, attraverso l'esercizio della funzione nomofilattica, l'attuazione del principio, a rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo (Cass. civ., sez. lav. 11 marzo 2008, n. 6429).

Presupposti indefettibili per l'attivazione del meccanismo risultano, a monte, l'esistenza di una questione ermeneutica di una clausola di un contratto collettivo nazionale o sottoscritto dall'ARAN e, sotto il profilo processuale, l'opzione di deciderla in via pregiudiziale.

Conseguentemente, se la pronuncia sia intervenuta sul merito della controversia, la relativa sentenza, che esorbita il modello segnato dall'art. 420-bis c.p.c., non è passibile di ricorso immediato in cassazione, dovendo essere impugnata, per le vie ordinarie, in appello (Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2011, n. 3602).

Sia l'art. 64 d.lgs. cit., che l'art. 420-bis c.p.c. prevedono, quale termine per la proposizione del ricorso, sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, da ritenersi perentorio, con conseguente decadenza dall'impugnazione, in caso di inosservanza dello stesso, e consolidamento della statuizione del giudice di prime cure. 

Diversamente da quanto accade nei casi ordinari, la Corte non è vincolata dall'opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, pur se congruamente e logicamente motivata, potendo autonomamente pervenire, anche tramite la libera ricerca all'interno del contratto collettivo di clausole ritenute utili all'interpretazione, ad una diversa decisione, ciò sia in ordina alla validità ed efficacia del contratto, sia in relazione a una diversa valutazione del suo contenuto precettivo (Cass., sez. lav., 06 ottobre 2008, n. 24654).

La proposizione del ricorso produce la sospensione di diritto del processo a quo.

Non appare chiaro il meccanismo di riattivazione del procedimento sospeso atteso che, secondo la Cassazione (Cass., sez. lav., 28 marzo 2018, n. 7696), trova applicazione la disciplina dell'art. 297 c.p.c., con conseguente onere di riassumere il processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Suprema Corte che decide sulla questione pregiudiziale, mentre, ai sensi del 4° comma art. 64 d.lgs. cit., norma applicabile ai giudizi exart. 420-bis c.p.c., per effetto dell'art. 146-bis disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa va fatta, da ciascuna delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione.

La pronuncia di accoglimento della Corte avrà effetti vincolanti nel giudizio a quo, con riferimento al principio di diritto enunciato. Per quanto riguarda i giudizi di merito diversi da quello nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata in Cassazione, eventualmente medio tempore sospesi ai sensi del comma 6 art. 64 d.lgs. cit., la pronuncia recherà un «vincolo procedurale» (Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075) nel senso che, ove le corti di merito non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, dovranno provvedere, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c., in modo da consentire alle parti ricorso immediato e la verifica, ad opera del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita.

Nel caso di rigetto del ricorso immediato, la controversia, opportunamente riassunta, potrà essere decisa nel merito, conformandosi al principio interpretativo enucleato in seno alla sentenza non definitiva oggetto di ricorso.

In caso di estinzione del processo, eventualmente a causa dell'omessa tempestiva riassunzione, «la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti», producendo il vincolo giuridico nell'eventuale nuovo giudizio, incardinato tra le medesime parti del giudizio estinto, ed il vincolo procedurale, appena illustrato, negli ulteriori giudizi.

Il rinvio pregiudiziale interpretativo

Una delle principali novità della riforma ex d.lgs. n. 149/2022 è rappresentata dal rinvio pregiudiziale interpretativo, codificato all'art. 363-bis c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti, anche già pendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le condizioni che, secondo la previsione dell'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., devono concorrere affinché il «giudice di merito» possa adire immediatamente la Corte in sede di rinvio pregiudiziale, sono: 1) la rilevanza della questione giuridica, ovvero l'attitudine della medesima alla definizione, anche parziale, del giudizio; 2) la novità della stessa, ovvero la circostanza che non sia stata già risolta dalla Corte di cassazione; 3) la complessità interpretativa; 4) la serialità o pluralità dei giudizi nei quali la questione è suscettibile di emergere.

