Abusiva concessione di credito: l’analisi del giudice sulla valutazione del merito creditizio

27 Marzo 2024

La Cassazione torna ad occuparsi dell'abusiva concessione di credito, concentrandosi in particolare sui presupposti per poter qualificare come abusiva l'erogazione di credito da parte della Banca, e sulla legittimazione ad agire del curatore fallimentare della società.

Massima

In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l. fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l. fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.

L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale).

Il caso

Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte si origina da una controversia sorta a seguito della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall. del fallimento di una S.r.l. (di seguito la “Società”), formulata da parte di un istituto di credito (di seguito la “Banca”) per il proprio credito vantato nei confronti della Società, a seguito di un'apertura di credito. La Società aveva, infatti, stipulato con il Comune una convenzione per la realizzazione della nuova sede della Questura e della caserma della Polizia ed il Comune si era impegnato a rilasciare alla Società le concessioni edilizie necessarie per la realizzazione di un centro direzionale-commerciale e residenziale su di un'area proprietà della Società. La Banca aveva quindi concesso un'apertura di credito alla Società al fine di finanziare la realizzazione dell'opera, garantita da ipoteca volontaria iscritta sulla porzione di terreno.

Il Comune, tuttavia, non rilasciava le concessioni edilizie e la Società rimaneva esposta verso la Banca per oltre 24 milioni e mezzo di euro (oltre interessi), con riferimento ai quali la Banca chiedeva, quindi, di essere ammessa al passivo della Società, nel frattempo dichiarata fallita, con prelazione ipotecaria. Il Curatore fallimentare si era riservato di agire per far valere la responsabilità della Banca, in concorso con gli amministratori e i sindaci, ed ottenere il risarcimento dei danni, di ammontare superiore all'importo del credito per il quale era stata presentata istanza di ammissione al passivo, eccependo in compensazione tale credito rispetto al credito asseritamente vantato dalla banca.

Il giudice delegato in prima battuta ed il Tribunale in sede di opposizione negavano l'ammissione del credito della Banca al passivo, ritenendo che la Banca avesse concesso il credito a fronte di un esiguo capitale sociale e di una modesta consistenza del complesso immobiliare sul quale era stata iscritta ipoteca, nonché in un momento in cui la Società era già in stato di insolvenza, concorrendo la Banca con gli amministratori ed i sindaci all'aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario della Società.

Il Tribunale quantificava il danno cagionato dalla Banca quanto meno nell'importo corrispondente all'ammontare dell'esposizione debitoria della Società nei confronti dell'istituto di credito.

La Corte di Cassazione adita, ritenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato la propria decisione, ovvero non aveva effettuato un'approfondita disamina logico/giuridica degli elementi posti alla base della sua decisione circa il carattere abusivo della condotta della Banca, ha ritenuto sussistente il vizio di “motivazione apparente” nella pronuncia del Tribunale, precisando che il carattere abusivo dell'apertura di credito deve essere valutato sulla base sia dell'eventuale stato di crisi in cui versava la Società, sia in dipendenza dell'eventuale palesarsi – sulla scorta di una valutazione ex ante, già alla data della concessione del finanziamento – dell'insussistenza di concrete prospettive di superamento della crisi.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

Il primo profilo di cui si occupano i giudici di legittimità riguarda la censura circa la legittimazione attiva del Curatore fallimentare a chiedere, in via di eccezione di compensazione, il risarcimento dei danni subiti dalla Società a causa della abusiva concessione del credito. La censura viene respinta in quanto la Suprema Corte, richiamando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che il Curatore fallimentare avesse azionato il danno al patrimonio sociale subito dalla Società dall'illecita concessione dell'apertura di credito, danno per il ristoro del quale sussiste pacificamente la legittimazione del Curatore. Egli, infatti, agisce nella qualità di gestore del patrimonio del fallito ex art. 31 l.fall. ed è conseguentemente abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. un diritto dell'imprenditore già radicato nel patrimonio dell'imprenditore finanziato, poi dichiarato fallito. La S.C. non manca di precisare che tale legittimazione non sussisterebbe, invece, nel diverso caso di proposizione di azioni a tutela dei creditori lesi dalla condotta dell'istituto di credito.

