L’interruzione del nesso causale tra fatto illecito e successiva responsabilità sanitaria

03 Aprile 2024

L’approfondimento analizza il nesso di causa nella responsabilità aquiliana. In particolare si interroga sulla interruzione del nesso eziologico nel caso di fatto illecito e successiva responsabilità sanitaria. L’argomento potrebbe sembrare scontato perché riposa su tradizionali concezioni di causalità adeguata. Tuttavia, recenti pronunzie della Cassazione evidenziano una questione di massima importanza che va adeguatamente considerata.

Tutto è in dubbio? Tra casi di scuola e pratica

Per comprendere la questione è utile proporre due casi, uno di scuola, l'altro reale:

a. il caso di scuola: Tizio investe Caio procurandogli la rottura del femore. Trasportato Caio in ambulanza, questa viene coinvolta in un sinistro stradale da Sempronio, che provoca l'incendio dell'ambulanza e cagiona gravi ustioni sul 70% del corpo di Caio.

Tizio può essere ritenuto responsabile delle ustioni?

La risposta che noi tutti diamo è: no, perché Tizio è responsabile dei danni cagionati secondo il principio di causalità adeguata.

b. il caso reale: Tizio viene coinvolto in un sinistro stradale da Caio. Viene ricoverato e sottoposto a diverse emotrasfusioni a causa delle lesioni riportate.

A distanza di anni gli viene diagnosticata l'epatite da virus HCV.

La Commissione Medica Ospedaliera aveva espresso giudizio positivo circa il nesso di causa tra la patologia e le emotrasfusioni.

Tizio cita in giudizio Caio per sentirlo condannare al risarcimento del danno da emotrasfusione derivante da responsabilità sanitaria.

Le questioni e le soluzioni sembrano identiche?

Il fatto è realmente accaduto. I giudici di merito rigettarono la domanda, come probabilmente si aspetta il Lettore.

Il danneggiato ricorre in Cassazione, lamentando che non può essere considerata causa esclusiva dell'evento di danno l'emotrasfusione perché in assenza del sinistro stradale non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e dunque nessuna trasfusione di sangue. Aggiunge che gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento di danno non si sarebbe verificato, devono considerarsi causa, salvo che la causa sopravvenuta costituisca un evento avente il carattere dell'assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità e che l'epatite C ha costituito una conseguenza prevedibile, trattandosi di pericolo proprio dell'attività trasfusionale. Conclude nel senso che il proprietario del veicolo è responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ.

La Cassazione (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34228), richiamando un precedente del 2001, ha ritenuto la questione di diritto di particolare rilevanza, rimettendo la pronunzia in pubblica udienza.

Da qui l'odierno interesse per il tema del nesso di causa.

Il nesso di causa nella responsabilità civile

In termini generali, nella regola di responsabilità (art. 2043 c.c.) tra fatto (comportamento) ed effetto (danno) deve sussistere il c.d. nesso di causalità.

Il fatto deve essere stato causa efficiente dell'effetto, ossia deve averlo cagionato. Si tratta del concetto di causa come condizione necessaria, la c.d. condicio sine qua non, senza la quale non si sarebbe prodotto l'identico risultato.

Per smussare la rigidità di tale teoria vi sono due temperamenti:

  1. se nella causazione dell'evento danno interviene un altro comportamento di per sé solo idoneo a produrlo, si avrà interruzione del nesso di causa (l'esempio di scuola sopra ricordato).
  2. non ogni effetto dannoso è riconducibile al fatto, ma solo quello diretto ed immediato. È la c.d. causalità adeguata (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21715; Id., Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2013, n.21715; Id., sez. lav., 14 aprile 2010, n.8885; Id, sez. III, 10 ottobre 2008, n.25028).

Più precisamente, l'art. 2056 c.c. rinvia all'art. 1223 c.c., che considera risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

Pertanto, non è risarcibile il danno che non possa collegarsi al fatto in termini di normalità e verosimiglianza, secondo il normale modo di svolgersi dei fatti in natura e nei rapporti sociali.

