Questione interpretativa sull’art. 186 l.fall.: il patrimonio valutabile ai fini della capienza dei beni

La Redazione
02 Aprile 2024

In tema di concordato in continuità, sono state poste alla Sezione prima civile della Corte di cassazione alcune questioni in relazione all’art. 186 l. fall., con particolare riferimento al momento rilevante ai fini della valutazione della capienza dei beni e della verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.

La Sezione Prima civile ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 8491 del 28 marzo 2024, la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione:

Se, in presenza di una domanda di concordato in continuità, l’art. 186 l.fall., laddove prevede la possibilità di non integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati nei limiti del valore realizzabile sul ricavato dei beni su cui sussiste il diritto di prelazione in caso di liquidazione, vada interpretato nel senso che il patrimonio da prendere in considerazione per valutare la capienza dei beni, in rapporto all’ipotetica alternativa liquidatoria, sia soltanto quello sussistente al momento della domanda di concordato, e, analogamente, se il momento in cui effettuare la verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sia sempre quello della domanda di concordato e l’oggetto di tale verifica sia sempre e soltanto il patrimonio esistente a tale data (sempre in rapporto all’astratta alternativa liquidatoria), con conseguente possibilità di distribuire liberamente tra i creditori le maggiori liquidità che l’attuazione del piano concordatario apporta rispetto alla prospettiva liquidatoria.