Innanzitutto, quanto all'indicazione del giudice a quo, l'ampiezza della previsione («giudice di merito») depone della direzione dell'esperibilità del rinvio in primo o in grado d'appello, ad opera di organi giurisdizionali togati o onorari, ordinari o speciali, indipendentemente dal rito in concreto applicato, dall'attitudine della pronuncia conclusiva ad assumere efficacia di cosa giudicata, e dalla circostanza che, nel successivo sviluppo del processo, vi sia la possibilità di investitura del giudice di legittimità.

In merito ai presupposti oggettivi, occorre, in primis, che la questione suscettibile di rinvio pregiudiziale sia esclusivamente di diritto, e non di fatto o mista.

La rilevanza della questione rimanda intuitivamente al giudizio tipico di rimessione alla Corte costituzionale: non possono essere devolute alla cognizione interpretativa della Corte le questioni meramente teoriche, quelle ictu oculi implausibili, o del tutto estranee al perimetro decisionale del giudizio de quo, anche in termini di attitudine alla risoluzione di una specifica questione devoluta al remittente, indipendentemente dalla sua inerenza all'aspetto processuale o di merito, ed alla natura preliminare o pregiudiziale della stessa.

La novità della questione implica l'inesistenza di una pregressa enunciazione di principio ad opera della Corte sulla stessa, ovvero, nel caso in cui sia già stata affrontata, la permanenza sulla medesima di un contrasto giurisprudenziale di legittimità.

Il requisito delle gravi difficoltà interpretative riveste una portata deflattiva nei confronti di un'attività di rimessione che non sia confortata dall'intrinseca complessità della questione, tale da giustificare l'intervento immediato dell'organo nomofilattico. Il banco di prova della laboriosità della questione è rappresentato dall'onere di specifica motivazione, in capo al giudice remittente, in ordine alle diverse soluzioni ermeneutiche possibili, sì da evitare, sotto il profilo controfattuale, di disporre il rinvio su questioni che, sotto il profilo interpretativo, risultano essere tendenzialmente univoche.

L'attitudine della questione giuridica a «porsi in numerosi giudizi» rende manifesta la necessità che la stessa abbia elevato valore nomofilattico, e ricorre non soltanto nei casi di comprovata serialità del contenzioso di provenienza, ma anche quando, sulla base di valutazioni prognostiche fondate su elementi di fatto, di cui il giudice remittente deve dare espressamente conto, essa possa presentarsi in una pluralità di controversie.

La rimessione ha luogo attraverso un provvedimento di natura ordinatoria del provvedimento di rimessione, adottato nel contraddittorio delle parti, e può avvenire in qualunque stato e grado del procedimento, eventualmente anche successivamente all'esperimento di attività istruttoria o in sede di discussione finale, producendo la sospensione ope legis del procedimento, dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, da trasmettersi senza indugio alla Corte, fatto salvo il compimento «degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale».

Trattasi di fattispecie di sospensione impropria, comune alle ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Consulta o alla Corte di Giustizia, insuscettibile di impugnazione a mezzo di regolamento di competenza.

La pronuncia che definisce la questione e contiene l'enunciazione del principio di diritto, al pari del decreto di inammissibilità pronunciato dal primo presidente, deve essere comunicata alle parti e determina la riattivazione del procedimento a quo.

Non vi è uniformità di vedute in ordine alla natura automatica o meno della prosecuzione del giudizio di merito, trattandosi di ipotesi di sospensione impropria che, secondo taluni, richiede un rituale atto di riassunzione, sulla scorta dell'art. 297 c.p.c.. La specifica previsione, al 5° comma, della restituzione degli atti al giudice de quo, in una con le esigenze di celerità che informano il procedimento, inducono a ritenere preferibile l'assunto della natura automatica e ufficiosa della prosecuzione del processo.