Naturalmente diversa è la questione del concorso di cause, che non tratteremo in questa sede.

Interessa, invece, l'ipotesi di azioni diverse che cagionano danni diversi nella concatenazione degli eventi.

Astrattamente, sembra tutto abbastanza pacifico e chiaro, secondo quanto visto.

Eppure già nel precedente del 2001 la Cassazione aveva guardato il caso sotto una diversa prospettiva (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2001, n. 6023)

L'individuazione del rapporto eziologico tra evento e l'ultimo fattore d'una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi. Al contrario, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata - per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto - come causa sufficiente ed unica del danno. Qui vi è interruzione del nesso di causa.

Nel caso in esame, la questione non è se l'evento/epatite da trasfusione possa essere considerato conseguenza normale o regolare di un incidente stradale, ma se lo possa essere quando le lesioni prodotte dall'incidente richiedono di eseguire sull'infortunato interventi chirurgici e questi impongano di far ricorso a trasfusione di sangue.

Secondo la Cassazione del 2001, in punto di diritto, non era stato acquisito, attraverso l'indagine tecnica, alcun elemento in contrasto con l'implicita valutazione del giudice di merito, per cui l'epatite non costituisce un esito anomalo, ma un rischio insito nelle trasfusioni ed un evento che ne consegue con una determinata regolarità.

La questione della causalità di fatto e giuridica

Il nesso di causa assume due sfumature:

  1. con riguardo all'evento lesivo, il nesso causale svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito; in questo caso si è soliti parlare di "causalità di fatto".
  2. con riferimento all'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità svolge anche la funzione di determinare l'ammontare del danno cagionato. In questo secondo caso si parla di "causalità giuridica" ed occorre far riferimento all'art. 1223, il quale dispone un criterio di collegamento per delimitare l'estensione del danno risarcibile, senza risolvere il problema della imputazione dell'evento di danno, che si presuppone già risolto e senza l'accertamento della quale non si può procedere a questa seconda valutazione.

La causalità in fatto e la causalità giuridica tendono a confondersi (o essere confuse), tuttavia, presentano caratteri distintivi netti: la prima ricostruisce il fatto ai fini della imputazione della responsabilità; la seconda, presupponendo già definita l'imputazione, determina gli eventi da porre a fondamento del danno risarcibile e quindi alla determinazione dell'obbligazione risarcitoria.

Il nesso di causa serve sia per imputare un danno ad un responsabile, sia per determinare le conseguenze di un fatto illecito risarcibile.

Per valutare il nesso causale tra l'incidente stradale e il successivo contagio viene in considerazione la c.d. causalità di fatto e non la causalità giuridica.

Come detto, per accertare la causalità di fatto, generalmente trova applicazione la teoria della condicio sine qua non ovvero la teoria della causalità adeguata, alla stregua dei canoni penalistici.

La rigidità del criterio della condizione necessaria è stemperata dall'applicazione del comma 2° dell'art. 41 c.p., secondo il quale "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

Escludono il nesso causale fatti completamente imprevedibili, ossia fatti che presentano il carattere di assoluta anormalità.

Pertanto, secondo la teoria della causalità adeguata devono considerarsi conseguenze di un dato fatto, solamente quelle che rientrano in una successione normale di eventi, secondo l'id quod plerumque accidit o secondo un calcolo di regolarità statistica da valutarsi a seconda di tutte le circostanze del caso.

Per accertare se un fatto o atto sia causa, in senso giuridico di un determinato evento, occorre stabilire un confronto tra le conseguenze, secondo un giudizio di probabilità ex ante.

Se le conseguenze non erano volute, né prevedibili ed evitabili, il rapporto di causalità è da escludere perché risulta interrotto dal sopravvenire di un caso fortuito. Per la sussistenza quindi, del nesso di causalità materiale, non è sufficiente che tra l'antecedente (comportamento doloso o colposo) e il dato conseguenziale (l'evento) vi sia un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.