La seconda questione affrontata dai giudici di piazza Cavour riguarda la motivazione della pronuncia circa la sussistenza della condotta abusiva della Banca: i giudici rilevano sul punto solo una “motivazione apparente” (richiamando sul punto i propri precedenti Cass., sez. unite, 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 21 luglio 2006, n. 16762; Cass., 24 febbraio 1995, n. 2114), che si configura qualora “il giudice di merito pur individuando gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica”.

A tale riguardo, in linea con i propri precedenti (tra i quali Cass., ord., 30 giugno 2021, n. 18610, con nota dell'Autrice, “Responsabilità della banca da abusiva concessione del credito: solidale con la responsabilità degli amministratori o autonoma?”, in Ius Crisi, giurisprudenza commentata del 28 settembre 2021), i giudici di legittimità rilevano che: (i) l'erogazione del credito è qualificabile come abusiva qualora effettuata con dolo o colpa ad una impresa che versi evidentemente in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; (ii) tale condotta integra un illecito che obbliga l'istituto di credito, che è venuto meno ai suoi doveri di prudente gestione, al risarcimento del danno, qualora ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. Alla luce di tali premesse, ritengono che i giudici di merito avrebbero dovuto analizzare puntualmente la complessiva situazione economico-patrimoniale della Società, in modo da verificare l'impatto dell'erogazione del credito o, più precisamente, il carattere abusivo di tale finanziamento, in dipendenza dell'eventuale stato di crisi in cui versava la Società già al momento della concessione del credito e dell'eventuale sussistenza di concrete possibilità di risanamento, sulla base di una prudente valutazione ex ante. In tale ottica i giudici di legittimità ritengono che, nel caso di specie, la modesta consistenza del capitale sociale, la debolezza dell'assetto economico della Società, l'applicazione dei interessi passivi, le perdite registrate nei bilanci e l'inadeguatezza della garanzia ipotecaria concessa non avevano valore decisivo circa la consistenza del patrimonio netto, della sua evoluzione e, quindi, della possibilità di superamento dell'eventuale stato di crisi, e che al fine della valutazione circa l'abusività della concessione del credito si deve considerare altresì la possibilità di risanamento anche a seguito dell'utilizzo dell'apertura di credito, mediante il quale la Società aumentava il patrimonio immobiliare.

Osservazioni

La concessione abusiva del credito

In estrema sintesi si premette che la concessione abusiva del credito consiste nell'erogazione da parte di una banca del credito (o nel mantenimento di una linea di credito già concessa, ad esempio mediante il suo riscadenziamento) ad un soggetto in modo imprudente, ovvero pur conoscendo o dovendo conoscere le condizioni di squilibrio finanziario del debitore e senza ponderare le concrete possibilità del suo risanamento. Tale illecito, in linea generale, causa un danno non solo al soggetto che prosegue la sua attività aggravando il proprio dissesto, ma anche ai creditori, per effetto dell'apparenza di solvibilità creata e della conseguente ritardata emersione dello stato di crisi. Si configura, conseguentemente, una responsabilità della banca per aver violato le regole della sana e prudente gestione, ingenerato nei terzi un affidamento sulla solvibilità del soggetto finanziato ed aggravato la sua situazione di dissesto.

Legittimazione attiva del curatore per il danno al patrimonio della società e per il danno alla massa

La prima questione affrontata dai giudici di legittimità riguarda la legittimazione attiva del curatore fallimentare alla proposizione dell'azione di risarcimento dei danni contro l'istituto bancario che ha concesso il finanziamento.

A tale riguardo giova premettere che sussistono, a tale riguardo, tre tipologie diverse di danno, solo per le prime due delle quali si ritiene, in dottrina e in giurisprudenza, che il curatore sia legittimato a proporre l'azione risarcitoria (così chiaramente affermato da Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, commentata dall'Autrice su IlFallimentarista, 28 settembre 2021):

