Onere di deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.

29 Marzo 2024

Contrasti giurisprudenziali in attesa dell'abrogazione.

La sentenza in commento risolve, in termini contrastanti con altri arresti di legittimità, il dubbio interpretativo se soddisfi l'onere previsto nell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. a pena di inammissibilità dell'impugnazione il deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio effettuata dalla parte nel corso del procedimento prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Massima

Ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, di cui all'art. 581, comma 1-ter c.p.p., è sufficiente il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel corso del procedimento anche prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Il caso

L'imputata propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello avanzato contro la sentenza di primo grado in quanto, unitamente al gravame, era stata depositata una procura speciale con dichiarazione di domicilio resa dall'imputata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado.

La questione

L'art. 581, comma 1-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), prescrive alle parti private ed ai difensori di depositare unitamente all'atto di impugnazione ed a pena di inammissibilità dello stesso, la dichiarazione o l'elezione di domicilio della parte ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il comma successivo – introdotto anch'esso nell'ambito della Riforma Cartabia – prevede che, qualora nel grado precedente l'imputato sia stato dichiarato assente, unitamente all'atto di impugnazione del difensore debba essere depositato, anche in questo caso a pena di inammissibilità dell'impugnazione, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni deriva il dubbio interpretativo se la dichiarazione o l'elezione di domicilio da depositare, ex art. 581, comma 1-ter c.p.p., quando l'imputato sia stato presente nel grado precedente debba necessariamente essere stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata – al pari di quanto previsto nel comma 1 quater c.p. in caso di procedimento in assenza – ovvero se a tal fine possa valere anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento anche prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento aderisce alla tesi secondo cui ai fini dell'assolvimento dell'onere stabilito nell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. è sufficiente il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio effettuato dall'imputato nel corso del procedimento anche prima della pronuncia della sentenza impugnata, aprendo così un contrasto giurisprudenziale con l'indirizzo interpretativo seguito da altre sezioni della Corte di cassazione.

Secondo la pronuncia in commento dal raffronto tra il disposto dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. deve escludersi che sia necessario che la dichiarazione o l'elezione di domicilio, il cui deposito condiziona l'ammissibilità dell'impugnazione della parte privata, debba necessariamente essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, tanto essendo previsto unicamente nel comma 1-quater con riguardo al mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato già assente nel grado precedente.

Secondo l'arresto che si annota, tale interpretazione conserva integro il significato della disposizione, che grava il difensore della parte impugnante dell'onere di depositare unitamente all'impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio da utilizzarsi per la citazione nel giudizio di impugnazione.

A sostegno di tale conclusione, la sentenza in esame richiama anche la legge delega (legge 27 settembre 2021, n. 134) e la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, nelle quali non vi è alcun riferimento alla necessità che la dichiarazione o l'elezione allegata all'atto di impugnazione sia stata rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Anche ricorrendo al criterio teleologico, ad avviso della pronuncia della Seconda Sezione, la conclusione interpretativa non cambia, in quanto la ratio della norma è unicamente quella di agevolare la vocatio in iudicium dell'imputato e non anche quella di garantire la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'instaurazione del giudizio di impugnazione, a differenza di quanto può dirsi invece per il comma 1-quater , che regola l'ipotesi differente di imputato processato in absentia  nel grado precedente.

La pronuncia annotata inoltre evidenzia che l'opzione interpretativa adottata – a differenza della tesi opposta – è rispettosa del principio di tassatività, che impedisce che le cause di inammissibilità – in quanto species di invalidità degli atti processuali – siano fatte oggetto di interpretazione estensiva ed applicate fuori dai casi in esse espressamente previsti.

Da ultimo, anche sul piano sistematico la pronuncia in esame trae argomenti a favore della tesi adottata: infatti, la nuova formulazione dell'art. 164 c.p.p. dispone che l'elezione o la dichiarazione di domicilio effettuata nel corso del procedimento spieghi efficacia anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di cognizione d'appello in forza del richiamo espresso, ivi contenuto, all'art. 601 c.p.p., che disciplina gli atti preliminari al giudizio d'appello.

Osservazioni

La soluzione interpretativa adottata nella sentenza in esame è pienamente condivisibile, a differenza dell'orientamento contrario seguito da arresti di altre sezioni della Corte di cassazione (Cass. pen., n. 3118/2024; Cass. pen., n. 8607/2024).