La Suprema Corte del 2001, come detto, affronta la questione sotto un diverso punto di vista, quasi “formale” o, meglio, processuale.

Struttura e funzione del giudizio di responsabilità. Il nesso di causa

È lapalissiano affermare che senza il sinistro stradale non vi sarebbe stata la necessità di emotrasfusione per la gravità del sinistro.

Con qualche dubbio si può anche ammettere che il rischio di danno da emotrasfusione sia “prevedibile” (che possa accadere, purtroppo si concorda, che sia un evento “regolare” ci sembra assai eccessivo e da dimostrare).

Ad ogni modo, è chiaro che un grave sinistro può rendere necessario un'emotrasfusione, che a sua volta può causare un danno.

Per questa via, senza il sinistro non vi sarebbe stata l'emotrasfusione.

La discussione potrebbe divenire “sterile”, intorno alla verifica della regolarità causale del danno da emotrasfusione, da collegarsi al fatto in termini di normalità e verosimiglianza.

Probabilmente ci si potrebbe anche interrogare sull'interruzione del nesso causale per fatto del terzo.

Tuttavia, il problema sta a monte.

Al di là delle affermazioni tralatizie e dei principi generali, per comprendere e cercare di risolvere la questione è opportuno rivedere, molto brevemente, la struttura e la funzione del giudizio di responsabilità, specie in relazione al nesso di causa.

Come noto, attraverso il giudizio di responsabilità, il costo del danno viene traslato dal soggetto danneggiato ad un altro soggetto, mediante l'imputazione a costui dell'obbligazione, avente il contenuto di risarcimento di quel danno.

Così, il responsabile viene individuato in forza della ricorrenza dei criteri normativi di imputazione, che variamente collegano il danno a un fatto del responsabile (gli elementi soggettivi della colpevolezza e dell'imputabilità e gli elementi oggettivi dell'ingiustizia del danno e del nesso di causa, salve poi le ipotesi di responsabilità oggettiva e per fatto altrui).

Con specifico riferimento al nesso eziologico, come già accennato, la disciplina normativa è insufficiente, lasciando spazio a diverse costruzioni e al punto tale che si dubita che la norma di riferimento (l'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c.) attenga effettivamente al nesso causale o piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento. Da qui la ricordata distinzione tra causalità di fatto e causalità giuridica.

La questione non è agevolata da aspetti di ordine strutturale e di tipo funzionale della responsabilità civile.

Non deve, infatti, sorprendere che dal punto di vista strutturale, mentre nel giudizio penale si imputa al reo il fatto-reato, nel giudizio di responsabilità civile si imputa il danno e non il fatto in quanto tale, illecito e dannoso.

Eppure un “fatto” deve essere sempre necessario affinché sorga responsabilità, per la semplice ragione che l'imputazione del danno presuppone l'esistenza di una delle fattispecie previste dagli artt. 2043 ss. c.c., vale a dire, secondo la regola generale, l'individuazione di un nesso che lega storicamente un evento a un soggetto chiamato a risponderne (SALVI, 1249 ss.).

È evidente che il “danno” assume così una duplice rilevanza: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili.

L'elemento comune alle due sfaccettature è la questione di riconduzione al fatto del responsabile, ossia la questione del nesso di causa.

Dal punto di vista funzionale, vi è una allocazione del costo e un giudizio di responsabilità meno rigido di quello penale.

Se la causalità giuridica permette di selezionare le conseguenze dannose risarcibili, il rischio concreto è di ricondurre alla sede causale aspetti che invece attengono più propriamente ad altri elementi del sistema risarcitorio, vuoi l'imputazione, vuoi l'ingiustizia del danno.

Il nesso di causa non è l'unico elemento di valutazione, ma si inserisce in un sistema integrato di condizioni.