  1. danno alla società, l'azione per il suo risarcimento è volta a far valere la responsabilità della banca verso il soggetto finanziato per il pregiudizio causato al suo patrimonio dall'attività di finanziamento (è azione relativa a diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento che potrebbe esperire l'imprenditore danneggiato; come tale, compete al Curatore ex art. 43, comma 1, l.fall.);
  2. danno riflesso subito da tutti i creditori per la perdita della garanzia patrimoniale, sia da quelli anteriori alla concessione abusiva del credito, in quanto essi - a causa dell'aggravamento delle perdite subite dal soggetto finanziato - si sono visti ridurre la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., sia da quelli posteriori alla concessione abusiva del credito, in quanto - a causa della concessione del credito ad un soggetto non meritevole - vedono aggravarsi l'insufficienza patrimoniale della società, con conseguente pregiudizio alla soddisfazione dei loro crediti; l'azione per i risarcimento di tale danno è da ritenere una azione di massa volta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale e, come tale, compete al Curatore fallimentare;
  3. danno diretto patito dal singolo creditore per l'abusiva concessione del credito, l'azione per il risarcimento di tale danno può essere esperita soltanto dal creditore direttamente danneggiato, quale strumento di reintegrazione del suo patrimonio, purché dimostri lo specifico pregiudizio subito dalla concessione del credito (ovvero ad esempio in quanto la concessione del credito lo ha indotto, come creditore anteriore, a non agire con i rimedi previsti per la tutela del credito, oppure, come creditore posteriore alla concessione del finanziamento, a contrarre con un soggetto con il quale altrimenti non avrebbe contrattato) - in tal senso recentemente Tribunale di Brescia, 16 agosto 2023, n. 2141, che - richiamando la sentenza delle S.U. della S.C., 28 marzo 2006, n. 7029.

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, uniformandosi ai principi espressi nella sua ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021 e nelle successive conformi pronunce, afferma la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità della banca correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, proprio in quanto egli risulta il gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito ex art. 31, comma 1, l.fall. ed è pertanto abilitato ad azionare diritti soggettivi già radicati in tale patrimonio ex artt. 42 e 43 l.fall..

Ritenendo quindi che, nel caso di specie, il Tribunale avesse circoscritto la responsabilità della banca al danno cagionato al patrimonio sociale, ha conseguentemente ritenuto legittimato il Curatore fallimentare ad azionare tale responsabilità. Tuttavia, incidentalmente, i giudici di legittimità precisano che se è vero che il giudice delegato ha fatto riferimento alla circostanza che anche i creditori della società possono subire danni dalla condotta illecita della banca che concede abusivamente credito alla società, è da considerare che il Tribunale, in sede di opposizione, ha altresì puntualizzato che la legittimazione del Curatore alla proposizione di azioni a tutela dei creditori lesi dalla condotta della banca deve essere tendenzialmente esclusa.

In tal modo, però, la Corte di Cassazione, basandosi su una affermazione di principio del Tribunale, peraltro estremamente generica, non affronta il tema della distinzione tra il danno riflesso subito dal ceto creditorio in seguito alla concessione abusiva del credito, danno che comporta una diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal soggetto finanziato e la cui legittimazione spetta al Curatore,  ed il danno diretto subito dal singolo creditore dall'abusiva concessione del credito, la cui legittimazione spetta al creditore. Non corretta quindi risulta, a nostro sommesso avviso, l'affermazione di principio che esclude la legittimazione del creditori per azioni a tutela del ceto creditorio, in quanto si deve considerare che spesso il danno subito dai creditori è un danno indistinto e riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale e che pertanto l'azione risarcitoria, in quanto azione a tutela della massa, spetta al Curatore, nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale assoggettato al concorso e quindi di soggetto legittimato ad agire, non sostituendosi ai creditori, ma a tutela della garanzia data dal patrimonio e della par condicio creditorum. È infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale spettano al curatore non solo le azioni di cui agli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. in forza dell'art. 146 l.fall. e dell'art. 2394-bis c.c., ma anche le azioni della massa, ovvero tutte le azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., mentre non spetta al curatore l'azione ex art. 2395 c.c. proposta dal singolo socio o dal terzo leso dall'atto illecito dell'amministratore (in tal senso, ex multis, Cass., 14 febbraio 2018, n. 3656, in Giur. comm., 2019, 4, II, 808; Cass., 25 ottobre 2017, n. 21517, in Giust. Civ. mass., 2017; Cass., 23 ottobre 2014, n. 22573).