L'ultimo comma dell'art. 363-bis c.p.c. prevede che il principio di diritto, enunciato dalla Corte, abbia effetti vincolanti nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione, in piena analogia con quanto ha luogo nel giudizio di rinvio.

Gli effetti vincolanti permangono, secondo quanto previsto dall'ultimo alinea, anche nel caso in cui il processo si estingua, e venga riproposto tra le medesime parti del processo originario, a condizione che vi sia identità di domande. Il principio enunciato in occasione di un rinvio pregiudiziale disposto in primo grado espleta efficacia vincolante per il giudice d'appello successivamente adito.

L'esistenza di un vincolo sul caso concreto denota come il ruolo svolto dalla Corte nell'istituto in esame non possa considerarsi di pura nomofilachia, essendo viceversa traduzione di un potere giurisdizionale sulla lite pendente, riguardando la concorrente funzione interpretativa le ulteriori liti nelle quali l'identica questione giuridica è destinata a presentarsi.

Il rinvio pregiudiziale interpretativo di contratti e accordi collettivi

Evidente, ed empiricamente confermato dalle prime applicazioni dell'istituto, appare il rilievo dell'istituto ex art. 363-bis c.p.c. in ambito laburistico.

Il terreno elettivo del rinvio pregiudiziale interpretativo risulta, difatti, essere quello delle controversie seriali, nelle quali l'enunciazione immediata del principio di diritto concorre a impedire la formazione di un consistente contenzioso, che sovente transita per i gradi superiori di giudizio, nell'attesa dell'enunciazione di un principio interpretativo, ad opera della Cassazione, investita della questione per le ordinarie vie del ricorso di legittimità.

È noto che la materia del lavoro si presti alla serialità del contenzioso, in ragione della tendenziale plurisoggettività delle controversie, normalmente originanti dall'esistenza di plurimi rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, con fisiologica ripetizione delle condizioni fattuali e giuridiche dalle quali origina il conflitto incline alla proiezione giurisdizionale.

Una fondamentale utilizzazione dello strumento si è registrata nel massivo contenzioso della cd Carta docenti, ovvero del bonus annuale, da utilizzare in spese destinate alla formazione, previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, appannaggio dei soli docenti di ruolo, dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'art. 363-bis c.p.c. concorre, dunque, a completare la forma embrionale di rinvio pregiudiziale interpretativo, già prevista dagli artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165/2001, limitata alle questioni ermeneutiche concernenti i contratti e accordi collettivi, di diritto privato o pubblico, ampliandone lo spettro applicativo e semplificando la procedura.

Occorre, sul punto, domandarsi se, nell'ambito di un giudizio di lavoro, ricorrendo le ulteriori condizioni oggettive contemplate dalla norma in commento, sia consentito sottoporre alla Corte una questione interpretativa di contratti e accordi collettivi utilizzando lo strumento del rinvio ex art. 363-bis c.p.c. in luogo del tradizionale mezzo della sentenza non definitiva ai sensi degli artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165/2001.

L'aspetto nevralgico è rappresentato dalla riconducibilità della questione ermeneutica, concernente la tipologia di contratti e accordi collettivi, previsti da tali norme, alle quaestiones facti ovvero alle quaestiones iuris posto che, ricorrendo tale ultima evenienza, dovrebbe concepirsi la possibilità del giudice di merito di avvalersi, alternativamente, del procedimento previsto dal combinato di norme speciali o dello strumento di cui all'art. 363-bis c.p.c.. 

Non può, sul punto, obliterarsi la posizione della Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2014, n. 6335) la quale, valorizzando il trittico di norme che disciplina la devoluzione, al giudice di legittimità, delle questioni concernenti i contratti collettivi, sotto il profilo dell'interpretazione, violazione o falsa applicazione, ha individuato un processo di affrancazione del contratto collettivo dallo schema tipico del negozio giuridico, parificando le doglianze, relative alla violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi, all'errore di diritto.