Nel giudizio di responsabilità aquiliano vi possono essere due momenti:

  • la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, dove la questione del nesso causale è analoga (almeno per l'imputazione per colpevolezza) a quella penalistica e il danno rileva come evento ingiusto;
  • la determinazione del danno che costituisce oggetto dell'obbligazione risarcitoria.

È chiaro che il secondo momento presuppone accertato il primo, senza il quale non vi è un evento da porre a fondamento del calcolo del danno risarcibile.

A questo punto, secondo la regola generale di responsabilità per colpa (art. 2043 c.c.), non tutti gli eventi dannosi hanno eguale rilevanza:

  • per quelli che si collocano all'interno del fatto idoneo a fondare l'imputazione, sarebbe sufficiente il criterio di condizionalità necessaria;
  • per gli eventi “ulteriori”, occorre un peculiare rapporto di regolarità causale, più restrittivo per il danneggiato (SALVI, 1250).

In questo secondo ambito emerge la funzione di selezione dell'area di danno risarcibile, secondo criteri analoghi a quelli di prossimità del danno o della normalità del rischio.

Si intuisce già che nella sequenza degli eventi i danni possono assumere diversa rilevanza eziologica. Il danneggiante risponderà dei danni cagionati, ma per gli eventi “ulteriori” non basta il mero rapporto di sequenza.

Come detto, per attenuare la rigidità del criterio dell'equivalenza vi sono dei temperamenti.

Ma questo temperamento è possibile facendo riferimento agli altri criteri dell'illecito civile.

Qui si inserisce il tema dell'interruzione del nesso di causa, ossia nell'individuazione di una causa da sola sufficiente a determinare l'evento, generalmente identificata in un caso del tutto eccezionale, anormale, causa unica o esclusiva del danno.

A differenza delle ipotesi di responsabilità oggettiva, nella responsabilità per colpa (art. 2043 c.c.) il giudizio sul nesso di causa può essere più agevole, perché sull'incidenza di una causa estranea può assumere rilievo il giudizio di colpevolezza.

Infatti, nell'imputazione per colpa, il giudizio sul nesso di causa prende come termine iniziale la condotta colpevole (in senso ampio) e non la mera azione/fatto materiale. Questo è molto importante, perché “guida” il giudizio di causalità.

Certamente il profilo causale è nettamente diverso da quello della colpevolezza, che riguarda l'accertamento della difformità del comportamento da una regola; il giudizio causale entra in gioco per stabilire se quell'evento sia conseguenza della condotta.

Per la sussistenza, del nesso di causalità materiale non è sufficiente che tra l'antecedente (comportamento doloso o colposo) e il dato conseguenziale (evento) vi sia un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. Certamente, tutti gli antecedenti - diretti o indiretti, prossimi o remoti - senza i quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, vanno considerati causa di esso, eccettuando la sola ipotesi - sulla base del principio di causalità efficiente di cui all'art. 41 c.p. - in cui sia individuabile, nella sequenza causale, un antecedente prossimo (costituito da un accadimento eccezionale ed imprevedibile), idoneo da solo a determinare l'evento, e che esclude di conseguenza l'efficacia causale degli antecedenti più remoti, retrocessi al rango di mere occasioni (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1982, n. 3621; Id, sez. III, 08 gennaio 1981, n.170; Id., sez. lav., 06 gennaio 1981, n.73).

Nesso di causalità e responsabilità per colpa

Traendo le prime conclusioni, si deve ricordare che il nesso di causa intercorre tra una condotta umana e un pregiudizio, quindi tra la sfera giuridica dell'autore del danno e la sfera giuridica del danneggiato.

Nell'esempio preso a spunto, il sinistro stradale può provocare lesioni fisiche, mentre il danno da emotrasfusione deriva dall'incontro di altri e diversi soggetti.

Proprio per evitare gli eccessi del criterio della condicio sine qua non vi sono i correttivi ricordati.

La soluzione del problema del nesso di causa non può estraniarsi dalla complessiva regola di responsabilità ex art. 2043 c.c.