Azione di responsabilità della banca per abusiva concessione del credito sganciata dalla azione contro gli amministratori

Il tema non risulta affrontato dalla Suprema Corte, che si limita a dare atto che il Curatore fallimentare si era riservato il diritto di agire in responsabilità nei confronti della banca in concorso con gli amministratori ed i sindaci, onde far valere la propria pretesa risarcitoria quantificata in misura superiore rispetto al credito vantato dalla banca nei confronti del fallito e per il quale aveva proposto la domanda di ammissione al passivo. D'altronde la questione sottoposta alla S.C. riguarda una opposizione allo stato passivo formulata dalla banca che si era vista rigettata la propria domanda di insinuazione, sulla base dell'illiceità della propria condotta di concessione del finanziamento per il quale chiedeva il rimborso in concorso, non direttamente la domanda di risarcimento del danno formulata dal curatore fallimentare. Conseguentemente, l'analisi dei giudici di legittimità a riguardo è limitata: interessante, tuttavia, che i giudici affermino la legittimazione del Curatore a far valere la responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, senza però far alcun riferimento alla circostanza che il curatore aveva minacciato di agire nei confronti della banca in concorso con gli amministratori e i sindaci. Forse i supremi giudici hanno inteso inserirsi nel solco del nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato con l'ordinanza del 30 giugno 2021 n. 18610, con la quale è stato affermato che la responsabilità della banca può sussistere in concorso con quella degli organi sociali, ma non la presuppone.

Sembrerebbe quindi che la Suprema Corte, quanto meno con riferimento al danno cagionato direttamente all'impresa, ribadisca ora la possibilità del curatore di agire contro la banca, a prescindere dalla proposizione della azione in concorso con gli organi sociali.

La fattispecie concreta di abuso nella concessione del credito e la valutazione del merito creditizio

La fattispecie concreta di concessione abusiva del credito esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento è un caso, a nostro avviso, emblematico della portata dell'apprezzamento effettuato dai giudici circa le valutazioni operate della banca in sede di concessione del credito. Il caso, infatti, porta alla luce un aspetto rilevante della valutazione che i giudici devono compiere al fine di verificare se la concessione del credito è stata effettuata dalla banca con dolo o colpa, senza osservare le regole di prudenza che le sono imposte, ovvero il confine entro il quale i giudici devono effettuare tale valutazione.

Si deve, infatti, considerare che, con riferimento alla valutazione del comportamento degli amministratori di società al fine dell'accertamento della loro responsabilità per mala gestio, i giudici devono rispettare la business judgment rule, ovvero l'insindacabilità delle scelte di gestione (principio recentemente confermato da Cass., 16 febbraio 2023, n. 4849, ordinanza): costoro non devono spingersi oltre ad una valutazione di ragionevolezza dell'operato degli amministratori alla luce di criteri di diligenza e del dovere di agire informati. Emerge, quindi, lo stesso tema anche per la valutazione dell'operato delle banche in sede di concessione di credito.

Alla luce, infatti, dei principi enunciati dalla Suprema Corte, il giudice, al fine di valutare l'abusività della concessione del credito, deve determinare con un giudizio ex ante se la banca ha concesso il finanziamento alla luce di concrete prospettive di risanamento dell'impresa, nell'ambito della tendenza generale al favor verso l'impresa per la concessione di finanziamenti al fine di consentirle il risanamento, tendenza espressa dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza all'interno di procedure concorsuali di risanamento, ma estendibile in termini generali – se pur con maggiori salvaguardie e attenzioni – anche al di fuori di una procedura di risanamento regolata dal Codice. Tale valutazione deve avere ad oggetto – secondo i giudici di legittimità – essenzialmente l'esistenza o meno “di fondate prospettive di risanamento, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi”, attraverso “l'analitico, puntuale vaglio della situazione economico-patrimoniale della società, in particolare al riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale”: la Suprema Corte richiede quindi, affinché l'erogazione del credito possa essere qualificata come abusiva o meno, che venga valutato, con un giudizio ex ante, non solo lo stato di crisi in cui versava l'impresa alla data di concessione del finanziamento, ma anche l'assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. Solo in tal caso l'erogazione del credito può essere ritenuta abusiva ed integrare un illecito del soggetto finanziatore per essere venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione (in tal senso Cass. n. 18610/2021).

