Comunicazione di irregolarità e definizione agevolata delle sanzioni
04 Aprile 2024
L'articolo 1, commi da 153 a 159, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), al fine di supportare i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica ha previsto, tra l'altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto. Il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un'imposta o una maggiore imposta dovuta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame. La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all'Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo. Il comma 153 della Legge n. 197/2022 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano nella definizione agevolata:
Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo. Il comma 154 prevede che il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis (per il pagamento in forma rateale) del D.Lgs. n. 462/1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del d.P.R. n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione nella misura del 30 per cento di ogni importo non versato). Ciò considerato nella fattispecie che ne occupa, premesso che sicuramente la comunicazione dovrebbe indicare anche le imposte omesse sulla base delle quali è stata calcolata la sanzione, stante le informazioni fornite sembrerebbe che l'unica ragione la quale possa giustificare la notifica della cartella di pagamento con l'irrogazione della sanzione nella misura del 30 per cento possa ravvisarsi in un'eventuale adempimento oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. |