Infatti, il giudizio di causalità materiale deve considerare gli altri elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità civile, pur nella loro diversità: il nesso di causa costituisce un elemento della struttura di base, insieme ai criteri di imputazione soggettiva e all'ingiustizia del danno. Occorre una lettura integrata.

Quindi, appare assai eccessivo ammettere che il rischio di danno da emotrasfusione sia “prevedibile” come conseguenza di un sinistro stradale, per la gravità delle lesioni.

Al di là che il danno da emotrasfusione possa essere considerato un evento “regolare” e non eccezionale, tale evento di danno sfugge a qualsiasi possibilità di controllo ex ante in capo al danneggiato; è un fatto altrui e sul quale non c'è alcuna possibilità di prevenzione e non si versa in ipotesi di responsabilità per fatto altrui.

In questo senso, iniziano a sfumare gli altri elementi del fatto illecito per il danneggiante “primario” da sinistro stradale: la colpevolezza e l'ingiustizia (di quel danno da emotrasfusione).

Di questo secondo danno dovrà rispondere solo il suo autore.

Il nesso di causa, anche per l'assenza di colpevolezza e di danno ingiusto (in relazione all'evento primario), risulta difficilmente configurabile.

Anche la semplice regola di distribuzione del rischio e del costo del danno impone di addossare la responsabilità al diverso autore/responsabile.

Diversamente, abbandonando la certezza di una causalità naturalistica adeguata, il rischio è di trasformare il nesso di causa in un criterio ideale di collegamento tra fatti, che diviene una pallida immagine del nesso di causa.

L'astrazione causale non è il nesso di causa.

Questo aspetto risulta ancora più chiaro considerando che, quale conseguenza, si ha anche un affievolimento degli altri elementi della fattispecie astratta (colpevolezza e ingiustizia del danno).

Secondo la regola generale di responsabilità per colpa (art. 2043 c.c.), non tutti gli eventi dannosi hanno eguale rilevanza: per quelli che si collocano all'interno del fatto idoneo a fondare l'imputazione, può operare il criterio di condizionalità necessaria; per gli eventi “ulteriori”, occorre un peculiare rapporto di regolarità causale, più restrittivo per il danneggiato.

Sono due ambiti differenti.

Non si può dimenticare che ci stiamo riferendo all'ipotesi non di concorso di cause che generano il medesimo danno, ma di condotte che cagionano danni diversi, accumunanti “solo” dallo svolgimento sequenziale dei fatti.

Come detto, ben diversa è l'ipotesi delle concause (si pensi al caso della gravissima patologia neonatale riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato).

Qui può intervenire il giudizio probabilistico e statistico.

Pure difetta l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. (ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito), che ricorre anche nel caso in cui questo sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno.

Nelle concause si fa ricorso alla distinzione tra causalità di fatto e giuridica: nell'ipotesi in cui la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla coesistenza di una condotta umana e di una causa naturale, quest'ultima dovendo ritenersi lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, di tutti gli eventi di danno che ne sono derivati. Non rileva il fatto che gli eventi siano stati concausati anche dagli eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, assegnando all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, così, all'autonoma situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riferibile, ovvero, a negligenza, imprudenza o imperizia del medico (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2023, n. 27455).

Per tutte queste ragioni, i danni “ulteriori” vanno indagati secondo un criterio di causa molto più restrittivo rispetto alla condizionalità necessaria.

In questo senso, per i danni “ulteriori” non dovrebbe rispondere il danneggiante “primo”, ma solo il responsabile diretto.

In conclusione

Concludendo, occorre guardarsi dalle forme di astrazione del nesso di causa, ma verificare il legame oggettivo ed effettivo tra il comportamento/fatto e il danno, in una valutazione complessiva o integrata egli elementi della responsabilità civile.

Certamente il danno da emotrasfusione non è estraneo alla sequenza causale ricollegabile alla primaria condotta illecita.