In tale ottica i giudici di legittimità ritengono che, nel caso concreto, il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la propria decisione circa il carattere abusivo della concessione del credito, in quanto sarebbe giunto a tale conclusione soltanto sulla base della valutazione di alcuni elementi senza procedere ad una loro approfondita disamina logico-giuridica (in tal senso richiama l'anomalia della motivazione apparente di cui al proprio precedente Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, in Giust. Civ. Massimario, 2016). Il Tribunale avrebbe concluso per l'abusività del credito sulla base della modesta consistenza del capitale sociale, della debolezza dell'assetto economico della società, dell'applicazione di interessi passivi sul finanziamento atti a generare un forte indebitamento, del rilievo delle perdite nei bilanci degli esercizi dal 2001, dell'assunta inadeguatezza della garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento, senza considerare che a fronte del debito maturando con la banca l'impresa avrebbe aumentato il suo attivo, il suo patrimonio immobiliare e che pertanto la posta “debiti verso banche” di cui al passivo dello stato patrimoniale era destinata a correlarsi con la voce “immobilizzazioni materiali” di cui all'attivo dello stato patrimoniale.

L'affermazione della Corte è a nostro avviso da condividere: a parte la circostanza che i bilanci che riportavano perdite erano successivi temporalmente alla concessione del credito e, quindi, non si comprende come possano essere presi in considerazione in un giudizio ex ante riferito al momento della concessione dell'apertura di credito, occorre considerare che mediante il finanziamento in oggetto la società avrebbe effettuato un'operazione di sviluppo immobiliare da considerare nelle poste attive al fine della valutazione delle concrete prospettive di risanamento (in tal senso Cass. n. 18610/2021, la quale ha sostenuto che sussiste un'abusiva concessione di credito laddove gli interessi passivi non vengano compensati da utili). La valutazione del merito creditizio deve essere svolta sulla complessiva situazione del debitore, focalizzandosi non solo sullo stato di difficoltà in cui versa ma altresì sulle sue possibilità di rientro dal debito conseguente al finanziamento anche in forza delle attività che effettuerà. Diversamente ragionando nessuna impresa in stato di difficoltà potrebbe mai ottenere un finanziamento e la possibilità quindi, attraverso quel finanziamento, di risanarsi: ovviamente è giusto considerare che, poiché la valutazione della banca a tale riguardo deve essere prudenziale nell'ambito di un percorso di risanamento operato attraverso uno strumento di regolazione della crisi regolato dal Codice della crisi e quindi quanto meno attestato da un soggetto terzo e imparziale (se non addirittura omologato da un giudice), una maggiore attenzione dovrà essere quindi adoperata ed ancora più prudenziale e consapevole dovrà essere tale valutazione al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite dalle quali si possa desumere in buona fede la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile (in tal senso Cass. n. 18610/2021 e Cass. n. 24725/2021). La posizione della banca, che deve rispettare i criteri di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 T.U.B. e alla quale si richiedono alti standard di diligenza professionale, è infatti, come sostenuto autorevolmente in dottrina (cfr. A. Dolmetta), sia di protezione nei confronti del debitore, al fine di salvaguardare il suo patrimonio, sia di tutela nei confronti degli interessi dei creditori, del mercato di riferimento, dell'interesse pubblico al coretto esercizio dell'attività di impresa e alla salvaguardia delle risorse impiegate in tale attività.

Ma a questo punto vi è da domandarsi fino a che punto deve spingersi la valutazione del giudice al fine di verificare se vi siano profili di colpa o dolo della banca finanziatrice. Se è infatti pur vero che il giudizio deve essere operato ex ante alla luce delle informazioni di cui la banca disponeva al momento della concessione del credito, è anche vero che queste informazioni potrebbero essere passibili di un giudizio di insufficienza, di carenza ai fini della valutazione del merito creditizio.

