Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: quali presupposti per la segnalazione?

La Redazione
03 Aprile 2024

Perché possa accedersi alla segnalazione alla centrale rischi, la stessa non può costituire il risultato dell'analisi dei singoli rapporti, che siano in corso di svolgimento, tra la banca segnalante ed il cliente, ma è necessario che l'istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato.

Perché possa accedersi alla segnalazione di un credito a sofferenza alla (omissis) la stessa non può costituire il risultato dell'analisi dei singoli rapporti, che siano in corso di svolgimento, tra la banca segnalante ed il cliente, ma è necessario che l'istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato. Pertanto, come osservato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la segnalazione di una posizione in sofferenza in (omissis) di (omissis) d'(omissis) non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dalla prodromica verifica da parte dell'ente creditizio di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non per forza coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. civ. n. 7958/2019; Cass. civ. n. 15609/2014 cit.; Cass. civ. n. 2309/2013; Cass. civ. n.  26361/2014; Cass. civ. n.1725/2015; Cass. civ. n. 2913/2016).

Nel caso in esame si evince da quanto già innanzi evidenziato che (omissis) era titolare di un rapporto di conto corrente affidato sino ad (omissis) per il quale, prima della sua illegittima revoca da parte della (omissis) nessun andamento anomalo gli era stato contestato nonché beneficiario di un finanziamento al consumo per (omissis) riguardo al quale egli aveva pagato la quasi totalità delle rate, di importo peraltro alquanto modesto (omissis ciascuna).

Sicché la segnalazione alla (omissis) a seguito dell'unilaterale risoluzione del contratto di affidamento e della revoca dal beneficio dal termine del mutuo chirografario (rivelatesi, entrambe, illegittime) non accompagnata e preceduta da alcuna sostanziale verifica in merito alla sussistenza di una cronica difficoltà economica del mutuatario, non appare giustificata.

Sicché, in accoglimento della censura in esame ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi illegittima la segnalazione a sofferenza dell'appellante sia presso la (omissis) della (omissis)d'(omissis) sia presso (omissis).

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