Altra cosa, però, è stravolgere le regole di responsabilità civile, giungendo a snaturarle. Infatti, riconoscendo il nesso di causa anche in siffatte ipotesi, di fatto si giunge a trasformare la responsabilità aquiliana in strumenti di assicurazione del danno, sul presupposto (fallace) che l'evento finale sia da considerare come unitario fatto dannoso, concatenato alla condotta inziale.

Sottile e fuorviante è il presupposto che la questione non sia se l'infezione sia conseguenza del sinistro stradale, ma se lo possa essere quando le lesioni richiedano di eseguire interventi chirurgici con trasfusioni di sangue.

In questo passaggio risulta evidente l'astrazione concettuale del nesso di causa, che viene svincolato dal più complesso sistema di responsabilità civile e di imputazione.

Secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., l'imputazione del danno e della conseguente obbligazione risarcitoria si fonda sull'accertamento del nesso di causa tra azione e danno. Nella responsabilità soggettiva o per colpa l'indagine sul nesso di causa si basa sul comportamento illecito e indaga se tale comportamento sia stato causa dell'effetto dannoso (nelle forme di responsabilità oggettiva vi è una diversa distribuzione del rischio e assume rilievo il caso fortuito).

Deve sussistere il nesso eziologico tra fatto dannoso e condotta del danneggiante, in applicazione del principio della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.).

Occorre, allora, indagare la sequenza causale.

Il rapporto di causalità non si fonda sul semplice rapporto di sequenza, ma è necessario un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come conseguenza normale dell'antecedente.

Non basta il mero rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

Di più. Le conseguenze devono essere:

  • volute,
  • prevedibili,
  • evitabili.

diversamente il rapporto di causalità è da escludere perché risulta interrotto dal sopravvenire di un caso fortuito.

Ecco. Il legame è tra evento ed antecedente: il sinistro stradale può cagionare lesioni personali, complicazioni, etc., ma in sé mai può cagionare un danno da emotrasfusione. Questo avviene autonomamente successivamente ed è collegato ad un altro e diverso fatto, che pure si inserisce nella sequenza.

Il sinistro può anche cagionare lesioni gravi da rendere necessario un intervento chirurgico e le trasfusioni, ma queste, in sé mirano a tutelare il bene salute e, semmai, possono costituire fonte autonoma di danno (non voluto e non evitabile, se non imprevedibile, da parte del danneggiante primario).

Nel caso di sinistro e successivo danno da emotrasfusione, secondo il principio della causalità efficiente (art. 41 comma 2 c.p.), nella sequenza causale è individuabile una causa prossima, di rilievo tale da essere sufficiente e unica a determinare l'evento.

Questa assurge a causa efficiente esclusiva, mentre gli antecedenti più remoti degradano a mere occasioni non più legati eziologicamente al secondo evento dannoso.

Diversamente opinando, si vira verso una forma di responsabilità che travalica i confini dei criteri di imputazione per colpa e di causa efficiente, contrariamente al dato normativo per quanto incerto (tanto da dover far ricorso al concetto di causalità adeguata per stemperare il rigore del criterio della condicio sine qua non).

Se dovesse farsi strada l'orientamento “espansivo”, non si possono sottacere le conseguenze in tema di distribuzione del rischio e di assicurazione, con conseguente proliferazione dei costi, al di là poi dell'azione di regresso.

Ma qui si palesa l'infondatezza della prospettiva, che tradisce la funzione della responsabilità civile: il costo del danno “ulteriore” viene traslato dal soggetto danneggiato al responsabile “primario”, mediante l'imputazione in forza della esaltazione del solo nesso di causa, mentre gli altri criteri normativi di imputazione ( in particolare gli elementi soggettivi della colpevolezza e gli elementi oggetti dell'ingiustizia del danno e del nesso di causa) risultano “sfumare” con riguardo a questo secondo autonomo, ulteriore e diverso danno.

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Sommario