Danno da violazione del marchio, tutela cautelare e inibitoria

La Redazione
02 Aprile 2024

Il Tribunale di Torino ha ritenuto che la prova del commercio di prodotti successiva alla risoluzione del contratto di licenza di marchio dimostrasse la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, inibendo, pertanto, alla reclamata l'uso del segno e ordinando il ritiro dal commercio dei prodotti con tale segno. 

Va rilevato che nel corso del reclamo la reclamante ha provato il commercio da parte della reclamata della linea di prodotti, pacificamente successiva alla scadenza del periodo di cessione, mentre la reclamata non ha né giustificato tale condotta, né dimostrato di aver posto in essere iniziative idonee a ritirare dal commercio i beni caratterizzati dall’uso del marchio.

Questa circostanza dimostra la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, poiché l’attività illecita posta in essere comporta il rischio di un rilevante nocumento per la reclamante, non completamente eliminabile ex post. Essa assorbe inoltre le questioni relative alla valutazione degli inadempimenti reciproci, che tra l’altro formano già oggetto della causa di merito.

In accoglimento del reclamo, va quindi inibito alla reclamata l’uso del segno e ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti con tale segno entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

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