Composizione negoziata: inammissibile la sospensione cautelare dei pagamenti durante le trattative

La Redazione
02 Aprile 2024

Nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, il Tribunale di Modena conferma le misure protettive ex art. 18 CCII e rigetta la richiesta di misure cautelari consistenti nella autorizzazione alla sospensione di determinati pagamenti nel corso delle trattative.

Con ricorso ex art. 19, comma 1, CCII una società chiedeva al Tribunale di Modena di:  i) confermare le misure protettive di cui all'art. 18 CCII; ii) disporre con misure cautelari la sospensione dei pagamenti dei debiti tributari e contributivi, anche esattoriali, e l'obbligo di un fornitore di continuare a fornire energia alla società; iii) di disporre disporre, quale misura cautelare, l'inibizione per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla CRIF l'intervenuta sospensione - nel corso delle trattative - dei pagamenti della quota capitale e degli interessi dei mutui esistenti.

Il Tribunale, in primo luogo, dispone positivamente con riferimento alle misure protettive, precisando che: “le inibitorie comminate alle controparti contrattuali trovano quale presupposto non solo il mancato pagamento (pregresso) dei crediti anteriori vantati dal paciscente per un titolo proprio, ma pure quelli vantati, o in ogni caso azionabili, per titolo originariamente altrui (e quindi in tutti i casi di cessione, mandato, delegazione, etc.).”

Il Giudice ritiene poi di non poter concedere le misure cautelari richieste per i motivi che seguono.

Nella composizione negoziata l'imprenditore mantiene la possibilità di determinarsi in via autonoma in ordine a quali pagamenti effettuare, e a quali sospendere. Quanto alle conseguenze di eventuali mancati pagamenti, i creditori non potranno naturalmente agire nei modi preclusi dalle misure protettive ma, allo stesso tempo, non subiranno la inibitoria di cui all'art. 18, comma 5, CCII poiché essa è riconnessa agli inadempimenti anteriori e non a quelli generatisi successivamente alla pubblicazione della istanza. Tantomeno potrà essere loro imposta la prosecuzione delle forniture o, comunque, l'adempimento forzoso dei contratti. Ciò vale anche per i creditori erariali, ferma la impossibilità per l'Agenzia di procedere a esecuzione esattoriale (ma non alla iscrizione ai ruoli), in forza dello stay.

Quanto ai creditori bancari, il Tribunale rileva che in forza dell'art. 16, comma 5, CCII le segnalazioni alla Centrale Rischi e alla CRIF – che trovano antecedente logico nelle sospensioni e nelle revoche degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore – sono già di per sé inibite (dal Legislatore) laddove cagionate dal mero accesso alla composizione negoziata, fatta salva la possibilità di comunicazione specifica in forza della disciplina prudenziale (Trib. Verona, 22 gennaio 2024). La qual cosa, peraltro, non equivale ad ammettere che esse possano essere impedite “ora per allora” da un provvedimento cautelare che legittimi l'imprenditore ad astenersi pro futuro dai pagamenti.