Anzitutto la tesi opposta è apertamente in contrasto con il principio di tassatività che, pur se codificato in relazione alla nullità (art. 177 c.p.p.), regge l'interpretazione di tutte le cause di invalidità degli atti processuali e quindi anche delle cause di inammissibilità (Cass. pen., 2103/2011). Tale principio invero ha un ruolo cardine nella sistematica del codice, se possibile anche rafforzato dalle riforme più recenti (in particolare dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 e del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), sol che si consideri ad esempio che è alla base di procedimenti differenziati di rilevabilità dell'inammissibilità, come nel caso delle inammissibilità che attingono il ricorso per cassazione (si pensi ai differenti procedimenti regolati dal combinato disposto degli artt. 610, comma 1 e comma 5-bis c.p.p.). La giurisprudenza di segno contrario a quella in commento non tiene in conto il principio in parola, giacchè, pur evidenziando che soltanto nel comma 1-quater è richiesto che il mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio debba essere successivo alla sentenza impugnata, pretende di estendere tale requisito anche al disposto del comma 1 ter, facendo prevalere una lettura teleologica secondo cui le due norme avrebbero l'identica finalità di garantire la certezza che l'impugnante – in particolare l'imputato – abbia piena consapevolezza dell'impugnazione.

Anche con riferimento alla ratio del comma 1-ter convince maggiormente la ricostruzione della sentenza in commento, atteso che mentre risulta ragionevole che la dichiarazione o l'elezione di domicilio abbia la funzione di agevolare la vocatio in iudicium nel giudizio di impugnazione, appare eccessivamente gravoso pretendere un attestato di consapevolezza della pendenza del giudizio di impugnazione da parte dell'imputato che si è già manifestato pienamente consapevole della pendenza del procedimento avendo partecipato personalmente al grado di giudizio precedente.

In questo senso milita il differente tenore testuale del comma 1-ter e del comma 1-quater, che ne esclude la sovrapponibilità di ratio: mentre il primo, infatti, richiede unicamente il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, il secondo richiede, per l'impugnazione dell'imputato assente nel pregresso grado di giudizio, il deposito di un atto dal contenuto evidentemente più complesso, ossia di uno specifico mandato ad impugnare contenente anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Anche sul piano sistematico si ha conferma della correttezza della scelta interpretativa della sentenza in esame.

In questo senso l'art. 157-ter, comma 3 c.p.p., che dispone che in caso di impugnazione dell'imputato o proposta nel suo interesse la notifica dell'atto di citazione a giudizio sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto indirizzo ermeneutico, è perfettamente compatibile con l'interpretazione adottata nella sentenza che si commenta, ben potendo la determinazione del domicilio presso cui deve essere effettuata la notifica dell'atto di citazione nel giudizio di impugnazione essere contenuta in una dichiarazione o in un'elezione di domicilio precedenti rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata.

Quanto all'art. 164 c.p.p., se è vero che alla luce della nuova formulazione è venuta meno la validità illimitata della dichiarazione o della elezione di domicilio già presente in atti in ogni stato e grado del procedimento, per contro, come correttamente evidenziato nella sentenza della Seconda Sezione, la norma prevede espressamente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio dispieghi efficacia per la notifica dell'atto di citazione in appello in forza del richiamo espresso all'art. 601 c.p.p.

Inoltre, l'interpretazione che qui si sostiene è coerente con l'art. 571, comma 1 c.p.p., che prevede che, salvo quanto previsto nell'art. 613, comma 1 c.p.p. per il ricorso per cassazione, l'imputato può proporre impugnazione per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento: norma che rappresenta applicazione specifica del disposto dell'art. 37 disp. att. c.p.p., a mente del quale la procura speciale, regolata nell'art. 122 c.p.p., può essere rilasciata anche preventivamente per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. Se dunque l'imputato può avanzare impugnazione per mezzo di un procuratore speciale investito di una procura rilasciata anche prima della pronuncia del provvedimento impugnato è coerente interpretare il disposto dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. nel senso che anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio da depositare unitamente all'impugnazione, al pari della procura speciale, possa essere anteriore alla pronuncia del provvedimento impugnato.

In attesa che si concluda l'iter di approvazione parlamentare del c.d. ddl “Nordio”, che, nel testo già approvato dal Senato della Repubblica, prevede l'abrogazione del comma 1 ter, considerate le incertezze sul piano pratico che derivano dal contrasto segnalato appare opportuno un intervento risolutivo delle Sezioni Unite, che per le ragioni esposte si auspica adesivo all'indirizzo interpretativo seguito nella sentenza in esame.

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