Ancora sulle modifiche apportate all'art. 553 c.p.c.
Appare utile soffermarsi brevemente su ciascuno degli ultimi tre commi appena introdotti all'interno dell'art. 553 c.p.c.
Il nuovo quarto comma prevede che: «i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione».
Anche in questo caso non è difficile cogliere la ratio che ha condotto alla elaborazione della disposizione di nuova introduzione.
Si mira, ancora una volta, a scoraggiare condotte finalizzate alla realizzazione di ingiusti oneri a carico del terzo pignorato e, più in generale, ad evitare che lo strumento dell'espropriazione presso terzi sia utilizzato prima ancora che per la legittima realizzazione coattiva di un proprio credito, per il conseguimento di vantaggi economici che vengono considerati come ingiusti.
In questo quadro si inserisce allora l'inserimento di una disposizione che onera il creditore che abbia ottenuto una ordinanza di assegnazione di procedere tempestivamente alla notifica della stessa al terzo pignorato, prevedendo che in caso contrario non maturino gli interessi sulle somme liquidate nella ordinanza stessa.
Viene, evidentemente, ritenuto ingiusto onerare il terzo pignorato, che non ha partecipato al procedimento espropriativo e che fino al momento della notifica della ordinanza di assegnazione neppure era a conoscenza della formazione di un titolo esecutivo (l'ordinanza di assegnazione, per l'appunto) azionabile direttamente nei suoi confronti, del pagamento degli interessi sulle somme dovute sulla base di tale titolo.
Rispetto ad una tale disposizione, condivisibile nell'intento di scoraggiare un indebito aggravio della posizione del terzo pignorato, potrebbe forse suscitare qualche perplessità la previsione di sospendere la maturazione degli interessi, in caso di mancata tempestiva notifica della ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo pignorato, anche nei confronti del debitore esecutato, dal momento che lo stesso è certamente a conoscenza del proprio debito e ben potrebbe provvedere al pagamento dello stesso nelle more della notifica della ordinanza di assegnazione.
Passando al nuovo quinto comma dell'art. 553 c.p.c. lo stesso prevede che: «l'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'art. 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'art. 551-bis, primo comma».
La lettura di questo nuovo comma va coordinata, evidentemente, con quella del nuovo art. 551-bis c.p.c.: se l'obiettivo di quest'ultima norma è quello di consentire lo svincolo di somme sottoposte a pignoramento una volta decorso il termine di dieci anni e sei mesi dalla notifica del pignoramento (ovvero entro il diverso termine decorrente dalla manifestazione di interesse di cui al secondo comma dell'art. 551-bis c.p.c.), introducendo una nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura, la finalità conseguita dal quinto comma dell'art. 553 c.p.c., così come introdotto per effetto della riforma, è quello di introdurre una ipotesi di inefficacia sopravvenuta della ordinanza di assegnazione, la quale, indipendentemente dalla data della sua emissione, perde i propri effetti una volta decorso il predetto termine di dieci anni e sei mesi dalla notifica del pignoramento dal quale la stessa ha tratto origine (ovvero dal diverso termine decorrente dalla data di notifica della manifestazione di interesse alla prosecuzione dell'esecuzione).
Resta il dubbio, anche alla luce dell'inciso, contenuto nel comma in esame, riferito alle sole ordinanze emesse «entro il termine previsto dall'art. 551-bis, primo comma», circa la sorte della ordinanza di assegnazione in ipotesi emessa una volta decorso il termine decennale previsto dal comma 1 dell'art. 551-bis c.p.c.: se, cioè, la stessa debba intendersi come inefficace ex lege, oppure solo soggetta ad opposizione agli atti esecutivi. Di certo, ove la stessa, per ipotesi, venisse emessa una volta decorso il termine di dieci anni e sei mesi dalla notifica del pignoramento (ovvero, oltre il diverso termine individuato per effetto della già menzionata manifestazione di interesse), la medesima non potrebbe che ritenersi inefficace ex lege.
Non viene esplicitato, poi, dal comma in esame se - in caso di sopravvenuta inefficacia della ordinanza di assegnazione - il vincolo impresso alle somme pignorate presso il terzo debba ritenersi venuto meno, sebbene non sembri dubbia la produzione di un tale effetto (peraltro, il comma 5 dell'art. 25 del d.l. n. 19/2024, nel definire l'efficacia temporale delle nuove disposizioni, fa riferimento ad un tale svincolo derivante dalla sopravvenuta perdita di efficacia della ordinanza di assegnazione).
Quanto al nuovo sesto comma dell'art. 553 c.p.c., il quale onera la cancelleria di provvedere alla notifica al terzo pignorato della ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura espropriativa, sempre che lo stesso abbia un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale speciale a norma dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice dell'amministrazione digitale, tale previsione fa da corollario, in qualche modo, alle disposizioni già illustrate, consentendo al terzo pignorato di avere tempestivamente contezza dell'esito della procedura.
Una disposizione forse superflua, se è vero che la riforma in esame reca una serie di previsioni finalizzate a tutelare il terzo pignorato, il quale peraltro non è parte del processo esecutivo: evidentemente si è ritenuto che l'onere attribuito alla cancelleria di comunicare l'ordinanza di assegnazione al terzo pignorato non sia particolarmente gravoso e consenta di conseguire comunque un utile effetto informativo.