Visto di conformità irregolare

27 Marzo 2024

Una società espone un credito IVA da utilizzare in compensazione (orizzontale) superiore a 30.000 euro in una dichiarazione che, al momento dell’invio, contiene un visto di conformità apposto da un professionista non ancora abilitato. In tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria può considerare tale condotta alla stregua di un omesso versamento e recuperare il credito come un’indebita compensazione con applicazione di sanzioni e interessi?

L'art. 17 del d.lgs. 241/1997 stabilisce che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il visto di conformità o “visto leggero”, concepito come uno strumento di controllo circa la corretta applicazione delle norme tributarie, è stato attribuito dal legislatore a soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria, fra cui: i Centri di Assistenza Fiscale; i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.

I professionisti abilitati sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalle competenti Direzioni regionali, pubblicamente consultabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'apposizione del visto di conformità si rende necessaria in caso di dichiarazione IVA annuale dalla quale emerga un credito Iva oltresoglia da utilizzare in compensazione nel modello F24 ovvero in caso di dichiarazione Iva annuale o trimestrale dalla quale emerga un credito Iva di importo superiore alla soglia di 30.000 euro da chiedere a rimborso laddove non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale. Di recente, il cd decreto adempimenti ha previsto per i soggetti ISA l'incremento da 50.000 euro a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA nonché l'esonero dall'apposizione del “visto leggero” o della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui. Nel corso del tempo, si è alimentato un dibattito giurisprudenziale circa la natura della violazione, per assenza del visto o irregolarità nella sua apposizione, definendola talvolta sostanziale (con applicazione della sanzione al 30%) altre volte meramente formale (con applicazione della sanzione in misura fissa).

Per configurare una violazione come meramente formale, la Corte di Cassazione ha in passato dato all'interprete delle chiare linee guida; occorre, cioè, la contemporanea sussistenza di un duplice concomitante presupposto, ovvero che:

- la violazione accertata non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;

- non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

Con riferimento alla fattispecie concreta, la giurisprudenza di legittimità si può dire abbia trovato un suo stabile orientamento nell'affermare che la funzione del visto di conformità, richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta, è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è stata considerata:

- non idonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo;

- non idonea a pregiudicare la verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore;

- non idonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo.

L'inidoneità ad arrecare alcun pregiudizio è stata correlata dai giudici di piazza Cavour al fatto che, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto. In sostanza, l'orientamento della Suprema Corte si è consolidato nell'affermare che la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione del visto non configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omesso versamento, come invece ritenuto dall'Amministrazione finanziaria.

Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, il quesito proposto può essere risolto nel senso dell'applicazione di una sanzione in misura fissa, fermo restando l'incontestata esistenza del credito.