Volendo esemplificare e riferendosi al caso di specie, la banca ha probabilmente valutato ragionevoli le prospettive di risanamento della società alla luce della convenzione stipulata con il Comune che si era impegnato a fornire le concessioni edilizie necessarie per il progetto immobiliare da finanziare: potrebbe ritenersi che la banca non abbia agito con prudenza in quanto avrebbe dovuto, ad esempio, attendere il rilascio delle concessioni prima di procedere al finanziamento? Forse, ma occorre considerare, a nostro avviso, che la valutazione del merito creditizio attiene strettamente, per sua natura, allo svolgimento dell'attività imprenditoriale costituita dalla erogazione del credito: fermi i doveri di sana e prudente gestione, le scelte di erogazione e gestione del credito sono rimesse all'istituto finanziatore secondo la business judgement rule, e che, pertanto, qualora la scelta di concedere il finanziamento sia stata ponderata sulla base di una documentazione valida e di informazioni adeguate, sia basata su un ragionamento logico e quindi adottata alla stregua della diligenza esigibile da parte di un operatore professionista qualificato, essa non può essere ritenuta foriera dell'assunzione di un rischio irragionevole, rientrando piuttosto nel sindacato di merito di ogni istituto finanziatore la scelta di svolgere ulteriori approfondimenti o chiedere maggiori garanzie.

Conclusioni

In conclusione, riteniamo che la pronuncia della Suprema Corte, in linea con i propri precedenti, sia da condividere e che, pertanto, al fine di verificare se l'erogazione di credito sia abusiva e fonte di risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale, occorre valutare non solo la situazione economico-finanziaria del soggetto finanziato, ma anche le sue concrete prospettive di risanamento al momento della concessione del credito. Tale valutazione, tuttavia, deve limitarsi alla verifica che la banca abbia adoperato criteri di prudente e sana gestione nella sua valutazione fondata su documenti adeguati, ma non può spingersi – a nostro avviso – fino alla valutazione del merito delle scelte di gestione del credito rimesse alla discrezionalità della banca in base alla business judgment rule.

Riferimenti bibliografici

Si rinvia al precedente contributo dell'Autrice, Responsabilità della banca da abusiva concessione del credito: solidale con la responsabilità degli amministratori o autonoma?, nota a Cass. n. 18610/2021, in Ius Crisi d'impresa, 28 settembre 2021.

In generale sulla fattispecie di concessione abusiva del credito, cfr. in dottrina P. Gobio Casali – M.Binelli, Concessione abusiva di credito e responsabilità della banca dopo il codice della crisi, dirittodellacrisi.it, 18 aprile 2023; L. Benedetti, La ridefinizione della fattispecie di concessione abusiva di credito ad opera della Cassazione, nota a Cass. n. 18610/2021, Banca, borsa, titoli di credito, 2022, 173; R. Riccò, Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore, nota a Cass. n. 24725, Resp. civ. e prev., 2022, 464.

In tema di legittimazione del curatore alle azioni dirette a far valere il danno diretto al patrimonio sociale ed il danno riflesso al ceto creditorio per la perdita della garanzia patrimoniale, in dottrina cfr. R. Bencini, Abusiva concessione del credito: “Caveat argentarius”, Diritto & Giustizia, 2023, 3; G. Sileci, Responsabilità della banca per concessione del credito al di fuori di una procedura regolamentata di risoluzione della crisi di impresa, IUS Responsabilità civile, 18 marzo 2022; I. D'Anselmo, Due sentenze sulla concessione abusiva, nota a Cass. n. 18610/2021 e Cass. n. 24725/2021, Giur. comm., 2022, 1094; L. Castelli- S. Tina, Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore: il punto della Suprema Corte, Contratti 2022, 171; S. Delle Monache, Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore, Fallimento, 2021, 1329; in giurisprudenza cfr. Cass., 18 gennaio 2023, n. 1387; Cass. 11 maggio 2022, n. 14876; Cass., 14 settembre 2021, n. 24725; Cass., 30 giugno 2021, n. 18610.

Con riferimento alla valutazione del merito creditizio, cfr. Cass., 18 gennaio 2023, n. 1387; Cass., 30 giugno 2021, n. 18610; Cass., 14 settembre 2021, n. 24725; Corte Appello Firenze, 2 marzo 2023, n. 419, in dottrina, ex multis A. Dolmetta, La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto di impresa, Banca, borsa, titoli di credito, 2023, 307; A. Bissi, Responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, IUS Responsabilità civile, 18 gennaio 2022; A. Farolfi, Sulla concessione abusiva di credito e la legittimazione del curatore, GiustiziaCivile.com, 12 agosto 2021.

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