Bilancio 2023: nuovi modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali

La Redazione
27 Marzo 2024

Pubblicate dal CNDCEC le versioni aggiornate dei modelli di relazione dell’organo di controllo, incaricato o meno della revisione legale dei conti.

Il CNDCEC ha pubblicato, in versione aggiornata in vista dell'approvazione dei bilanci 2023, due documenti dedicati all'attività di relazione del collegio sindacale nelle società di capitali.

Il primo dei due documenti, dedicato alla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, fornisce una tipizzazione, ormai consolidata nel tempo, della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale che svolge sia la vigilanza ai sensi dell'art. 2429 del c.c. che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Vengono fornite nella sezione “Allegati” due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio della deroga straordinaria della sospensione degli ammortamenti (misura prorogata con la l. n. 14/2023, ai bilanci dell'esercizio 2023):

Inoltre, è presente quale terzo allegato il modello di rinuncia ai termini concessi ai soci dall'art. 2429, comma 3, c.c.

Il secondo documento, denominato “La relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.”, contiene un modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale ex art. 2429, co. 2, c.c.

Entrambi i documenti si legano alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (pubblicato il 20 dicembre 2023 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2024) e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1 “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci” (si veda la news, pubblicata su questo Portale il 4 gennaio 2024).

Con particolare riferimento alla crisi d'impresa, è precisato che “Il sindaco-revisore dà conto delle eventuali segnalazioni effettuate all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi), relativamente alla sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi di impresa, così come delle segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”.