La Cassazione sul falso in attestazioni e relazioni e il giudizio di fattibilità economica del piano

La Redazione
03 Aprile 2024

La V Sezione penale, in tema di reato di falso in attestazioni e relazioni, ha ritenuto infondata la tesi secondo la quale l’art. 342 CCII avrebbe determinato una abrogazione parziale del reato già previsto dall’art. 236-bis l. fall.

La Corte, con sentenza pronunciata il 23 febbraio e depositata in Cancelleria il 28 marzo, ha affermato quanto segue.

Si deve escludere che il “nuovo” art. 342 del d.lgs. n. 14/2019 abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie prevista dall'art. 236-bis l. fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell'inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all'esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all'omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis l. fall.

Tale interpretazione risulta perfettamente conforme alle intenzioni del legislatore delegato, palesate nella Relazione illustrativa al “Codice della crisi do impresa e dell'insolvenza”, nella parte in cui si afferma che “l'art. 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art. 236-bis legge fall.”; la norma non ha “quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché deriva […] da disposizioni analoghe già vigenti”.