Nuovo procedimento per convalida di sfratto: quale ambito di applicazione?

La Redazione
02 Aprile 2024

Il Tribunale di Brescia, interpretando il testo integrato dell'art. 657 c.p.c. in virtù dell'antico brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ha ritenuto ammissibile lo speciale procedimento anche nell'ipotesi di comodato senza l'indicazione di un termine di scadenza.

È pacifico che il procedimento di convalida di licenza o sfratto per finita locazione ex art. 657 c.p.c., è esperibile, a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, anche nei confronti del «comodatario di beni immobili», ma la novella legislativa null'altro stabilisce in proposito, rimettendo all'evoluzione giurisprudenziale la soluzione di ogni questione interpretativa ed ermeneutica.

Sinora, il Tribunale di Roma, sezione sesta, con ordinanza del 23 maggio 2023 ha convalidato lo sfratto per scadenza del contratto di comodato senza un termine di scadenza, rilevando che il rilascio dell'immobile concesso in comodato doveva avvenire a semplice richiesta e che l'intimante ha inviato comunicazione scritta in tal senso. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8325 del 25 ottobre 2023, ferma l'osservazione, pienamente condivisibile, che quella seguita nella formulazione della norma del decreto delegato è modalità davvero imprecisa e superficiale tramite il generico richiamo alla finita locazione, pare debba comunque ritenersi che l'applicabilità dello strumento della licenza e dello sfratto per la scadenza del contratto non possa comunque essere limitata, ed ove lo strumento che stiamo considerando restasse utilizzabile in modo limitato l'operazione legislativa avrebbe fallito completamente il proprio obiettivo.

In effetti, anche se la riforma legislativa si è limitata all'inserimento della parola «comodato» all'interno dell'art. 657 c.p.c. per la convalida dello sfratto per finita locazione, si rileva come non vi sia alcuna ratio legis logica nel limitare la portata della riforma solo ai contratti di comodato con indicazione del termine di scadenza, sfavorendo, in modo incomprensibile i contratti di comodato precario, ad nutum, senza la previsione di alcun termine di scadenza. Anche dal punto di vista esegetico, si evidenzia come il legislatore abbia inserito la parola «comodato» in modo generico, senza alcuna limitazione, mentre ove si volesse interpretare in modo restrittivo tale riforma, ben avrebbe potuto il legislatore inserire la locuzione comodato con termine di scadenza. Pertanto, interpretando il testo integrato dell'art. 657 c.p.c. in virtù dell'antico brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, si ritiene ammissibile lo speciale procedimento azionato anche nell'ipotesi di comodato senza l'indicazione di un termine di scadenza.

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