Ancora sulla recente riforma in tema di pignoramento presso terzi

03 Aprile 2024

Vale la pena soffermarsi ancora sulla recente modifica, intervenuta per effetto dell'art. 25 del d.l. n. 19/2024, di alcune disposizioni dettate in tema di pignoramento presso terzi. In particolare, si tratteggiano i caratteri principali delle novità introdotte mediante i tre nuovi commi aggiunti dopo il terzo comma dell'art. 553 c.p.c., nonché le previsioni concernenti l'applicazione delle disposizioni di nuova introduzione alle procedure esecutive pendenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Il quadro normativo 

Facendo seguito all'intervento già apparso nelle scorse settimane sulle modifiche apportate dall'art. 25 del d.l. n. 19/2024 alla disciplina dettata in tema di pignoramento presso terzi, vale la pena ora soffermarsi brevemente sui principali caratteri delle novità introdotte mediante i tre nuovi commi aggiunti dopo il terzo comma dell'art. 553 c.p.c., nonché sulle previsioni concernenti l'applicazione delle disposizioni di nuova introduzione alle procedure esecutive pendenti al momento dell'entrata in vigore delle stesse.

Volendo ricapitolare le principali novità introdotte dal menzionato art. 25 d.l. n. 19/2024, si può sinteticamente dire che esso ha, innanzi tutto, innovato il primo comma dell'art. 546 c.p.c. (con la modifica della previsione concernente l'estensione del vincolo nascente dal pignoramento che non coincide più sempre con un importo corrispondente all'importo precettato aumentato della metà, come previsto dalla previgente formulazione del primo comma, ma prevede una modulazione della estensione del vincolo nascente dal pignoramento a seconda dell'entità del credito precettato), ha inoltre introdotto una nuova norma (si tratta dell'art. 551-bis c.p.c., che reca una nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva, una volta decorsi dieci anni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'esecuzione senza che sia stato manifestato da un creditore l'interesse alla prosecuzione della procedura) ed ha, infine, innovato significativamente l'art. 553 c.p.c., apportando una modifica al primo comma (con la previsione della necessaria notifica al terzo pignorato, unitamente alla ordinanza di assegnazione, di una dichiarazione recante la chiara indicazione delle somme da corrispondere e della modalità di pagamento prescelta dal creditore) ed introducendo tre nuovi commi dopo il terzo.

In particolare, il nuovo quarto comma dell'art. 553 c.p.c. si incentra sulle condizioni per la maturazione degli interessi sulle somme oggetto di assegnazione (prevedendo che gli interessi in tanto maturino in quanto l'ordinanza di assegnazione sia notificata al terzo pignorato entro novanta giorni dalla sua emissione). Il nuovo quinto comma dell'art. 553 c.p.c. introduce, poi, una nuova ipotesi di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione (con riferimento al caso in cui la stessa non venga notificata al terzo entro i sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 551-bis c.p.c.). Infine, il nuovo sesto comma introduce un onere, in capo alla cancelleria, di comunicare l'ordinanza di assegnazione ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultino da pubblici elenchi o che abbiano eletto domicilio digitale speciale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Gli ultimi tre commi dell'art. 25 del d.l. n. 19/2024 si soffermano, poi, sull'impatto delle disposizioni di nuova introduzione sulle procedure ancora in corso al momento della entrata in vigore della novella.

Ancora sulle modifiche apportate all'art. 553 c.p.c.

Appare utile soffermarsi brevemente su ciascuno degli ultimi tre commi appena introdotti all'interno dell'art. 553 c.p.c.

Il nuovo quarto comma prevede che: «i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione».

Anche in questo caso non è difficile cogliere la ratio che ha condotto alla elaborazione della disposizione di nuova introduzione.

Si mira, ancora una volta, a scoraggiare condotte finalizzate alla realizzazione di ingiusti oneri a carico del terzo pignorato e, più in generale, ad evitare che lo strumento dell'espropriazione presso terzi sia utilizzato prima ancora che per la legittima realizzazione coattiva di un proprio credito, per il conseguimento di vantaggi economici che vengono considerati come ingiusti.

In questo quadro si inserisce allora l'inserimento di una disposizione che onera il creditore che abbia ottenuto una ordinanza di assegnazione di procedere tempestivamente alla notifica della stessa al terzo pignorato, prevedendo che in caso contrario non maturino gli interessi sulle somme liquidate nella ordinanza stessa.

Viene, evidentemente, ritenuto ingiusto onerare il terzo pignorato, che non ha partecipato al procedimento espropriativo e che fino al momento della notifica della ordinanza di assegnazione neppure era a conoscenza della formazione di un titolo esecutivo (l'ordinanza di assegnazione, per l'appunto) azionabile direttamente nei suoi confronti, del pagamento degli interessi sulle somme dovute sulla base di tale titolo.

Rispetto ad una tale disposizione, condivisibile nell'intento di scoraggiare un indebito aggravio della posizione del terzo pignorato, potrebbe forse suscitare qualche perplessità la previsione di sospendere la maturazione degli interessi, in caso di mancata tempestiva notifica della ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo pignorato, anche nei confronti del debitore esecutato, dal momento che lo stesso è certamente a conoscenza del proprio debito e ben potrebbe provvedere al pagamento dello stesso nelle more della notifica della ordinanza di assegnazione.

Passando al nuovo quinto comma dell'art. 553 c.p.c. lo stesso prevede che: «l'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'art. 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'art. 551-bis, primo comma».