Se ciò è vero, la questione interpretativa di contratti e accordi collettivi non può che essere qualificata alla stregua di quaestio iuris, con l'ulteriore conseguenza che il giudice del lavoro potrà optare, presentandosi una questione con le caratteristiche previste, per il rinvio immediato ex art. 363-bis c.p.c. ovvero per la pronuncia di sentenza non definitiva, nella quale dia soluzione alla questione, passibile di ricorso in via immediata in Cassazione.

In conclusione

Il potenziale concorso tra i due istituti, con riferimento alle questioni ermeneutiche concernenti i contratti e accordi collettivi impone di profilare, in via comparativa, i tratti procedurali essenziali, anche al fine di comprendere se, alla luce della natura delle questioni, lo strumento, già scarsamente applicato, dell'accertamento pregiudiziale, sia destinato di fatto a soccombere, a seguito dell'introduzione dell'art. 363-bis c.p.c..

L'attivazione del potere nomofilattico della Corte, nel caso degli artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165/2001 è subordinata ad un meccanismo complesso ed eventuale, articolato nella pronuncia di una sentenza non definitiva, nella quale si risolva una questione preliminare, avente ad oggetto una clausola contrattuale in applicazione, «di contenuto oscuro», o che si presti «a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia» (Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2007, n. 5230) e nella successiva impugnazione diretta in Cassazione ad opera di una o più parti del processo.

Il percorso segnato dall'art. 363-bis c.p.c. risulta, viceversa, maggiormente semplificato, non tanto per la natura ordinatoria del provvedimento di rimessione, che sarà ampiamente motivato e seguirà la discussione delle parti, quanto per l'eliminazione del necessario tramite dell'impugnazione, risultando la rimessione demandata in via esclusiva al giudice, eventualmente su sollecitazione delle parti.

La semplificazione procedimentale appare ancora più evidente nel caso in cui la questione interpretativa concerna un accordo collettivo di diritto pubblico, risultando il meccanismo di cui all'art. 64 d.lgs. n. 165/2001 articolato in una prima fase, di natura negoziale, ed in un'ulteriore fase, di stampo negoziale, prevedente la pronuncia di sentenza non definitiva e l'eventuale ricorso per cassazione.

L'effetto sospensivo automatico, contemplato dall'art. 363-bis c.p.c. è, per altro, temperato dalla possibilità di compiere, in pendenza di sospensione, atti urgenti e «attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale».

Parzialmente divergenti appaiono gli effetti della pronuncia della Corte. Se, da un lato, in ambedue i casi la pronuncia espleta effetti vincolanti sui procedimenti d'origine, la sentenza resa all'esito del procedimento di accertamento espleterà, nei confronti di altri procedimenti, il vincolo procedurale di cui si è detto, mentre quella resa all'esito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. avrà effetti di mero orientamento ermeneutico. È ben vero che tale aspetto differenziale, attivandosi il meccanismo di rimessione alla Corte a seguito di determinazione del giudice di merito a quo, non può in alcun modo condizionare la scelta dello strumento.  

Deve, dunque, alla luce della maggiore semplificazione procedimentale e dell'analogia di effetti, ritenersi che il nuovo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sia destinato nella prassi a soppiantare, relativamente alle questioni interpretative di accordi e contratti collettivi, rientranti nel novero delle quaestiones iuris, l'istituto previsto dagli artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165/2001.

Riferimenti

Sull'accertamento pregiudiziale di contratti e accordi collettivi, v. P. Curzio, Il giudizio di Cassazione, in AA.VV., Processo del lavoro, Giuffrè, 2017, 267 e ss..

Sul rinvio pregiudiziale interpretativo, v. F. De Stefano, Le modifiche al giudizio di legittimità, in AA.VV., Commentario sistematico al nuovo processo civile, Giuffrè, 2022, 268 e ss.; R. Tiscini, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell'art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica, in Giust. civ., 2, 1° febbraio 2023, 343 e ss., P. Farina, Il giudizio di Cassazione dopo il d.lgs. n. 149 del 2022, in Giust. civ., 2, 1° febbraio 2023, 406 e ss.

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