La lettura di questo nuovo comma va coordinata, evidentemente, con quella del nuovo art. 551-bis c.p.c.se l'obiettivo di quest'ultima norma è quello di consentire lo svincolo di somme sottoposte a pignoramento una volta decorso il termine di dieci anni e sei mesi dalla notifica del pignoramento (ovvero entro il diverso termine decorrente dalla manifestazione di interesse di cui al secondo comma dell'art. 551-bis c.p.c.), introducendo una nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura, la finalità conseguita dal quinto comma dell'art. 553 c.p.c., così come introdotto per effetto della riforma, è quello di introdurre una ipotesi di inefficacia sopravvenuta della ordinanza di assegnazione, la quale, indipendentemente dalla data della sua emissione, perde i propri effetti una volta decorso il predetto termine di dieci anni e sei mesi dalla notifica del pignoramento dal quale la stessa ha tratto origine (ovvero dal diverso termine decorrente dalla data di notifica della manifestazione di interesse alla prosecuzione dell'esecuzione).

Resta il dubbio, anche alla luce dell'inciso, contenuto nel comma in esame, riferito alle sole ordinanze emesse «entro il termine previsto dall'art. 551-bis, primo comma», circa la sorte della ordinanza di assegnazione in ipotesi emessa una volta decorso il termine decennale previsto dal comma 1 dell'art. 551-bis c.p.c.: se, cioè, la stessa debba intendersi come inefficace ex lege, oppure solo soggetta ad opposizione agli atti esecutivi. Di certo, ove la stessa, per ipotesi, venisse emessa una volta decorso il termine di dieci anni e sei mesi dalla notifica del pignoramento (ovvero, oltre il diverso termine individuato per effetto della già menzionata manifestazione di interesse), la medesima non potrebbe che ritenersi inefficace ex lege.

Non viene esplicitato, poi, dal comma in esame se - in caso di sopravvenuta inefficacia della ordinanza di assegnazione - il vincolo impresso alle somme pignorate presso il terzo debba ritenersi venuto meno, sebbene non sembri dubbia la produzione di un tale effetto (peraltro, il comma 5 dell'art. 25 del d.l. n. 19/2024, nel definire l'efficacia temporale delle nuove disposizioni, fa riferimento ad un tale svincolo derivante dalla sopravvenuta perdita di efficacia della ordinanza di assegnazione).

Quanto al nuovo sesto comma dell'art. 553 c.p.c., il quale onera la cancelleria di provvedere alla notifica al terzo pignorato della ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura espropriativa, sempre che lo stesso abbia un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale speciale a norma dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice dell'amministrazione digitale, tale previsione fa da corollario, in qualche modo, alle disposizioni già illustrate, consentendo al terzo pignorato di avere tempestivamente contezza dell'esito della procedura.

Una disposizione forse superflua, se è vero che la riforma in esame reca una serie di previsioni finalizzate a tutelare il terzo pignorato, il quale peraltro non è parte del processo esecutivo: evidentemente si è ritenuto che l'onere attribuito alla cancelleria di comunicare l'ordinanza di assegnazione al terzo pignorato non sia particolarmente gravoso e consenta di conseguire comunque un utile effetto informativo.

Gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso

Gli ultimi tre commi dell'art. 25 del d.l. n. 19/2024 si incentrano sugli effetti delle nuove disposizioni, con specifico riguardo alle procedure esecutive in corso al momento della loro entrata in vigore.

Quanto alla entrata in vigore, l'art. 46 del citato decreto legge prevede, al suo primo comma, che «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Posto, dunque, che le disposizioni in questione risultano entrate in vigore il 2 marzo 2024, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge in questione, occorre stabilire se e in che misura le disposizioni in parola si applichino alle procedure ancora in corso al momento della loro entrata in vigore, nonché alle ordinanze di assegnazione già emesse.

La necessità di un tale chiarimento, con specifico riguardo alle previsioni contenute nell'art. 551-bis c.p.c. e nel novellato art. 553 c.p.c., appare certamente ravvisabile, perché, in considerazione del particolare meccanismo che presiede alle sopravvenute ipotesi di inefficacia del pignoramento e di inefficacia della ordinanza di assegnazione, sarebbe stato alquanto complicato, in mancanza di una chiara indicazione normativa sul punto, rinvenire sicuri criteri ermeneutici per stabilire modalità e limiti della eventuale applicazione delle disposizioni di “nuovo conio” alle procedure in corso e alle ordinanze di assegnazione già emesse.

Viene così previsto, con riguardo all'art. 551-bis c.p.c., che lo stesso si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della norma, con la precisazione che, nel caso di procedure pendenti da oltre otto anni alla data di entrata in vigore (e, dunque, anche in caso di procedure pendenti da oltre dieci anni), i creditori (procedente o intervenuti) potranno beneficiare di un termine di due anni per la presentazione della manifestazione di interesse alla prosecuzione della procedura.

Similmente, quanto alle ordinanze di assegnazione che non siano ancora state notificate alla data di entrata in vigore del decreto legge, le stesse cesseranno di produrre interessi se non verranno notificate entro novanta giorni decorrenti dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Tali ordinanze di assegnazione, poi, ove emesse all'esito di procedure iniziate da oltre otto anni e non ancora notificate alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, perdono la propria efficacia se non notificate entro due anni decorrenti dalla entrata in vigore del decreto.

Nulla viene stabilito, nelle disposizioni da ultimo citate, in merito agli effetti del novellato primo comma dell'art. 546 c.p.c., dovendo allora ritenersi che, con riguardo ai pignoramenti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto che ha novellato l'articolo in parola, resti inalterato il limite di estensione del pignoramento previsto dalla norma nella sua formulazione vigente anteriormente alla intervenuta modifica.

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